ACCESSO AGLI ATTI DI CONCORSO DI UN CANDIDATO NON AMMESSO
Fissazione orario attività commerciali
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA
N. 1837/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5260 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello numero di registro generale 5260/02 proposto
dall’Azienda “Istituti Ospitalieri di Cremona” in persona del suo legale
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, per delega a margine
dell’atto di appello dall’Avv. Aldo Aschieri ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Baldo degli Ubaldi, 66, presso l’avv.to Vincenzo Rinaldi
contro
il Sig. Fabio D’Este rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Ramadori e F.
Bertuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via
M. Prestinari n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia –
Sezione Staccata di Brescia, n.846/02 del 14 maggio 2002,
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002, il Consigliere Francesco
D’OTTAVI
Uditi per le parti gli avvocati Aschieri e Ramadori;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’appellante Azienda Ospedaliera “istituti ospitalieri di Cremona” corrente in
Cremona, Viale Concordia n.1 in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro-tempore Dott. Pasquale Cannatelli, espone:
1) L’Azienda appellante ha indetto pubblico concorso per la copertura di un
posto di Dirigente Ingegnere (ruolo professionale – profilo professionale:
ingegneri) con assegnazione lavorativa al Servizio di tecnologie Biomedicali.
2) Fra i “requisiti specifici di ammissione” sono stati previsti il “diploma di
laurea in ingegneria elettronica”, la “abilitazione all’esercizio
professionale”, la “iscrizione all’albo professionale degli ingegneri” e cinque
anni di servizio con la medesima professionalità o con qualifiche di 8° e 9°
livello, surrogabili da attività con rapporto professionale o di collaborazione
coordinata e continuativa di pari rilevanza.
3) L’Ing. Fabio D’Este, attuale appellato, in possesso del solo diploma di
laurea e, quindi, chiaramente privo dei requisiti di cui alle lett. b) e c) del
bando, ha chiesto di partecipare al concorso. Ciò nella pretesa, del tutto
infondata, che l’aver sostenuto alcuni esami facenti parte del normale
curriculum della facoltà potesse essere equipollente all’abilitazione e
all’iscrizione all’Albo.
4) L’Amministrazione ha preso in considerazione la domanda dell’Ing. D’Este e,
naturalmente, non ha potuto che deliberare la non ammissione dello stesso. Ha
comunque, ampiamente motivato, richiamando i requisiti suddetti del bando e
dando atto che l’Ing. D’Este non ne era in possesso.
5) L’Ing. Fabio D’Este, anziché prendere atto della mancanza, da parte sua,
delle condizioni per l’ammissione, ha iniziato ad inoltrare una serie di
richieste dirette ad ottenere la documentazione inerente al concorso, e in particolare
con nota 2 gennaio 2002 ha chiesto, genericamente, “tutta la documentazione
relativa al concorso” e, in particolare gli “atti deliberativi con cui è stato
designato il vincitore” e i “quesiti proposti ai candidati”.
6) Con nota 11 gennaio 2002, gli Istituti Ospitalieri di Cremona hanno
riscontrato la richiesta, chiarendo che l’Ing. Fabio D’Este, non essendo stato
ammesso, non aveva titolo per richiedere le copie delle fasi della procedura
concorsuale successive all’ammissione.
7) L’Ing. D’Este ha presentato ulteriore domanda in pari data ribadendo la
precedente richiesta e in particolare, chiedendo copia dei seguenti atti: -
busta della lettera raccomandata da lui inviata; - verbali del concorso e
domande proposte ai candidati; - dati anagrafici del vincitore; - ogni altro
documento al quale egli aveva diritto di accesso (senza specificare quale).
8) Con nota 24 gennaio 2002 l’Amministrazione ha trasmesso le copie della
domanda del richiedente e della relativa busta, riconfermando, per il resto, le
ragioni del diniego.
9) L’Ing. Fabio D’Este ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia – Brescia
notificato il 6 febbraio 2002.
Il T.A.R. ha fissato l’udienza per la discussione del ricorso al 19 febbraio
2002.
L’Amministrazione, che intendeva costituirsi e si apprestava a deliberare in
tal senso non ha avuto il tempo materiale per disporre gli atti consequenziali.
Il T.A.R., inaudita altera parte e senza alcuna istruttoria, ha accolto il
ricorso, con sentenza 19 febbraio-14 maggio 2002 n.846. La sentenza è stata
notificata il 18 maggio 2002.
11) L’Ing. Fabio D’Este ha proposto ricorso straordinario notificato anche al
controinteressato.
Avverso la suddetta sentenza propone appello l’Azienda Istituti Ospitalieri di
Cremona per i seguenti motivi.
Il T.A.R. ha assunto quale presupposto l’esposizione dei fatti contenuta nel
ricorso dell’Ing. Fabio D’Este. E, come si è osservato, l’estrema ristrettezza
dei tempi non ha consentito all’Amministrazione di costituirsi, né il T.A.R. ha
inteso esercitare i poteri istruttori che pure gli sono attribuiti, onde
acquisire un quadro più completo della situazione. Secondo l’appellante ciò
appare tanto più criticabile se si considera che, essendo stato il ricorso
fulmineamente fissato a pochi giorni dalla notifica, il deposito della,
succinta, decisione è avvenuto tre mesi dopo. La sentenza ha aderito
acriticamente anche alle tesi di diritto del ricorrente, senza porsi il
problema della delimitazione del diritto all’accesso, diritto che certamente
sussiste ma che va contemperato con quello alla riservatezza con riguardo alla
stessa Amministrazione e ai soggetti privati interessati al procedimento.
Secondo l’Istituto il diritto all’accesso non ha alcun limite solo con
riferimento ad atti e documenti riguardanti il solo richiedente. Come si è
osservato e come riconosce lo stesso T.A.R. copia della documentazione inerente
al candidato richiedente è stata tempestivamente trasmessa. E, contrariamente a
quanto assume il Tribunale detti documenti sono stati trasmessi completi di
ogni elemento, data e numeri di protocollo compresi. Per il resto, il diniego
dell’Amministrazione era pienamente giustificato, in quanto il diritto
all’accesso va, infatti, correlato alla sussistenza di un interesse
giuridicamente protetto. Tale è, certamente, quello inerente alla tutela
giudiziale di un diritto od interesse legittimo.
L’appellante rileva l’assoluta mancanza di titolo legittimante da parte
dell’istante a richiedere copia dei verbali del concorso, delle domande rivolte
ai candidati ammessi ed in genere degli atti relativi al procedimento
successivi alla fase dell’ammissione, in quanto l’appellante poteva impugnare
solo la propria non ammissione, ed era portatore di un qualificato interesse
all’accesso solo per gli atti ed i documenti che potevano avere una rilevanza a
tale fine: la delibera concernente l’ammissione dei candidati, la
documentazione propria ed – eventualmente – anche quella dei candidati ammessi,
qualora intendesse verificare la correttezza, la logicità e la imparzialità dei
criteri seguito nel valutare, per sé e per gli altri aspiranti, la sussistenza
dei requisiti speciali del bando.
Il T.A.R. ha, genericamente, disposto l’accesso per tutti gli “atti ulteriori”,
senza preoccuparsi neppure di individuarli, accertando, per ciascuno di essi la
rilevanza ai fini della tutela degli interessi e senza neppure preoccuparsi,
con opportuna istruttoria, di fare una verifica al riguardo. E, nel
dispositivo, ha fatto riferimento, in modo ancor più generico, “a tutti gli
atti del procedimento concorsuale per la copertura del posto di ingegnere
dirigente”.
L’appellante osserva poi che, quanto alle generalità del vincitore del
concorso, si aggiunge che l’Ing. Fabio D’Este ne era comunque a conoscenza
attraverso la graduatoria regolarmente pubblicata. Egli ha, del resto, proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificando l’atto al
suddetto vincitore, quale controinteressato.
L’appellante conclude per la riforma dell’impugnata sentenza con ogni
consequenziale statuizione di legge.
Si è costituito in giudizio l’Ing. Fabio D’Este la cui difesa con analitica
memoria deduce l’infondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 il ricorso veniva trattenuto in
decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.
DIRITTO
Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene
impugnata la sentenza n.846/02, del 14 maggio 2002, con cui il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia – Brescia, ha accolto il ricorso proposto
dall’attuale appellato per ottenere l’accesso agli atti del procedimento
concorsuale per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere presso l’Azienda intimata.
Come pure considerato in precedenza l’originario ricorrente attuale appellato,
aveva chiesto di poter partecipare alla menzionata procedura concorsuale da cui
era stato escluso per mancanza di requisiti essenziali. Da tale circostanza è
nato un complesso contenzioso inerente sia al merito della vicenda (per cui
l’attuale appellato ha proposto autonomo ricorso straordinario al Capo dello
Stato) sia, ed è quello esaminato in questa sede, quello relativo al diritto di
accesso alla documentazione, diritto prontamente attivato dall’interessato e
sviluppatosi in sede giurisdizionale con l’emanazione (ex artt.7, 9 e 10 della
Legge n.241/1990) dell’impugnata sentenza.
Contro tale decisione la ricorrente Amministrazione rileva che nella
fattispecie non era stato in alcun modo violato l’esercizio del diritto di
accesso da parte dell’attuale appellato, ma che l’estrinsecazione di tale
diritto doveva essere limitata alla sussistenza di un interesse qualificato e
giuridicamente protetto e quindi, nel caso in esame, agli atti relativi alla
mancata ammissione dell’appellato alla procedura concorsuale, non potendosi
estendere ad atti e documenti successivi a tale fase, peraltro coinvolgenti
anche altri fatti e altre persone, indifferenti ai fini della tutela
dell’interesse presupposto e vantato dall’appellato. Viceversa la decisione
impugnata ha erroneamente esteso l’esercizio del diritto a “tutti gli atti” del
procedimento concorsuale.
Le censure sono fondate ed il ricorso va parzialmente accolto.
Invero, come esattamente rilevato dall’appellante Amministrazione, le garanzie
e le tutele approntate in tema di esercizio del diritto di accesso dalla
richiamata L. n.241/1990, non vanno interpretate ed applicate in maniera
acritica e generalizzata, ma finalisticamente ed in ragione dell’effettivo
scopo che la normativa stessa si profigge: quello di garantire appunto
attraverso la diretta conoscibilità di atti e documenti un’effettiva
azionabilità della tutela giurisdizionale con l’ovvia, logica conseguenza che,
come ripetutamente affermato da questa Sezione, l’esercizio del diritto
strumentale va correlato a quelle situazioni direttamente connesse con
l’esercizio del diritto potenziale e non può estendersi indiscriminatamente nei
confronti di atti e documenti del tutto “indifferenti” ai fini di tale tutela.
Così nella fattispecie mentre da un lato va riconosciuto, garantito e tutelato
il diritto dell’originario ricorrente ad ottenere copia di tutta la
documentazione relativa alla (fase della) sua esclusione dalla procedura
concorsuale, l’esercizio del diritto non può essere indiscriminatamente esteso,
come affrettatamente sancito dall’impugnata decisione, ad atti e documenti
successivi, attinenti a fatti e persone relativi ad altra ed autonoma fase
procedimentale e del tutto “indifferenti” per la potenziale garantita tutela.
Conclusivamente quindi l’appello va accolto, e nei limiti e per i motivi
menzionati va riformata l’impugnata sentenza.
Sussistono tuttavia validi motivi per disporre tra le parti l’integrale
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello e
consequentemente in riforma della sentenza pure in epigrafe indicata, nei
limiti e per le ragioni in motivazione, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002, dalla Quinta Sezione del Consiglio di
Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Francesco D’Ottavi f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Luciana Franchini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.............07/04/2003..............
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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