ACCESSO AGLI ATTI DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Occupazioni d'urgenza: serve congrua motivazione
N
N. 00895/2011REG.PROV.COLL.
N. 08124/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 8124 del 2010, proposto dalla signora Michela Pia
Morandino, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicola Urbano, con domicilio
eletto presso il signor Giuseppe Raguso in Roma, via Muzio Clementi 9;
contro
Il Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Provinciale di Bari;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 3272/2010, resa tra le parti,
concernente ACCESSO AD ATTI RELATIVI A TRASFERIMENTO D'UFFICIO
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il Consigliere di Stato
Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’appellante l’avvocato Raguso, per
delega dell'avvocato Urbano;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1. E’
impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia n.
3272 del 30 luglio 2010, che ha respinto il ricorso proposto dalla signora Michela
Pio Morandino, insegnante presso l’istituto scolastico
<Falcone-Borsellino> di Bari, avverso il diniego (parziale) di accesso
opposto il 12 marzo 2010 dall’Ufficio scolastico provinciale di Bari sulla
richiesta dell’interessata del 4 marzo 2010; tale richiesta aveva ad oggetto la
documentazione afferente gli atti istruttori propedeutici al trasferimento
d’ufficio per incompatibilità ambientale della stessa istante.
Il parziale
diniego ostensivo, validato dal primo giudice con la impugnata decisione, ha
riguardato soltanto la identità (coperta da <omissis>) di tutti i
soggetti (essenzialmente, i colleghi di lavoro della signora Morandino ovvero i
militari intervenuti in più occasioni) che, nell’ambito del suindicato
procedimento di trasferimento, hanno riferito fatti ed espresso giudizi sui
comportamenti tenuti dalla insegnante Morandino nell’esercizio della sua
attività professionale.
Insiste
l’appellante per la integrale ostensione della documentazione richiesta, in
quanto funzionale all’esercizio del suo diritto di difesa e quindi presidiata
da una tutela normativa particolarmente accentuata (art. 24 u.c. della legge n.
241 del 1990).
Si è
costituita l’Amministrazione scolastica per resistere al ricorso e chiedere la
reiezione del gravame.
All’udienza
del 14 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.
2. La
questione da dirimere attiene alla accessibilità dei dati afferenti le
generalità degli autori di dichiarazioni testimoniali acquisite nell’ambito del
procedimento di trasferimento d’ufficio avviato, per ragioni di incompatibilità
ambientale, in confronto della odierna appellante.
L’Amministrazione
scolastica non ha negato la esibizione alla interessata di tutta la
documentazione richiesta, ma ha adottato l’accorgimento della criptazione, per
motivi di riservatezza, dei nominativi di talune persone.
L’appellante
sostiene che quei dati inerenti l’identità dei dichiaranti (ovvero degli autori
di atti diversi confluiti nel medesimo procedimento) sarebbero comunque
funzionali alla sua difesa e che sostanzialmente l’istanza ostensiva
meriterebbe accoglimento pieno, dato che l’accesso defensionale è in ogni caso
preminente, per espressa scelta normativa, su altri eventuali interessi
contrapposti in capo a soggetti controinteressati (quali appunto quelli degli
autori delle dichiarazioni che hanno portato ad avviare l’allontanamento per
incompatibilità ambientale della insegnante Morandino dall’istituto scolastico
<Falcone –Borsellino> di Bari).
3. Ritiene
il Collegio che l’appello non merita di essere accolto.
Nel caso in
esame non viene certamente in discussione il tema della necessaria preminenza
dell’accesso motivato da esigenze di difesa (sul quale, in particolare, cfr.
Cons. Stato, ad. plen. n. 5 del 1997), dato che appare pacifico che le esigenze
ostensive devono in ogni caso prevalere sulle esigenze di riservatezza di terze
persone, se funzionali alla difesa in giudizio delle ragioni dell’istante
(financo quando si fronteggiano con esigenze di riservatezza afferenti dati sensibili
o, in taluni casi, ultrasensibili della persona).
La questione
è piuttosto quella del nesso strumentale che deve necessariamente sussistere (e
che l’istante avrebbe dovuto quantomeno prospettare) tra gli specifici dati
ritraibili da documenti amministrativi non integralmente ostesi e la difesa in
giudizio delle proprie ragioni.
Ora, poiché
non vi è dubbio che la copertura dei dati sulle generalità dei dichiaranti
risponde ad un esigenza meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico
(che coincide non soltanto con la salvaguardia in sé della riservatezza dei
dichiaranti e con la sottrazione degli stessi ad ipotetiche azioni ritorsive
dell’interessata, quanto piuttosto con la esigenza di non scoraggiare
l’acquisizione di informazioni testimoniali utili in vista del perseguimento
del buon andamento amministrativo), ne consegue che detta esigenza diviene
recessiva soltanto a fronte della emergenza di un interesse concreto e attuale
del proponente l’accesso ad entrare in possesso di quegli specifici dati per
conclamate esigenze difensive.
Ora, nel
caso di specie, l’odierna appellante è venuta in possesso di tutta la
documentazione amministrativa detenuta dalla Amministrazione scolastica e posta
a base del procedimento di trasferimento d’ufficio in suo confronto. In quella
documentazione la istante può trovare ogni utile spiegazione in ordine alla
pluralità degli episodi che l’hanno vista diretta protagonista ed alle
dichiarazioni delle persone che hanno avuto percezione diretta dei fatti che
sono stati posti a fondamento del suo trasferimento per incompatibilità
ambientale (istituto che, è bene ricordarlo, non ha finalità sanzionatorie, ma
è piuttosto diretto a restituire serenità all’ambiente di lavoro in cui opera
il personale dipendente, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli che
possono incidere negativamente sul buon andamento dell’apparato burocratico).
Peraltro,
l’interessata è a diretta conoscenza dei fatti riferiti dai soggetti
dichiaranti, posto che ne è stata protagonista, e in alcuni casi le generalità
dei dichiaranti si possono facilmente desumere dal contesto redazionale in cui......