ADDIZIONALE IRPEF: CHIARIMENTI SULLE FINANZIARIE 2005 E 2006
COLLABORATORI: MINIMALI RETRIBUTIVI PER IL 2006
Circolare del 10/05/2006 n
Circolare
del 10/05/2006 n. 1
Dipartimento
delle Politiche Fiscali - Federalismo Fiscale
Oggetto:
Sospensione degli aumenti dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche. Facolta' di aumentare l'aliquota nella misura
complessiva dello 0,1 per cento. Art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Il comma 165 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria per l'anno 2006), e' intervenuto sulla sospensione degli effetti
degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive disposta
dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sostituendo con la data del "31 dicembre 2006" quella del "31
dicembre 2005", indicata, nell'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, quale temine finale di operativita' della sospensione in questione.
Detta modifica e' stata determinata dall'intento di realizzare il necessario
coordinamento con la disposizione contenuta nel comma 51 della stessa legge n.
311 del 2004, che individuava, invece, nel "31 dicembre 2006" il
termine conclusivo della sospensione degli effetti degli aumenti delle medesime
addizionali e maggiorazioni.
Pertanto, la norma recata dal comma 165 della legge finanziaria per l'anno 2006
non varia in alcun modo il precedente contesto applicativo dei tributi in
questione, destinato, quindi, a rimanere immutato fino al 31 dicembre 2006. Ne'
la disposizione in esame ha innovato in ordine all'ulteriore norma prevista dal
citato comma 51 della legge n. 311 del 2004 in base alla quale "per gli
anni 2005, 2006 e 2007 e' consentita la variazione in aumento dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, di cui al comma 3
dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non si siano avvalsi della facolta' di aumentare la suddetta
addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura
complessiva dello 0,1 per cento."
Allo scopo di fornire chiarimenti sull'esatta l'individuazione dei comuni che potevano
esercitare la facolta' di deliberare la variazione in aumento dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, la circolare n. 1/DPF
del 18 marzo 2005, ha precisato che detta facolta' poteva essere accordata
"ai soli enti che, alla data del 1 gennaio 2005, non hanno esercitato la
facolta' loro riconosciuta dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998,
che consente ai comuni di deliberare la variazione di detta aliquota nella
misura massima dello 0,5 per cento, con un incremento annuo non superiore a 0,2
punti percentuali". Tra tali enti non venivano ricompresi quei comuni che
avevano deliberato per la prima volta dopo il 29 settembre 2002, che il citato
art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 individua come termine
decorso il quale ha iniziato ad operare la sospensione degli aumenti delle
addizionali in esame.
Cio' in quanto "se anche le relative deliberazioni non producono effetti
... detti enti si sono in concreto avvalsi della facolta' di aumentare l'addizionale
in questione", poiche' "quel che rileva e' l'aver effettuato tale
opzione con una deliberazione" al riguardo. Questa interpretazione si
fondava sulla considerazione che la finalita' della norma era quella di
contemperare l'esigenza da un lato di introdurre un temperamento al blocco
degli aumenti dell'addizionale e dall'altro di non elevare la pressione fiscale
complessiva.
Si deve, pero', fare presente che la suddetta interpretazione non e' stata
condivisa dal Tar per il Lazio che, con sentenza n. 12414 del 12 ottobre 2005,
ha sostenuto, invece, che "la ratio della disposizione della legge
finanziaria per il 2005 e' quella di porre rimedio alla disparita' di
trattamento impositivo cui si sono venuti a trovare i Comuni, a seguito
dell'entrata in vigore delle leggi n. 289/2002 e n. 350/2003 che avevano
disposto il "blocco" degli effetti delle deliberazioni comunali di
variazione dopo il 29 settembre 2002, da un lato, impedendo a tali
amministrazioni comunali l'aumento dell'addizionale IRPEF e, dall'altro,
determinando un chiaro vantaggio per l'erario di quei comuni che avevano
deliberato il citato aumento prima della data sopra riportata". Pertanto,
"laddove si parla di "facolta' di aumentare la suddetta
aliquota", il legislatore non ha affatto inteso comprendere anche quei
comuni... che, avendo deliberato la variazione dell'aliquota della
partecipazione all'addizionale IRPEF soltanto dopo il 29.9.2002 e ricadendo
nell'ipotesi tipica di sospensione legale degli effetti, in concreto non hanno
giammai esercitato quella facolta' richiamata dalla legge finanziaria del
2005.".
Analoghe considerazioni sono state svolte anche dalla Terza Sezione del
Consiglio di Stato nel parere n. 5158/05 espresso nell'Adunanza del 17 gennaio
2006, reso nell'ambito del procedimento di definizione di un ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Preso, quindi, atto dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in
materia, si ritiene di dover mutare l'interpretazione seguita nella citata
circolare n. 1/DPF del 2005, nel senso di ricomprendere nell'ambito della
facolta' di deliberare la variazione in aumento
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, entro
la misura complessiva dello 0,1 per cento, anche quei comuni che abbiano deliberato
per la prima volta al riguardo dopo la data del 29 settembre 2002, e che,
quindi, a causa della sospensione degli effetti delle relative deliberazioni,
non hanno mai potuto introitare alcuna somma a titolo di addizionale comunale
all'Irpef.
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