ACCESSO ALLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
CIRCOLI PRIVATI: ACCESSO RISERVATO AI SOCI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 20 luglio 2006 n.
4609 - Pres.
Varrone, Est. Chieppa - Spagnuolo Vigorita (Avv. Scoca) c. Comune di
Napoli (Avv.ti Barone e Tarallo), Ministero per i beni e le attività culturali
e Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli (Avv.ra
Stato), Grimaldi (Avv.ti Fiordalisi e De Luise) ed altri (n.c.) - (riforma in
parte T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, sent. 9 febbraio 2006, n. 1880).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Vincenzo
Spagnuolo Vigorita, rappresentato e difeso dall' avv.to Franco Gaetano Scoca,
ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Paisiello, n. 55;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo
Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso il dott. Gian
Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. 4, sc. B;
Ministero per i beni e le attività culturali, in
persona del Ministro pro tempore, e Soprintendenza per i beni ambientali ed
architettonici di Napoli, in persona del Soprintendente pro tempore,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
Grimaldi Ferdinando, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Fiordalisi e Fulvio De Luise, ed
elettivamente domiciliato presso il dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere
Flaminio, n. 46, pal. 4, sc. B;
Ippolito Silvana e Società Grimm s.a.s., non
costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sezione IV, n. 1880/06 pubblicata il 9-2-2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle
amministrazioni appellate e del controinteressate Grimaldi Ferdinando, che ha
proposto ricorso incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 9-5-2006 relatore il
Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Scoca e l'Avv. Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
F A T T
O E D I R I T T O
1. In data 21 gennaio 2005 Vincenzo Spagnuolo
Vigorita, proprietario di una villa con annesso giardino confinante con il
complesso immobiliare denominato Villa Manzo, ha chiesto, con atto di diffida,
al Comune di Napoli di conoscere quali attività siano state poste in essere
dall’Amministrazione comunale per reprimere gli abusi edilizi realizzati sin
dal 1989 sulla Villa Manzo, sulle relative pertinenze e sull’annesso terreno,
nonché di poter accedere alla documentazione relativa a tali attività.
Con la nota n. 325 del 18 febbraio 2005, il Comune
di Napoli ha indicato le modalità per accedere agli atti e ha fornito
chiarimenti sull’attività svolta.
In data 18 gennaio 2005 il ricorrente ha notificato
alla Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici di Napoli un
atto di diffida, analogo a quello indirizzato al Comune di Napoli.
Con la nota n. 1532 del 9 febbraio 2005, la
Soprintendenza ha comunicato le modalità per accedere agli atti.
Con separati ricorsi, proposti davanti al Tar per la
Campania, Vincenzo Spagnuolo Vigorita ha chiesto di accertare l’illegittimità
del silenzio serbato dalle due amministrazioni sulle diffide, aventi ad oggetto
la definizione delle pratiche di condono edilizio e l’adozione degli interventi
repressivi degli abusi realizzati nel complesso, denominato Villa Manzo.
Con ordinanza n. 835 del 27 ottobre 2005 il Tar
Campania, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, ha ordinato
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’attuale proprietario del
complesso denominato Villa Manzo e dei soggetti ritenuti responsabili degli
abusi edilizi denunciati con la suddetta diffida.
Successivamente all’integrazione del
contraddittorio, con l’impugnata sentenza, il Tar, dopo aver respinto alcune
eccezioni preliminari sollevate dalla parti intimate, ha respinto nel merito il
ricorso, ritenendo che per tutte le domande di condono presentate per gli abusi
in questione pendessero ancora i termini fissati dal legislatore per la
definizione delle istanze e il ricorrente non avesse, quindi, alcun titolo per
pretendere la fissazione di termini inferiori a quelli previsti dalla legge,
Avverso tale decisione Vincenzo Spagnuolo Vigorita
ha proposto ricorso in appello.
Il Comune di Napoli, il Ministero per i beni e le
attività culturali e la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici
di Napoli si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
Il controinteressato Grimaldi Ferdinando ha proposto
ricorso in appello incidentale con riguardo ad alcune eccezioni preliminari,
respinte in primo grado.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. Devono essere in via preliminare esaminate le
eccezioni pregiudiziali, oggetto del ricorso in appello incidentale, proposto
da Grimaldi Ferdinando.
Con un primo motivo l’appellante incidentale
sostiene che la definizione delle istanze di condono non è stata oggetto di una
specifica richiesta nell’ambito della diffida notificata al Comune di Napoli,
sicché la domanda giudiziale relativa alla definizione di tali istanze
costituisce una domanda nuova, sulla quale non si è affatto formato il silenzio
inadempimento.
L’appellante incidentale concorda sul fatto che, a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005, il ricorso avverso
il silenzio non necessita più del meccanismo della previa istanza e della
successiva diffida, ma deduce che una vera e propria richiesta di provvedimento
non è contenuta nella diffida inoltrata dal ricorrente.
Aggiunge, poi con altro motivo, che comunque
entrambe le amministrazioni hanno fornito una risposta con conseguente
inammissibilità del ricorso avverso il silenzio.
I motivi sono infondati.
In entrambe le diffide notificate alle due amministrazioni
resistenti, il ricorrente ha chiesto, oltre all’accesso agli atti, una serie
informazioni ed anche di conoscere le ragioni della mancata adozione degli atti
di diniego in ordine alle domande di condono edilizio.
La proposizione di una domanda all’amministrazione
non necessita di modalità formali particolari e può avvenire in qualsiasi modo,
purché sia chiaro l’oggetto della richiesta.
Nel caso di specie, benché formulata con riferimento
alle ragioni della mancata adozione di provvedimenti di diniego delle istanze
di condono, era evidente che il ricorrente chiedesse alle due amministrazioni
di definire (in senso negativo, secondo la sua tesi) le domande di condono
presentate in relazione al complesso Villa Manzo.
Questa era il senso dell’istanza, rivolta
all’amministrazione.
Rispetto a tale istanza le due amministrazioni non
hanno fornito una riposta: infatti, la Soprintendenza si è limitata a
rispondere sull’istanza di accesso agli atti, mentre il comune di Napoli ha
anche aggiunto alcune informazioni sull’attività svolta, senza però dare
risposta in merito alla definizione dei procedimenti di condono edilizio.
Deve, pertanto, ritenersi che, in seguito alle
diffide proposte dal ricorrente, entrambe le amministrazioni, per quanto di
rispettiva competenza, non hanno fornito alcuna risposta sulla richiesta di
definizione delle pratiche di condono edilizio e tale assenza di risposta
consente la proposizione del presente ricorso avverso il silenzio.
3. E’ infondata anche l’ulteriore censura, con cui
il Grimaldi deduce la carenza di legittimazione ad agire in capo al ricorrente,
richiamando la giurisprudenza, secondo cui non sussisterebbe il dovere di
provvedere alla immediata definizione della pratica di condono, su istanza del
terzo estraneo alla medesima, in quanto il vero soggetto interessato è colui
che ha inoltrato l’istanza (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2005, n. 7568).
Il Collegio ritiene di non poter condividere tale
indirizzo, in quanto il proprietario confinante con l’immobile, ove è stato
realizzato un abuso edilizio, ha un interesse alla conclusione del procedimento
di condono entro i termini previsti dalla legge.
Come rilevato dal Tar, il confinante può, infatti,
avere un interesse alla rimozione dell’opera abusiva e, quindi, alla
definizione della domanda di condono, in pendenza della quale è impedita la
demolizione dell’opera abusiva.
4. Tali considerazioni conducono all’esame di altra
eccezione, riproposta dal Grimaldi, secondo cui l’originario ricorso doveva
essere dichiarato inammissibile per la mancata notificazione ai
controinteressati, che sono invece stati chiamati in giudizio a seguito
dell’integrazione del contraddittorio, disposta dal Tar con ordinanza.
Al riguardo,in primo luogo, si rileva che con
l’ordinanza del Tar n. 835/2005 la questione è già stata risolta attraverso la
concessione dell’errore scusabile al ricorrente. Tale ordinanza, avente natura
decisoria sul punto, non è stata formalmente impugnata dall’appellante
incidentale.
Inoltre, anche prescindendo dal profilo processuale,
si ritiene che rispetto ad una domanda di definizione delle istanze di condono,
l’oggetto della pretesa è ottenere una risposta rispetto a tali istanze,
costituendo per l’odierno appellante solo un effetto ulteriore ed eventuale, in
caso di esito negativo del procedimento di condono, la rimozione delle opere
abusive.
Di conseguenza, la qualificazione in termini di
controinteressato del proprietario del bene può non essere certa, in quanto può
accadere che anche tale soggetto chieda all’amministrazione la definizione
delle sue istanze e rivesti addirittura la posizione di cointeressato,
limitatamente al profilo dell’ottenimento di una risposta dall’amministrazione.
Ciò dimostra come il Tar abbia, comunque,
correttamente concesso l’errore scusabile al ricorrente, nel disporre
l’integrazione del contraddittorio, in ogni caso opportuna nella fattispecie in
esame (ciò conduce ad escludere anche la fondatezza d......