ABUSO EDILIZIO: COMPETENZE DELLA GIUNTA
INCOMPATIBILITA' SE ESISTE UN INTERESSE IMMEDIATO E DIRETTO
N
N.1551/2008
Reg. Dec.
N. 9747
Reg. Ric.
Anno 2007
R
E P U B B L I
C A I T A
L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 9747 del 2007, proposto dalla
s.r.l. Camping Oasi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aprile
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, presso lo
studio dell’avvocato Andrea Manzi;
contro
il Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Simonetta De Sanctis Mangelli e Carmelo Papa, ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Pasubio n. 4, presso lo studio dell’avvocato
Simonetta De Sanctis Mangelli;
per la riforma
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, 12 luglio 2007, n. 2422, e per
l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1175 del 2007;
Visto il ricorso in appello,
con i relativi allegati;
Visto il
controricorso depositato dal Comune di Chioggia;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore
il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio udienza del 5
febbraio 2008;
Visto
l’art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, come novellato con
l’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
Considerato
che sussistono i presupposti per definire il secondo grado del giudizio, al
termine della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale,
formulata dall’appellante;
Uditi
l’avvocato Andrea Manzi per l’appellante, su delega dell’avvocato Massimo
Aprile, e l’avvocato Paolo De Sanctis Mangelli, su delega dell’avvocato
Simonetta De Sactis Mangelli, per il Comune di Chioggia;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1.
Col provvedimento n. 15855 del 22 marzo 2007, il Comune di Chioggia ha irrogato
alla società appellante la sanzione pecuniaria di euro 1.029.848,24, per aver
realizzato alcune opere abusive in una golena rientrante nella zona demaniale,
consistenti nella realizzazione di un canale navigabile ad uso darsena per
imbarcazioni da diporto (e, in particolare, con scavo del fondale, allargamento
di un preesistente fossato naturale sfociante nel fiume Brenta e realizzazione
di alcuni manufatti).
Per tali
opere, la società ha chiesto l’accertamento della compatibilità paesaggistica,
ai sensi dell’art. 37 della legge n. 308 del 2004.
Il
Comune, nell’istruire la pratica, ha dapprima determinato l’importo di euro
1.306.985,06 e poi – a seguito di ulteriori accertamenti – nel provvedimento
finale ha disposto la sanzione pecuniaria di euro 1.029.848,24.
Con il
ricorso di primo grado (proposto al TAR per il Veneto), la società ha chiesto
l’annullamento della sanzione, per incompetenza, violazione di legge ed eccesso
di potere.
Il TAR,
con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le
spese e gli onorari del giudizio;
Con
l’appello in esame, dopo aver dettagliatamente ricostruito le vicende che hanno
condotto alla presente fase del giudizio la società ha chiesto che, in riforma
della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.
2. Nel
criticare la eccessiva sinteticità della motivazione della sentenza gravata, la
società ha dedotto che il Comune avrebbe potuto “provvedere alla stima”
ricorrendo a professionisti esterni e non ai propri uffici.
La
censura va respinta.
La legge
regionale n. 63 del 1994, che ha subdelegato ai Comuni i poteri delegati dallo
Stato alla Regione, ha attribuito al Comune appellato il potere di emanare i
provvedimenti nella materia della tutela dei beni sottoposti a vincolo
paesistici, sulla base di atti istruttori predisposti dai suoi uffici. Solo
qualora avesse constatato la mancanza di specifiche professionalità, il Comune
si......