ACCESSO TELEMATICO: NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE
IL T.U. EDILIZIA PREVALE SULLA DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE
AGENZIA DEL TERRITORIO
AGENZIA DEL TERRITORIO
Decreto 6 giugno 2008
Accesso al sistema telematico
dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e
catastale - Nuovo schema di convenzione.
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del
territorio
Visto l'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore
dell'Agenzia del territorio, sono stabilite le modalità attuative dell'accesso
ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;
Visto il decreto del direttore
dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, recante disposizioni per l'accesso
al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle
banche dati ipotecaria e catastale e, in particolare, l'articolo 5 che
stabilisce che dal 1° gennaio 2008 l'accesso telematico alle banche dati
ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall'Agenzia del
territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita
convenzione, conforme allo schema di cui all'allegato B dello stesso decreto;
Visto il decreto del direttore
dell'Agenzia del territorio 6 novembre 2007, con il quale è stato sostituito il
testo della convenzione di cui all'allegato B del decreto del direttore
dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007;
Considerata la necessità di modificare
ulteriormente il testo della convenzione di cui all'allegato B del decreto del
direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, nell'ottica di migliorare
la gestione dei rapporti convenzionali;
Visto l’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei
provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet
tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta
Ufficiale;
Decreta:
Articolo 1
(Disciplina convenzionale)
1. L'allegato B al decreto del
direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, già sostituito con decreto
del direttore dell'Agenzia del territorio 6 novembre 2007, è sostituito
dall'allegato al presente decreto.
Articolo 2
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento sarà
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del territorio, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. Il presente provvedimento entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 6 giugno 2008
F.to il Direttore
dell’Agenzia
Mario Picardi
______________________________
Convenzione per l’accesso al sistema
telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale
tra
l’Agenzia del territorio, con sede in
Roma, Largo Leopardi n. 5, in persona del legale rappresentante, di seguito denominata
“Agenzia”
e
……………………................…………………..……………
CF/PI: …………………..……………………….
con residenza/sede in
………………………………………………......………...………... rappresentato da
..…………………..………………………………..….. in qualità
di ……………………………..……………...
di seguito denominato “Utente”
Premesso:
a) che l’art. 1, comma 5, del decreto
legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che “l'accesso ai servizi di
consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in
rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei
dati ipotecari e catastali, su base convenzionale……”, rinviando ad appositi
decreti del Direttore dell’Agenzia del territorio la definizione delle modalità
attuative dell’accesso medesimo;
b) che con decreto del Direttore
dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le modalità di
accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione
delle banche dati ipotecaria e catastale;
c) che l’Utente ha richiesto di essere
abilitato a collegarsi al sistema informativo dell’Agenzia per l’accesso al
servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o catastale.
Tutto ciò premesso, si conviene e si
stipula quanto segue:
Art. 1
(Oggetto)