ACCERTAMENTO ICI: OBBLIGATORIA LA NOTIFICA
ATTI IMPUGNABILI DAL CITTADINO
Corte di Cassazione – Sentenza n
Corte
di Cassazione – Sentenza n. 20357/2007
Cassazione
– Sezione tributaria – sentenza 4 luglio – 27 settembre 2007, n. 20357
Presidente Paolini – Relatore Virgilio Pm Cafiero – conforme – Ricorrente G.
Ritenuto in fatto
Che Giuseppina G. impugnò
dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia la cartella di
pagamento emessa dal Comune di Mileto e concernente l’Ici dovuta per gli anni
dal 1993 al 1997, contestando preliminarmente la validità della notificazione
degli avvisi di accertamento richiamati in cartella, in quanto privi della data
della notificazione; che la Commissione adita rigettò il ricorso; che l'appello
proposto dalla contribuente venne respinto, con la sentenza indicata in
epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale
osservò, per quanto qui interessa, che non era da prendere in considerazione la
mancata notifica lamentata dall'appellante, “perché ciò è rilevabile dalla
cartella esattoriale e dai tabulati delle notifiche in possesso del Comune”, e
che “la nullità lamentata è stata sanata dalla costituzione in giudizio del
destinatario dell'atto notificato”;
che avverso tale sentenza
la G. propone ricorso per cassazione;
che l’intimato Comune di
Mileto non si è costituito.
Considerato in diritto
che, con il primo motivo,
la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 156
c.p.c, nonché vizio di motivazione, lamentando che la prova dell'avvenuta
notifica degli avvisi di accertamento non poteva essere fornita da elementi
indiretti; con il secondo motivo, si duole ancora della mancata conoscenza
degli avvisi di accertamento (i quali avrebbero dovuto essere emessi nei
confronti di tutti i comproprietari dei beni), la cui nullità della
notificazione non poteva essere sanata a seguito della proposizione del
ricorso; con il terzo motivo, infine, denuncia "difetto di motivazione ed
omessa pronuncia" in relazione a richieste istruttorie non accolte dal
giudice di merito;
che il ricorso è
manifestamente fondato limitatamente alle assorbenti censure relative alla
validità della notificazione degli avvisi di accertamento, poiché, da un lato,
la data della notificazione - la cui mancanza determina la nullità della
stessa, trattandosi di elemento essenziale della relata, ai sensi dell'art. 148
cod. proc. civ. - non può essere dedotta, come ha affermato il giudice a quo,
da documenti estrinseci, bensì esclusivamente dalle risultanze della copia
dell'atto consegnata al destinatario (Cass., nn. 6309 del 1994 e 4358 del
2001), e, dall'altro, la sanatoria, per raggiungimento dello scopo ex art. 156
cod. proc. civ., della nullità della notificazione di un avviso di accertamento
si verifica solo a seguito dell'impugnazione dello stesso atto invalidamente
notificato, ma non certo di un atto diverso, quale la cartella di pagamento,
della quale il primo costituisce l’atto presupposto (Cass. n. 15849 del 2006);
che, in conclusione, il
ricorso va accolto nei limiti indicati, con assorbimento di ogni altra censura,
la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione
della commissione tributaria regionale della Calabria, la quale procederà a
nuovo esame della controversia, uniformandosi agli enunciati principi, oltre a
provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il
ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Calabria.
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