ACCERTAMENTO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: SPETTA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
PARITA' DI ACCESSO AGLI SILI NIDO COMUNALI
REPUBBLICA
ITALIANA N. 817/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N
5117 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale,Quinta Sezione ANNO 2008
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello
n. 5117/2008 del 24/06/2008, proposto dalla società STIE SPA IN P.
E Q. CPPO ATI e ATI ATINOM SPA, rappresentate
e difese dagli avv.ti. ALFONSO CELOTTO e RAFFAELE D'INNELLA con domicilio eletto in Roma, VIA COLA DI RIENZO N. 44, pressola
sig.ra MARIA ILDA BIONDO;
contro
PROVINCIA DI MILANO,
rappresentato e difeso dagli avv.ti.
LUIGI MANZI e MARCO SICA con
domicilio eletto in Roma, VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso lo studio del
primo;
INPS, rappresentato e
difeso dagli avv.ti ANTONIETTA
CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,.LUIGI CALIULO con
domicilio eletto in Roma, VIA DELLA FREZZA 17, presso SEDE INPS;
BALUCANI GIUSEPPE Q
DIR. SEDE SUB PROV. INPS MILANO FIORI, non costituitosi;
CAL-CONSORZIO
AUTOSERVIZI LOMBARDI, rappresentato e difeso dagli avv.ti DIEGO VAIANO e GIANCARLO TANZARELLA con domicilio eletto in Roma, LUNGOTEVERE MARZIO N. 3, presso lo studio del primo; AUTOVIE SUD MILANO SOC. ITALIANA
LINEE e AUTOMOBILISTICHE SPA, non costituitosi;
e nei confronti di
SILA S.P.A.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti
LIBERTO LOSA e MARIO SANINO con domicilio eletto in Roma, VIALE PARIOLI N.180
presso lo studio del secondo;
per la riforma
della sentenza del TAR
LOMBARDIA - MILANO :Sezione I n.1415/2008
, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE ;
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della
PROVINCIA DI MILANO, INPS, CAL-CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI e SILA
S.P.A.;
Viste
le memorie difensive;
Visti
gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto
della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000,
n.205;
Alla pubblica udienza del 16 Dicembre 2008 ,
relatore il Consigliere Cons. Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati D’inella, Manzi, Sannino, Losa,
Trotto per delega di Sica, Retti e Izzo per delega di Vaiano;
Ritenuto e
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Stie s.p.a. (anche quale capogruppo e
mandataria dell’a.t.i. con Atinom s.p.a.) impugnava davanti al TAR Lombardia il
provvedimento della Provincia di Milano recante l’aggiudicazione definitiva
(preceduta da rinegoziazione dell’oggetto) del servizio di trasporto locale,
lotto 5. L’impugnazione muoveva dalla mancanza, in capo all’aggiudicatario, del
requisito della regolarità contributiva e risultava argomentata a partire dalla
supposta illegittimità del provvedimento n. 44425 del 6 luglio 2007 col quale
il Direttore dell’Ufficio Subprovinciale INPS di Milano Fiori, in dichiarato
esercizio del potere di autotutela, pendente la procedura concorsuale, aveva
annullato una serie di DURC negativi rilasciati con riferimento a Sila s.p.a.
(già Sila Pavia s.r.l.), facente parte dell’aggiudicatario Consorzio
Autoservizi Lombardi.
A sostegno dell’impugnazione, Stie
s.p.a., premessa la mancata attivazione del contraddittorio nei confronti dei
controinteressati in relazione al procedimento di autotutela, rilevava che gli
atti organizzativi richiamati dal provvedimento INPS non concernono la
fattispecie considerata ma il distinto ambito delle prestazioni previdenziali
(il che avrebbe impedito di far luogo ad autotutela) e censurava poi l’opposta
presa di posizione dell’INPS con riferimento alla stessa fattispecie: il
mutamento di opinione circa la regolarità contributiva non sarebbe stato accompagnato
da una congrua motivazione e sarebbe stato adottato a presupposti immutati. Sul
punto rilevava, in particolare, che l’esposizione di euro 3.359.715,49
(relativa a Sgea s.p.a., società acquisita da Sila s.p.a.), già posta a base degli annullati DURC negativi
concernenti la cessionaria Sila s.p.a., non era venuta meno e risultava anzi
confermata dal rilascio di garanzia fideiussoria da parte della stessa Sila
s.p.a.
Hanno resistito le Amministrazioni
intimate (INPS e Provincia di Milano). Si sono costituiti sia il Consorzio
aggiudicatario sia la Sila s.p.a. (Autovia Sud Milano Società Linee
Automobilistiche s.p.a.). Parti resistenti e contro interessati hanno eccepito
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con sentenza n. 1415 dell’8 maggio
2008, il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di
giurisdizione. Ritenuta pacifica la devoluzione al giudice ordinario di ogni
questione concernente il D.U.R.C., il TAR ha concluso che ad identica
conclusione deve pervenirsi nel caso di rettifica (o di autotutela) di tale
documento perché anche in tal caso non muta la natura del potere, il quale
impinge sempre su una situazione soggettiva avente consistenza di diritto
soggettivo.
La sentenza è stata ritualmente
impugnata dall’originario ricorrente. L’INPS e la Provincia di Milano si sono
costituiti in giudizio per resistere alla pretesa. Identica posizione hanno
assunto gli appellati Consorzio Autoservizi Lombardi e Sila s.p.a.
Tutte le parti hanno illustrato le
rispettive posizioni con memoria. La causa è stata trattenuta in decisione
all’udienza del 16 dicembre 2008.
DIRITTO
L’appello è fondato......