ACCESSO AI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
CONTRIBUTI 2004 ALLE UNIONI DI COMUNI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 gennaio 2005 n.
188 - Pres.
Frascione, Est. Allegretta - Pirovano (Avv. se stesso) c. Comune di San
Giuliano Milanese (n.c.) - (annulla T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, sent.
22 luglio 2004, n. 3174).
FATTO e DIRITTO
A seguito di domanda di accesso del 5 febbraio 2004, la
sig.ra Silvia Pirovano ha ottenuto copia del verbale della seduta tenuta dal
Consiglio Comunale di S. Giuliano Milanese in data 7 luglio 2003, nel corso
della quale era stato illustrato il progetto del piano generale del traffico
urbano (P.G.T.U.). Così appresa l’esistenza di elaborati grafici e tavole di
progetto, illustrati durante la seduta, l’interessata ha presentato in data 6
maggio 2004 nuova istanza di accesso relativa agli atti tecnici suddetti e,
contro il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale, ha proposto ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato dichiarato
inammissibile, nella considerazione che la ricorrente agiva, quale cittadina
del Comune, per l’accertamento dell’appartenenza al demanio comunale di alcune
strade e, pertanto, che non avesse alcuna situazione giuridica soggettiva da
far valere, ma soltanto una situazione di interesse semplice, propria di tutti i
cittadini alla conoscenza degli atti amministrativi.
In realtà, come fa rilevare la ricorrente con l’appello in
epigrafe, essa ha esplicitato nel ricorso di primo grado che il suo interesse a
detto accertamento, attraverso l’esame degli atti tecnici ai quali ha domandato
l’accesso, riguarda la via Carlo Pisacane e la via Tito Speri, nella quale essa
ha l’abitazione al civico n. 20, che sono state chiuse da alcuni residenti a
mezzo di cancelli collocati all’intersezione con altre pubbliche vie.
Sussiste, pertanto, in capo alla odierna appellante la
titolarità di una specifica, concreta e personale situazione giuridica da
tutelare, costituita dall’interesse al ripristino del libero accesso, quanto
meno, alla strada in cui abita.
Il ricorso originario, quindi, deve ritenersi ammissibile.
Esso è altresì fondato, nella parte in cui è dedotta l’illegittimità del
rigetto tacito da parte del Comune della domanda di accesso del 6 maggio 2004,
sebbene questa avesse per oggetto degli allegati all’atto consiliare di cui la
ricorrente aveva già ottenuto copia.
A norma dell’art. 5 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che
regolamenta le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, "l’accoglimento della richiesta di
accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri
documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento,
fatte salve le eccezioni di legge o regolamento", che, nella specie,
peraltro, non risultano sussistere.
L’appello va, pertanto, accolto e in riforma della
sentenza impugnata, anche il ricorso proposto in primo grado deve essere
accolto. Per l’effetto, si deve ordinare all'Amministrazione comunale di S.
Giuliano Milanese di consentire alla sig.ra Pirovano di visionare i documenti
indicati nell’istanza in data 6 maggio 2004 ed eventualmente di estrarne copia.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in
causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed ordina al
Comune di S. Giuliano Milanese di consentire alla ricorrente di visionare i
documenti indicati nell’istanza in data 6 maggio 2004 ed eventualmente di
estrarne copia.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i
gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2004
con l'intervento dei Signori:
Emidio Frascione - Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Cesare Lamberti - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Corrado Allegretta f.to Emidio Frascione
Depositata in segreteria in data 28 gennaio 2005.
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