ACCORDO PER LA PENSIONE COMPLEMENTARE
INCOSTITUZIONALE IL BLOCCO DEL TURN OVER 2003 E 2004
Sottoscritta presso l'ARAN, in data 7
Sottoscritta presso l'ARAN, in data
7.12.2004, l'IPOTESI di accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di
Pensione Complementare per i lavoratori del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali e del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
IPOTESI DI ACCORDO
PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il giorno 7.12.2004, alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni
ed Organizzazioni sindacali rappresentative nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato
Organizzazioni Sindacali
CGIL FP firmato
CISL FPS firmato
UIL/FPL firmato
Coordinamento Sindacale
Autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti
Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) firmato
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE
("Snalcc-Fenal-Sulpm") firmato
CIDA ENTI LOCALI firmato
DIRER DIREL firmato
FSI firmato
FIALS firmato
Confederazioni Sindacali
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
USAE firmato
CIDA firmato
CONFEDIR firmato
USAE firmato
CONFSAL firmato
Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegata ipotesi di accordo
concernente l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i
lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio
Sanitario Nazionale
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI
COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PREMESSA
- Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
- Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;
- Visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei
fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal
successivo DPCM 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del
15 maggio 2000 e nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001;
- Visto l'Accordo quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare ed i seguenti CCNL:
comparto del personale delle Regioni ed Autonomie Locali
o CCNL successivo a quello del 1/04/1999 - sottoscritto il 14 settembre 2000 e
pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 - Supplemento ordinario n.
196 (art.49);
o CCNL biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 5 ottobre 2001 e
pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2001 - Supplemento Ordinario n.
247 (art. 18);
o
o comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale
o CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20
settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie
generale (art. 46);
o CCNL biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 20 settembre 2001 e
pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 13);
o
o dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali
o CCNL biennio economico 2000/2001 - sottoscritto in data 12 febbraio 2002 e
pubblicato nella G.U. n. 51 del 1 marzo 2002 - serie generale (art. 11);
In conformità alla decisione adottata dall'Organismo di coordinamento dei
Comitati di settore nella riunione dell' 11 novembre 1999;
le parti concordano
di istituire una forma pensionistica complementare, a contribuzione definita ed
a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo
Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di
seguito denominato Fondo per brevità di dizione. Il fondo è alimentato dai
contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da
successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello
statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato
dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione in materia statutaria.
Art. 1
Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile
e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed
integrazioni, di seguito indicato per brevità Decreto.
2. Il Fondo è disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai
quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e
dall'ARAN per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e della
relativa area dirigenziale, con esclusione dei segretari comunali e
provinciali, e per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale, assunti con
una delle seguenti tipologie di contratto:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di
rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale
vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell'adesione
volontaria, al fondo acquistano il titolo di "Associato".
3. Possono, altresì, essere destinatari delle prestazioni del Fondo:
a. i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, appartenenti ai
seguenti settori affini: personale dipendente dalle case di cura private e
personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi,
personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a
condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali
appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione
da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per
conformità dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
b. i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, dipendenti delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in
aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.
300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali
competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche
disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette
Organizzazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno reciprocamente atto che l'area dei destinatari del presente
Accordo comprenderà anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo della Servizio
Sanitario Nazionale, i quali potranno aderire al Fondo una volta perfezionate
le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure contrattuali che li
riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse, secondo gli
indirizzi formulati dal Comitato di settore.
Art. 3
Associati
1. Sono associati al fondo:
a. i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all'articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di
seguito denominati "lavoratori associati";
b. gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e
della Sanità, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro
dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c. i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo,
di seguito denominati "pensionati".
Art. 4
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
o l'Assemblea dei delegati
o il Consiglio di Amministrazione
o il Presidente e il Vice Presidente
o il Collegio dei Revisori Contabili
Art. 5
Assemblea dei delegati
1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione
paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei
lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal
regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni,
designati secondo le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste
presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al
raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.
Art. 6
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti
disposizioni.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei
lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno
all'Assemblea
provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove)
consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di
candidati superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere
presentate:
a. per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la
disciplina dell'apposito regolamento elettorale;
b. per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni
secondo le modalità stabilite dall'apposito atto normativo del Governo di cui
all'art. 5, comma 1.
4. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti
tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono dall'assemblea medesima al
momento della loro nomina.
5. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di
amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare
dall'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della
lista che ha espresso il consigliere. Quando non sia possibile la sostituzione
con il primo dei non eletti, il nuovo consigliere in rappresentanza delle
Amministrazione viene designato nel rispetto delle modalità stabilite
nell'apposito atto normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 7
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di
Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio
rappresentanti le Amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i
lavoratori associati al Fondo.
Art. 8
Collegio dei Revisori Contabili
1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti
effettivi e 2 (due) supplenti.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei
lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea
provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti
effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori
contabili.
3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate
disgiuntamente con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 3. Ciascuna
lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un
revisore contabile supplente.
4. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso
dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto del
Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e devono
essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il
Ministero della Giustizia.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente,
nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 9
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di
apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai
sensi dell'articolo 6 del Decreto.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le
modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le
modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione
medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione
delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento
(gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di
rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione
pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione
monocomparto, salva diversa decisione degli organi statutari. Per gli esercizi
successivi, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione
propone all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un
eventuale diverso assetto di gestione.
Art. 10
Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e
successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto del Fondo definisce le
norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle
fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n.
703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
Art.11
Posizioni organizzative e tempo parziale
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive
Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del
lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun
trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia
collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di
perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari
all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di
Fine Rapporto e fissati:
a) per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL
successivo a quello dell'1/04/1999 - sottoscritto il 14 settembre 2000 - ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni;
b) per il comparto Sanità: dall'art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato
il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 - ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni;
c) per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art.11 del
CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2001 per il biennio economico 2000 - 2001
e dall'art. 4 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici -
sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni.
Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine
rapporto, possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali,
di comparto o area dirigenziale.
3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli
elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4. Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:
a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti
già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al
31.12.2000;
b) l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine
servizio secondo le modalità previste dall'art.2, commi 4 e 5 del DPCM
20.12.1999;
c) per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR
maturato nell'anno.
Nei casi nei quali è prevista l'erogazione diretta del TFR da parte delle
Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle
lettere a) e c).
5. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità,
è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione, anche in
caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause
espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia
comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura
ridotta.
6. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare
versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle
condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di
Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni
così come indicato dalla clausola contrattuale.
7. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi
contrattualmente d......