ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Gara annullata per mancanza di fondi
Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali
Osservatorio
per la finanza e la contabilità degli enti locali
ULTERIORE
PARERE SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMA SULL’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEGLI ENTI
LOCALI
reso dall’Osservatorio nella seduta del 6 febbraio 2003
Con il parere
espresso nella seduta del 4 luglio 2002, l’Osservatorio per la finanza e la
contabilità ha commentato l’applicazione dell’art. 179 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali (approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267) relativo all’accertamento delle entrate di province e comuni.
E’ pervenuto
alla conclusione che la norma in esame esprimesse un principio generale con
valore inderogabile (nei sensi indicati dall’art, 152 dello stesso testo unico)
secondo il quale nell’acquisizione delle entrate deve essere “verificata la
ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuato il
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa
scadenza”. Ne ha tratto la conseguenza inevitabile che la scadenza del credito
potesse essere anche al di là dell’esercizio finanziario nel quale si sarebbe
effettuato l’accertamento.
Ha quindi
argomentato che la competenza finanziaria deve essere necessariamente
configurata, in modo corretto e coerente, sia per le entrate che per le spese,
in un assetto giuridico preciso consistente da una parte nella
constatazione dell’esistenza di un
documentato diritto di credito e dall’altra di un obbligo giuridico a pagare.
Non mancano tuttavia, nella normativa
relativa alla spesa, eccezioni specie per quella di investimento.
Ha spiegato, per
doverosa completezza di esposizione, che non si può invocare, per una diversa
interpretazione della scadenza del credito, il principio dell’integrità del
bilancio, pur richiamato dall’art. 162 dello stesso testo unico, ma riguardante
altra questione ( l’integrale iscrizione in bilancio di ciascuna entrata e
spesa). Ha anche spiegato che l’interpretazione da dare al citato articolo 179
non può essere effettuata sulla base del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 o del
D.P.R. 28 dicembre 1979, n. 696, perché sono norme di rango inferiore e di
epoca remota, assolutamente inapplicabili al D.Lgs. n.267 del 2000, emanato
appositamente con atto avente forza di legge e quindi con effetto derogatorio
su ogni precedente normativa di rango inferiore riguardante altri enti.
Ha infine
precisato che se squilibri gravi nei bilanci degli enti siano possibili, questi
sarebbero senz’altro maggiori modificando restrittivamente il criterio di
accertamento finora seguito, in quanto priverebbe di risorse certe fondamentali
(tributi, trasferimenti erariali, ecc.) molti bilanci.
Con lettera n.
0113172 del 23 ottobre 2002, diretta al Ministero dell’interno, il Ministero
dell’economia e delle finanze, alle circostanziate tesi dell’Osservatorio ha
replicato che l’avviso espresso “trae
origine da un’interpretazione
sistematica, e non meramente letterale, della norma, e cioè da
un’interpretazione che tiene conto dei principi generali posti a presidio della
corretta tenuta della contabilità pubblica, desumibili dal regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che sono
funzionali alla redazione di bilanci attendibili e finanziariamente
equilibrati. Pertanto, si ribadisce l’avviso che l’articolo 179 del Testo
unico, disciplinante il procedimento
di accertamento delle entrate, pur in mancanza di una espressa
previsione, debba essere interpretato nei termini rigorosi prospettati dallo
scrivente e che, conseguentemente, possono essere iscritte in bilancio soltanto quelle somme relative ai crediti
che scadono nell’anno di riferimento, con ciò assicurando una corretta tutela
degli equilibri finanziari dei bilanci locali.”
Perciò, l’Osservatorio, nuovamente interessato ad esprimersi
sull’argomento per evitare il clima di incertezza e di preoccupazione diffusosi tra gli operatori,
è costretto a ribadire tutte le proprie tesi, rassicurando che
l’interpretazione testuale della norma sull’accertamento, nei precisi termini
indicati dalla legge, é l’unica possibile. L’interpretazione restrittiva,
fatta sulla base di principi desumibili
da norme di oltre cinquant’anni prima riguardanti la contabilità dello
Stato, appare francamente non
condivisibile comunque, ma specie nel periodo attuale, pervaso dalla necessità
di dare applicazione alle nuove disposizioni costituzionali ed alle nuove
competenze regionali, anche nella materia oggetto di esame.
Va apprezzato ed
applicato, nella giusta misura, il principio che agli enti locali, ai quali si
applica un ordinamento contabile e finanziario definito dettagliamene nelle
parti di valore inderogabile, come quella in questione, possono essere imposti limiti alla propria
azione amministrativa, ma si può farlo, per necessità superiore come il
rispetto del patto di stabilità, solo con legge. E’ accaduto ed accade spesso,
anche sul versante della cassa, con l’esito di ampia cautela degli equilibri
finanziari. Ovviamente, la conseguente regolamentazione finanziaria e contabile
deve essere fatta solo dagli enti locali interessati, fermi i principi con valore
inderogabile che sono stati stabiliti.
Purtroppo,
l’ultimo rinnovato richiamo alle possibilità di eventuali dissesti non può
preoccupare l’Osservatorio, dato che l’istituto del risanamento degli enti
locali, con la recente soppressione di ogni misura di diluizione degli
indebitamenti pregressi (art. 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n.
289) e con la conseguente impossibilità di raggiungere effettivi risanamenti, è
destinato a rimanere in quiescenza fino a quando l’intera materia non sarà
riordinata, con la previsione di efficaci strumenti straordinari di
finanziamento e semmai con maggiori e più stringenti evidenziazioni di
responsabilità personali nella violazione delle norme che, in generale, è la
sola che porta al dissesto. Fortunatamente, oggi i casi di dissesto sono
veramente rari.
Per l’esecuzione
della presente decisione si ordina la trasmissione di copia al Ministero
dell’interno, che è stato invitato a rivedere la propria posizione nella
materia, al Comune di Alghero, che è direttamente interessato, al Ministero
dell’economia e delle finanze, nonché la pubblicazione sul sito
dell’Osservatorio.
Roma, 6 febbraio
2003
IL
PRESIDENTE
(
Dr. A. Giuncato)
......