ACCERTAMENTO VALIDO ANCHE SENZA PREAVVISO
Compilazione conto del bilancio 2009
Sent
Sent. n.
15438 del 30 giugno 2010 (ud. del
16 febbraio 2010) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani Canevari,
Rel. Polichetti.
Tarsu – Accesso immobili - Procedura valida senza preavviso.
Svolgimento del
processo - La s.r.l. Penta ha
impugnato l'avviso di
accertamento emesso dal Comune di Castellalto per il
pagamento della tassa
di smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni dal 1997 al
2000, relativa
ad uno stabilimento della società. La Commissione Tributaria
Provinciale
adita ha rigettato il ricorso con decisione che la
Commissione Tributaria
Regionale ha riformato in appello con la sentenza oggi impugnata,
annullando
l'avviso di accertamento. La C.T.R. ha ritenuto illegittimo
l'accertamento
in quanto l'accesso degli incaricati dell'ente nei locali della
società non
era stato preceduto dal preavviso previsto dal D.Lgs. n. 507 del
1993, art.
73.
Avverso questa sentenza
il Comune di Castellalto propone
ricorso per
cassazione affidato a
quattro motivi. La
società Penta resiste
con
controricorso e ricorso
incidentale con dieci
motivi. Il Comune
ha
presentato controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
- Il ricorsi proposti avverso la stessa
sentenza
devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..
Con il primo motivo del
ricorso principale si denunciano omesso esame di
un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360
c.p.c., n. 5,
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato,
illogicità e difetto di motivazione.
Le censure si fondano
sul rilievo della
inammissibilità delle nuove
richieste ed eccezioni formulate dalla contribuente solo
in appello (con
particolare riferimento alla "violazione di domicilio" e
alla "violazione
della privacy" compiute
in occasione dell'accesso degli incaricati del
Comune"). La Commissione non ha esaminato tali profili