ACCORDI TRANSATTIVI SU CONTENZIOSI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI
MOTIVAZIONI PER IDENTIFICARE UN'OFFERTA ANOMALA
Deliberazione n
Deliberazione n. 26/pareri/2008
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE
DEI CONTI
IN
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta
dai magistrati:
dott.
Nicola Mastropasqua Presidente
dott.
Antonio Caruso Consigliere
dott.
Giorgio Cancellieri Consigliere
dott.
Giancarlo Penco Consigliere
avv.
Giuliano Sala Consigliere
dott.
Giancarlo Astegiano Primo Referendario
(relatore)
dott.
Gianluca Braghò Referendario
dott.
Alessandra Olessina Referendario
dott.
Massimo Valero Referendario
nell’adunanza
del 16 aprile 2008
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la
deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni
delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota pervenuta il 9 aprile 2008, con la quale il Sindaco del
Comune di Varese ha proposto un quesito ai sensi dell’art. 7, co. 8° della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la
quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione
dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista
l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza
odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Varese;
Udito il relatore, dott. Giancarlo Astegiano;
PREMESSO
CHE
Con deliberazione n. 11 del 20 febbraio 2008 questa Sezione ha
dichiarato inammissibile una richiesta di parere proveniente dal Sindaco del
Comune di Varese, avente ad oggetto la “possibile
definizione transattiva del contenzioso esistente in relazione ad alcuni
immobili ad uso residenziale, acquisiti al patrimonio comunale secondo la
normativa di cui alla legge 5/4/1995”, sulla base della considerazione che
la domanda avesse ad oggetto “una tipica
attività gestoria dell’ente … “ e che, pertanto, il parere avrebbe potuto
essere configurato come atto di cogestione, estraneo alla funzione
dell’Istituto.
Con una successiva nota, pervenuta il 9 aprile 2008, il Sindaco del
Comune di Varese ha precisato che la precedente richiesta di parere non era
diretta a travalicare i limiti di competenza della Corte dei conti, posto che
la magistratura contabile “non può
sostituirsi all’ente nel processo decisionale e nell’assunzione delle
conseguenti determinazioni”, ma che era intenzione esclusiva
dell’Amministrazione acquisire l’avviso della Sezione in ordine a quali siano
le circostanze che, in generale e in astratto, giustifichino la prosecuzione di
un contenzioso fino alla naturale conclusione ovvero il raggiungimento di un accordo
transattivo prima della definizione giudiziale.
OSSERVA CHE
Il Sindaco del Comune di Varese, richiamando la norma contenuta
nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha formulato
una richiesta diretta ad ottenere il parere della Sezione in ordine a quali
siano le circostanze che, in generale e in astratto, giustifichino la
prosecuzione di un contenzioso fino alla naturale conclusione ovvero il
raggiungimento di un accordo transattivo che definisca la controversia prima
della pronuncia giudiziale.
1) La
Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della
richiesta, anche in relazione alla particolarità della domanda proveniente dal
Sindaco del Comune di Varese che, a seguito della pronuncia di inammissibilità
resa da questa Sezione (delibera n. 11/08/pareri, in data 20 febbraio 2008),
chiarisce i termini ed i limiti della richiesta originaria, specificando che il
quesito è diretto ad appurare quali siano le circostanze che, in generale e in
astratto, possano giustificare la prosecuzione di un contenzioso fino alla
conclusione con la pronuncia giudiziale ovvero il raggiungimento di un accordo
transattivo.
1.1)
L’art. 7, co. 8 della legge 6 giugno 2003, n. 131 prevede che i Comuni possano
chiedere alle Sezioni regionali della Corte dei conti “ulteriori forme di collaborazione … ai fini della regolare gestione
finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa,
nonché pareri in materia di contabilità pubblica”.
La norma in esame, il cui contenuto risulta ancora poco approfondito
sia dalla giurisprudenza contabile che dalla dottrina, mette in luce che i
Comuni, così come le amministrazioni regionali e provinciali, possono rivolgere
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti due diverse tipologie
di richieste.
Da un lato, possono domandare l’intervento della magistratura
contabile al fine di ottenere forme di “collaborazione”,
non specificate dalla legge, dirette ad assicurare la regolare gestione
finanziaria dell’ente ovvero l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa.
Dall’altro possono richiedere pareri in materia di contabilità
pubblica.
La funzione consultiva, che nei primi anni di applicazione della legge
è stata la principale forma di collaborazione attivata dalle amministrazioni
locali, non esaurisce, quindi, come risulta dalla normativa richiamata, le
possibilità di intervento delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in
seguito a specifiche richieste degli enti territoriali.
Anzi, in base alla formulazione della norma non sembrerebbe neppure
essere la principale forma di collaborazione poiché nella prima parte del comma
ottavo dell’art. 7 è chiaramente specificato che gli enti territoriali possono
domandare alle Sezioni regionali della magistratura contabile “ulteriori
forme di collaborazione”, con l’unico limite della finalizzazione alla
regolare gestione finanziaria dell’ente ed allo svolgimento dell’azione
amministrativa secondo i parametri dell’efficienza e dell’efficacia.
Il legislatore non ha specificato quali siano queste ulteriori forme
di collaborazione ma ne ha indicato solo le finalità, lasciando in questo modo
all’autonomia degli enti territoriali la libertà di definire l’ambito della
richiesta di collaborazione, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
amministrazione.
La soluzione appare ragionev......