ACCESSO AL BILANCIO DA PARTE DI PRIVATI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4411/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N: 6007 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2006
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.6007 del 2006
proposto dalla soc Ecologia Viterbo srl , in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’avv. Avilio Presutti ed elettivamente domiciliata
in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 10
contro
il Comune di Montefiascone, in
persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto
Costantini ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso d’Italia n .19;
per la riforma
della sentenza 30 maggio 2006 n.
4053 con la quale il TAR Lazio sez. II ter, ha respinto il ricorso n. 559 del
2006;
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati ed il ricorso incidentale ;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Montefiascone;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Designato
relatore il consigliere Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli
avvocati Presutti e Costantini;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue
FATTO E DIRITTO
1.-Premesso di svolgere
i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni della
Province di Viterbo e di Rieti tra i quali il Comune di Montefiascone, con
ricorso in appello notificato il 30 giugno 2006 la soc Ecologia Viterbo srl
impugna, chiedendone la riforma, la sentenza 30 maggio 2006 n. 4053 con la
quale il TAR Lazio sez. II ter, ha respinto il ricorso n. 559 del 2006 volto
all’accertamento del diritto di detta società a prendere visione e ad estrarre
copia dei bilanci comunali per il periodo successivo al 1° gennaio 2004, come
da richiesta del 30 novembre 2005.
Il Comune di
Montefiascone ha proposto ricorso incidentale, notificato il 31 luglio 2006,
con il quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto di
condanna alle spese, compensate in primo grado, ed ha prospettato ulteriori
argomenti a sostegno del diniego all’accesso.
2.- Il ricorso
principale è fondato.
2.-1.-Il Tribunale
amministrativo ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti
considerazioni, fatte proprie e sostenute dal Comune intimato con ricorso
incidentale, ma confutate con puntuali argomenti nel ricorso in appello.
a.- Il diritto
d’accesso agli atti amministrativi non può sostanziarsi in un controllo
generalizzato dell’operato di un ente;
b.- tale controllo non
può essere il mezzo per perseguire l’interesse sotteso nel caso che ricorre
all’istanza d’accesso; ove non vi sia capienza negli specifici capitoli di
bilancio relativi al credito di cui si proclama il pagamento, l’ordinamento
appresta idonei mezzi per aver riconosciuti i debiti fuori bilancio.
2.-2.- Non contraddetta
l’affermazione di principio, tratta da un costante ed univoco indirizzo
giurisprudenziale, della preclusione di un controllo generalizzato sull’operato
della pubblica amministrazione, le conclusioni cui perviene il giudice di primo
grado, con riguardo allo specifico caso di specie, non possono essere
condivise.
La qualificazione di
interesse legittimo al “diritto” d’accesso data dalla decisione 24 giugno 1999
n. 16 dell’Adunanza Plenaria (dopo non univoche posizioni giurisprudenziali,
peraltro anche successivamente non sopite) è stata superata dalla medesima Adunanza
Plenaria in una recente decisione (n. 7 del 20 aprile 2006) per la quale la
consistenza di “diritto soggettivo” dell’accesso trarrebbe ragione dalla
novella legislativa introdotta dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005.
Quale la natura del
diritto d’accesso, nella decisione n. 7 del 2006 l’Adunanza Plenaria ne
ribadisce la strumentalità rispetto alla protezione di un’ulteriore o sottesa
situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di
diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo
o diffuso o di un interesse semplice o di fatto.
Nella sua originaria
formulazione l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 finalizzava il diritto
d’accesso alla tutela di”situazioni giuridicamente rilevanti”, riconoscendolo
“a chiunque vi abbia interesse”.
A completamento della
norma primaria, l’art. 2 del dpr n. 352 del 1992 condizionava il diritto
all’accesso alla esistenza di un “interesse personale e concreto“.
L’art.
15 della l. n. 15 del 2005 ha riformulato l’art. 22 senza nulla aggiungere
all’interpretazione data dalla giurisprudenza alla precedente disciplina.
Sono definiti (art. 22, lett. b, co1)
“Interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutela e collegata al documento al quale è
chiesto l’accesso”.
2.-3.- La società
ricorrente svolge, in forza di un contratto, il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilabili per il Comune di Montefiascone con il
quale ha in corso una controversia in sede civile per la determinazione del
corrispettivo dovuto.
Nella richiesta 30 novembre
2005 la società ricorrente collega l’esercizio del diritto d’accesso
all’interesse personale e concreto di conoscere se ed in che misura il Comune
di Montefiscone abbia previsto in appositi capitoli di bilancio somme in
entrata ed in uscita per far fronte ad uno specifico onere finanziario che direttamente
la riguarda (“al fine di accertare se vi siano risorse sufficienti a garantire
il suo credito”). Entro tali limiti sussiste la legittimazione all’accesso in
quanto e nella misura in cui le informazioni che si vogliono acquisire si
ricollegano all’esigenza di conoscere elementi che ineriscono ad un rapporto in
essere, seppur controverso, tra la società ricorrente ed il Comune intimato.
Successiva è la fase
del recupero del credito, che presuppone l’avvenuto suo riconoscimento (in sede
giudiziale o non ) e che la sentenza impugnata afferma essere conseguibile
mediante il procedimento di cui all’art. 194 del d.lgv 18 agosto 2000 n. 267.
In disparte la
considerazione che il riconoscimento di un debito fuori bilancio è atto che
interviene ex post per sanare debiti contratti dagli enti locali irritualmente
in violazione degli obblighi di natura contabile.
Né è pertinente il richiamo (di cui al ricorso
incidentale) all’art. 26, 3° comma, della l. n. 241 del 1990.
La disposizione intende
realizzata “la libertà di accesso ai documenti” elencati al 1° co. ove ne sia
stata disposta la pubblicazione. Tra i documenti il cui accesso verrebbe
attuato mediante pubblicazione sono indicati anche i “programmi”.
In tale categoria di
atti non possono essere compresi i bilanci di previsione in quanto
principalmente strumenti finanziari e contabili, pur se negli stessi sono anche
rappresentate le scelte amministrative (e programmatorie) dell’Ente.
Rileva, inoltre, che
l’art. 56 dello Statuto del Comune di Montefiascone dispone che il bilancio sia
approvato “in seduta pubblica“ ma non che ne sia disposta la “integrale”
pubblicazione, così come richiesto dall’invocato 3° co. dell’art. 26.
3.-Per quanto sopra considerato e dedotto, il
ricorso principale in appello va accolto e per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto della società ricorrente a
prendere visione ed ad avere copia (per estratto) dei bilanci di previsione
dell’Ente per gli anni indicati nella richiesta 30 novembre 2005.
Le spese
di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza con conseguente
reiezione della domanda introdotta con il ricorso incidentale.