AFFIDAMENTO A SOCIETA' MISTA CON RILEVANTE ATTIVITA' ESTERNA
COLLABORATORI: E' LEGITTIMO STABILIRE L'ORARIO DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
N. 0198/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione staccata di Catania – Sezione Seconda - nelle persone dei magistrati
Dr. Italo
Vitellio - Presidente
Dr. Francesco
Bruno – Referendario, Rel. Est.
Dr. Giuseppa
Leggio – Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 0842/05 Reg. Gen.
Sul ricorso n. 842/2005, e sui motivi aggiunti,
proposti dalla ditta Luce Perpetua
s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Guido Ottaviano, elettivamente domiciliata in Catania, Viale
Libertà n. 160, presso lo studio dell’Avv. Basilio Iuculano;
CONTRO IL
Comune di
Catania, in persona
del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Martines,
elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Catania, Via Oberdan
n. 141;
E NEI
CONFRONTI DI
Catania
Multiservizi s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv. Vito Branca e Maria C. Puglisi, elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultima, in Catania, C.so Italia, n. 137;
Italia
Lavoro s.p.a., in
persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;
controinteressate
Feder.Co.F.It (Federazione del Comparto
Funerario Italiano), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Fichera, elettivamente domiciliata
presso lo studio di questi in Catania, Via Vecchia Ognina, 142/B;
Interveniente ad adiuvandum
PER
L’ANNULLAMENTO
Ricorso introduttivo
- Di tutti gli atti con i quali il
Comune di Catania ha deciso di affidare alla Multiservizi s.p.a. la gestione
del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri cittadini;
- degli atti di costituzione della
Multiservizi s.p.a., nella parte in cui è stato previsto anche l’affidamento
del servizio in questione;
- della deliberazione della G.M.
dell’8.02.2005 n. 153 con la quale è stato revocato il bando di gara per
l’affidamento a terzi del servizio di illuminazione votiva, e deciso di
procedere all’affidamento in house
providing alla Multiservizi s.p.a.;
- della determinazione dirigenziale
n. 5/124/Dir del 4.03.2005 che ha revocato il bando di gara;
- degli atti antecedenti,
conseguenti e comunque collegati compresi, ove necessari, convenzioni statuti e
loro approvazione;
Motivi aggiunti
- delle delibere del Consiglio
comunale di Catania n. 14 del 26.02.97 e n. 14 del 20.03.98;
- della determinazione n. 5/256/Dir
del 10.05.2005 del Direttore dei Servizi Cimiteriali;
- del capitolato d’oneri, delle
condizioni generali di abbonamento nonché delle norme transitorie;
Visto il ricorso con i relativi
allegati ed i successivi motivi aggiunti;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Comune di Catania e della controinteressata Catania Multiservizi
s.p.a.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Feder.Co.F.It.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario
dott. Francesco Bruno;
Uditi, alla pubblica udienza del 10
Novembre 2005, i difensori delle parti, come da
verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed
in diritto, quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, la
società Luce Perpetua s.n.c. ha impugnato la delibera di G.M. e la conseguente
determinazione dirigenziale con le quali è stata: a) revocata la gara,
precedentemente bandita (e dalla stessa ricorrente impugnata per impossibilità
di presentare un’offerta attendibile), per l’affidamento del servizio di
illuminazione votiva dei cimiteri comunali; b) deciso di affidare in house providing il medesimo servizio
alla società Catania Multiservizi s.p.a.
La ricorrente contesta, in
particolare, i vizi di: 1) incompetenza della giunta Municipale; 2)
illegittimità dell’affidamento in house;
3) violazione dell’art. 113 D. Lgs. 267/2000; 4) vizi della motivazione.
Con successivi motivi aggiunti, la
ricorrente ha impugnato gli atti di costituzione della Catania Multiservizi
s.p.a., di approvazione del relativo contratto di servizio, e di affidamento
del servizio in esame, deducendone l’invalidità derivata e congiunta.
Si è costituito in giudizio il
Comune di Catania che, nel difendere la legittimità degli atti adottati, ha
anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, per carenza di
legittimazione ed interesse, per l’insindacabilità degli atti di indirizzo
politico.
Analoghe eccezioni preliminari sono
state sollevate nella memoria di costituzione della Multiservizi s.p.a., con la
quale si contesta anche il merito delle censure.
Le ragioni della ricorrente sono state
sostenute anche dalla Feder.Co.Fit. (Federazione del comparto funerario
italiano), intervenuta in giudizio con atto di intervento ad adiuvandum.
Con ordinanza cautelare n.
948/2005, ravvisati alcuni aspetti di possibile fondatezza del ricorso, questa
Sezione ha fissato l’udienza di trattazione del merito, ai sensi dell’art. 23
bis L. 1034/1971.
Alla pubblica udienza del 10
Novembre 2005 la causa è stata trattenuta per la......