ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL RICICLO DEI RIFIUTI
POTERE DI RIESAME DEI PROVVEDIMENTI
Ricorso del 25 novembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato
dalla Commissione delle Comunità europee
Ricorso
del 25 novembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla
Commissione delle Comunità europee.
(Causa
C-486/04)
(Lingua di procedura: l'italiano)
Il 25
novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori
M. Van Beek, F. Louis e A. Capobianco, in qualità di agenti, ha presentato alla
Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica
italiana.
La
ricorrente conclude che la Corte voglia:
-
constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della direttiva
85/337/CEE1 come modificata dalla direttiva
97/11/CEE2 :
1 - non
avendo sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
degli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE modificata, il progetto di
impianto di incenerimento di CDR e biomasse di Massafra, il quale è un impianto
compreso nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva
97/11/CEE,
2 - avendo
adottato una normativa (articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), del DPCM 3
settembre 1999 che modifica l'allegato A del DPR 12.4.1996) che esclude dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale alcuni progetti ricadenti
nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificata (progetti di
impianti di recupero di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi con
capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, se sottoposti a procedura
autorizzativa semplificata ai sensi dell'articolo 11 della direttiva
75/442/CEE, e
3 - avendo
adottato una normativa (articolo 3), comma 1, lettere i) ed l), del DPCM 3
settembre 1999 che modifica l'allegato A del DPR 12.4.1996) che, al fine di
stabilire se un progetto ricadente nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE
modificata debba essere o meno sottoposto a valutazione di impatto ambientale,
fissa un criterio non adeguato, in quanto può portare all'esclusione dalla VIA
di progetti che hanno un impatto ambientale significativo;
-
condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.
Motivi
e principali argomenti:
La
Commissione sostiene che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che
le incombono in base alla direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva
97/11/CEE per i motivi esposti nelle sue conclusioni.
____________
1 -
G.U. n. L 175 del 05/07/1985, pag. 40
2 -
G.U. n. L 073 del 14/03/1997, pag. 5
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CONCLUSIONI
DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO
RUIZ-JARABO COLOMER
presentate
il 30 maggio 2006 1(1)
Causa C‑486/04
Commissione
delle Comunità europee
contro
Repubblica
italiana
«Ricorso per inadempimento – Repubblica italiana – Tutela
dell’ambiente – Valutazione di impatto ambientale – Direttiva 85/337/CEE –
Rifiuti – Direttiva 75/442/CEE – Impianti di recupero – Autorizzazione –
Procedura semplificata – Impianto per la produzione di energia elettrica mediante
incenerimento di combustibili derivati dai rifiuti e di biomasse in Massafra
(Taranto) – Normativa italiana che esonera dalla valutazione di impatto
ambientale i progetti di recupero di rifiuti autorizzati con la procedura
semplificata»
I – Introduzione
1. Nella presente causa,
instaurata ai sensi dell’art. 226 CE, la Commissione delle Comunità
europee chiede che la Corte constati l’inadempimento, da parte della Repubblica
italiana, degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1,
e 4, nn. 1‑3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985,
85/337/CEE (2),
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997,
97/11/CE (3).
2. Al detto Stato membro
vengono addebitate due violazioni, consistenti nel permettere il funzionamento
di impianti di riciclaggio senza previa valutazione del loro impatto
ambientale. Una delle violazioni, a carattere astratto, trae origine dalla
normativa nazionale, che esonera da tale valutazione gli impianti per il
recupero (4)
di rifiuti autorizzati mediante procedura semplificata. L’altra violazione, di
natura specifica, si riferisce ad un impianto, sito in Massafra, provincia di
Taranto, per la produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibile
derivato dai detti materiali e di biomasse.
3. Ai fini della soluzione
della controversia, occorre del pari tenere presente la direttiva del Consiglio
15 luglio 1975, 75/442/CEE (5),
relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991,
91/156/CEE (6).
II – Contesto normativo
A –