A CHI SPETTA NOMINARE IL VICE-COMANDANTE
REQUISITI PER LA VALIDITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
n
n. 3316/06 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna
Quinta, composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Carlo
d’Alessandro - Presidente;
- Dr. Ugo De
Maio – Giudice;
- Dr.
Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
11675/04 R.G. proposto da PICCOLO SEBASTIANO elettivamente domiciliato in
Napoli, piazza Bovio n. 14 presso lo studio dell’avv. Francesco Maglione e
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Settimio Di Salvo e
Luigi Travaglino
CONTRO
COMUNE DI
BRUSCIANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli,
via Cavallerizza a Chiaia n. 60 presso lo studio dell’avv. Arcangelo D’Avino
che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
E NEI CONFRONTI DI
- MARITATO
ANTONIO – non costituito in giudizio;
- IANNELLI
FRANCESCO – non costituito in giudizio;
per
l’annullamento dei decreti n. 94 prot. n. 11537 e n. 95 prot. n. 11539,
entrambi emessi dal Comune di Brusciano il 28/06/04, e del Regolamento Comunale
del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Brusciano approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/04;
Visti gli atti e documenti contenuti
nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo
Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 09 febbraio 2006;
Uditi gli Avvocati delle parti come
da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in
DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 07/10/04 e
depositato il 22/10/04 Piccolo Sebastiano, dipendente del Comune di Brusciano
con la qualifica di Brigadiere di Polizia Municipale, ha impugnato i decreti n.
94 prot. n. 11537 e n. 95 prot. n. 11539, entrambi emessi dal Comune di
Brusciano il 28/06/04 sulla base dell’art. 8 (anch’esso impugnato) del
Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, con cui i controinteressati
Maritato Antonio e Iannelli Francesco sono stati nominati Vice – Comandanti di
Polizia Municipale.
In particolare, il ricorrente ha
dedotto l’illegittimità degli atti impugnati in relazione ai seguenti vizi:
1) violazione dei principi generali
di diritto ed eccesso di potere per mancanza dei presupposti e sviamento;
2) violazione e falsa applicazione
della L. n. 65/86 e dell’art. 97 Cost. e della legge quadro sul pubblico
impiego come richiamata dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
3) eccesso di potere e violazione di
legge per assoluta mancanza di motivazione;
4) eccesso di potere per sviamento e
per contrasto con altre manifestazioni di attività amministrativa da parte
della stessa autorità con lo stesso oggetto;
5) violazione e falsa applicazione
del D. Lgs. n. 29/93 e del D. Lgs. n. 165/01 con riferimento agli accordi
collettivi di comparto.
Il Comune di Brusciano, costituitosi
con memoria depositata il 03/11/04, ha chiesto il rigetto del ricorso.
I controinteressati Maritato Antonio
e Iannelli Francesco, benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti in
giudizio.
All’udienza pubblica del 09 febbraio
2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente, dipendente del Comune
di Brusciano con la qualifica di Brigadiere della Polizia Municipale, impugna i
decreti n. 94 e n. 95, entrambi del 28/06/04, con cui il Sindaco del Comune di
Brusciano ha conferito ai controinteressati Iannelli Francesco e Maritato
Antonio l’incarico di Vice – Comandante di Polizia Municipale con grado di
Tenente, e il presupposto art. 8 del Regolamento per il Servizio di Polizia
Municipale approvato con delibera del Consiglio Comunale. 6 del 07/04/04.
Il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui ha ad oggetto
l’impugnazione dei decreti di nomina dei controinteressati costituenti atti di
gestione del rapporto di lavoro la cognizione della cui legittimità è devoluta
dall’art. 63 D. Lgs. n. 165/01 alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Infatti, il criterio di riparto della
giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo deve essere
individuato nel
"petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza
della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed accertata dal Giudice stesso
con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto
positivo (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 6743/05; Cass. SS. UU.
n. 6404/05; C.d.S. sez. IV n. 8211/04).
Poichè,
pertanto, la pretesa del ricorrente ad essere nominato Vice – Comandante in
luogo dei controinteressati trova la sua “causa petendi” nel rapporto di lavoro
esistente tra il Piccolo e l’amministrazione e, d’altra parte, i provvedimenti
di nomina impugnati attengono alla gestione del rapporto di lavoro e sono
espressione della capacità privatistica dell’ente secondo quanto previsto
dall’art. 5 D. Lgs. n. 165/01 (Cass. n. 23760/04), la controversia sulla
legittimità di tali ultimi atti è devoluta alla giurisdizione del Giudice
Ordinario.
A
ciò consegue la declaratoria d’inammissibilità, in parte qua, del ricorso per difetto
di giurisdizione.
Deve,
invece, ritenersi sussistente, per espressa disposizione normativa (art. 63
comma 1° terzo periodo D. Lgs. n. 165/01), la possibilità di impugnare davanti
al Giudice Amministrativo i provvedimenti amministrativi presupposti come gli
atti di macro – organizzazione previsti dall’art. 2 comma 1° D. Lgs. n. 165/01
ed aventi ad oggetto le linee fondamentali di organizzazione degli uffici in
relazione ai quali la situazione giuridica soggettiva del privato ha natura di
interesse legittimo.
Tale
è il caso, nella fattispecie in esame, del Regolamento per il Servizio di
Polizia Municipale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Brusciano
n. 6 del 07/04/04, il cui art. 8 è stato impugnato dal Piccolo quale atto
presupposto dei decreti di nomina dei controinteressati.
L’atto
in esame, infatti, detta la disciplina fondamentale del Servizio di Polizia
Municipale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 7 L. n. 65/85 e,
anche per la sua natura regolamentare, costituisce esplicazione della potestà
macro – organizzatoria dell’ente locale.
Deve,
pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale a conoscere
della legittimità dell’impugnata disposizione regolamentare.
Va,
poi, esaminata l’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse sollevata
dall’ente locale secondo cui la nomina quale Vice – Comandante di Polizia
Municipale non comporta alcuna qualifica superiore a quella rivestita dal
Piccolo nè determina un vincolo gerarchico di talchè il ricorrente non avrebbe
alcun interesse giuridicamente tutelabile al conseguimento della stessa.