ADOZIONE STRUMENTO URBANISTICO
COMPUTO DEI MATERIALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
REPVBBLICA ITALIANA
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N.
Reg.
Sent.
Anno
N.
Reg.
Gen.
Anno
PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 13273/99, proposto dal sig. Giuseppe LOMBARDI, rappresentato
e difeso dagli avvocati Giovanni VALERI e Luisa FONTI ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Pasubio n. 2;
CONTRO
- il COMUNE DI
POMEZIA, in persona del sig. Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni DI BATTISTA ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via della Giuliana n. 38 e
- la REGIONE LAZIO,
in persona del sig. Presidente pro
tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli
avvocati Giuseppe BOTTINO e Maria Pia MONTANARO ed elettivamente domiciliata in
Roma, alla via M. Colonna n. 27
E NEI
CONFRONTI
dei sigg. Leonardo ANTONINI e Berenice PETRELLI controinteressati, non
costituiti nel presente giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
A) – della
determinazione della Giunta regionale del Lazio, recante l'approvazione tacita
ex art. 4, u.c. della l.r. 36/1987 del piano particolareggiato «Pomezia
Centro»; B) – della deliberazione n. 85 del 25 ottobre 1995 n. 85, con cui il
Consiglio comunale di Pomezia ha adottato detto piano; C) – della deliberazione
consiliare n. 73 del 28 giugno 1996, recante le controdeduzioni alle
osservazioni a detto piano; D) – della deliberazione consiliare n. 28 del 23
marzo 1999, recante l’approvazione, per decorrenza del termine ex art. 4 della
l.r. 36/1987, del piano stesso.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione nel presente giudizio delle sole Amministrazioni
intimate;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
all’udienza pubblica del 24 gennaio 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e
uditi altresì, per le parti costituite, solo gli avvocati FONTI e DI BATTISTA;
Ritenuto
in fatto che il sig. Giuseppe LOMBARDI assume d'esser proprietario di un’area
sita in Pomezia, tra le vie Roma ed Armellini, su cui dal 1969 insiste un
fabbricato adibito a sua abitazione ed all’esercizio della sua attività
commerciale di rivendita di elettrodomestici;
Rilevato
che il sig. LOMBARDI dichiara, in relazione al fatto che il proprietario
frontistante sig. Leonardo ANTONINI realizzò sulla sua area un fabbricato,
d’aver più volte denunciato al Comune di Pomezia come costui avesse occupato
una porzione di via Armellini e dell’annessa piazzola per la manovra dei
veicoli, ma senza mai ottener risposta, neppure dopo che il sig. ANTONINI ebbe
ampliato l’edificio occupando altri pezzi della predetta strada;
Rilevato
altresì che il sig. LOMBARDI rende nota l’emanazione della deliberazione n. 85
del 25 ottobre 1995 n. 85, con cui il Consiglio comunale di Pomezia adottò il
piano particolareggiato «Pomezia Centro»;
Rilevato
ancora che, non avendo la Regione Lazio provveduto alcunché sulla deliberazione
consiliare n. 85/1995, detto piano fu approvato per silentium, sicché il Comune di Pomezia, con deliberazione
consiliare n. 28 del 23 marzo 1999, ne accertò l’approvazione per decorrenza
del termine ex art. 4, III c. della l. reg. Lazio 20 luglio 1987 n. 36;
Rilevato
inoltre che detto piano previde per la via Armellini una larghezza di m 6, con
marciapiedi solo dal lato della proprietà del sig. ANTONINI, con eliminazione
della piazzola trapezoidale già esistente, non indicatane negli elaborati
grafici, né nelle norme tecniche d’attuazione;
Rilevato
quindi che il sig. LOMBARDI si grava avverso tutti i citati atti innanzi a
questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, all’uopo deducendo in punto di
diritto due articolati gruppi di censure;
Considerato
in diritto che è manifestamente infondata l’eccezione d'irricevibilità del
ricorso in epigrafe, per mancata tempestiva impugnazione della deliberazione
consiliare n. 85/95, in quanto l’immediata impugnazione dell'atto
di adozione d’uno strumento urbanistico costituisce per il soggetto da esso
inciso mera facoltà e non obbligo, trattandosi di rimedio inteso ad ampliare
l'area di tutela di costui prima che la definitiva volontà dell'amministrazione
si formalizzi nella determinazione finale (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 27
giugno 2006 n. 4166);
Considerato,
inoltre ed ancora in via preliminare, che sussiste l'interesse attoreo alla
presente impugnazione, perché il piano particolareggiato qui gravato, ancorché
non abbia soppresso la strada denominata via Armellini, ne ha reso più
disagevole l’uso e la circolazione e non ha dato seria contezza in ordine agli
sconfinamenti da parte dei controinteressati;
Considerato
nel merito che, con le sentenze n. 5725 e n. 5726 del 19 luglio 2005, la
Sezione, in accoglimento di questioni in parte analoghe a quelle qui
prospettate con il ricorso in epigrafe, ha annullato i provvedimenti comunali
gravati in questa sede;
Considerato
in particolare che le impugnate deliberazioni s'appalesano
altresì affette dall’evidente violazione dell’art. 290 del RD 4 febbraio 1915
n. 148 (ora, dell’art. 78 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267), essendo state assunte
con la partecipazione al voto del consigliere comunale Renzo ANTONINI, figlio
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