AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Accordi bonari "parziali"
IL CONSIGLIO
IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE N. 25/2002
del 2 ottobre 2002
Bandi per l’affidamento di incarichi di progettazione che
fissano termini incongrui per la prestazione.
Considerato in fatto e in diritto
L’Autorità, nell’espletamento dei
compiti ad essa demandati dalla legge 11 febbraio 1994 n.109, ha avuto modo di
accertare come le stazioni appaltanti tendano con una certa frequenza a
stabilire negli avvisi e nei bandi per l’affidamento di incarichi di
progettazione termini estremamente ristretti per l’espletamento della
prestazione professionale.
Tali termini appaiono a volte
assolutamente incongrui, in relazione al livello di definizione, previsto
dall’art. 16 della L.109/94, per le diverse fasi progettuali (a volte vengono
indicati 10-15 giorni per la redazione della progettazione definitiva).
Pur rilevando come nulla venga esplicitamente
stabilito al riguardo dalle attuali disposizioni di legge, tuttavia è evidente
che detti termini di fatto:
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costituiscono una limitazione della partecipazione dei professionisti, stante
la estrema difficoltà di produrre in tempi troppo stretti gli elaborati
progettuali previsti, contrariamente al principio generale di favorire la
massima partecipazione e la concorrenza tra gli stessi;
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determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di
adeguate indagini e rilievi preventivi, e che possono pertanto presentare
difficoltà in fase di esecuzione.
Il ricorso a tempi così brevi per
la redazione della progettazione viene generalmente giustificato dalle stazioni
appaltanti con l’urgenza determinatasi per poter accedere ai finanziamenti.
E’ però da osservare come nella
stragrande maggioranza dei casi l’urgenza si determini per effetto di una
precedente inerzia dell’amministrazione e, pertanto, deve ritenersi “indotta”.
In base a quanto sopra considerato
si rileva che:
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l’urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine a bandi per
l’affidamento di incarichi di progettazione, che stabiliscono termini
oggettivamente ristretti per la prestazione, non può, se non sorretta da
motivazioni adeguate e riferite a evenienze concrete e comprovate, giustificare
da sola il contrasto evidente di questa scelta con il principio di favorire la massima
partecipazione e concorrenza tra i professionisti;
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come per le ipotesi di ricorso alla trattativa privata nei casi di
finanziamenti per la realizzazione di opere con termini ristretti per
l’affidamento (det. n.18/2002), sussiste la necessità che gli enti finanziatori
attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a procedure di
urgenza nell’affidamento della progettazione, anche in relazione ai termini
stabiliti per lo svolgimento della prestazione professionale;
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è necessario che gli stessi enti effettuino un attento controllo del livello
qualitativo dei progetti presentati in termini ristretti e sviluppati per
ottenere il finanziamento e non ritengano idonee, in particolare, progettazioni
prive di adeguati rilievi ed indagini,
la cui mancanza può determinare, in fase di esecuzione, sostanziali modifiche
delle previsioni tecniche ed economiche, con conseguenti oneri spesso
rilevanti.
Il
Presidente relatore
Depositato presso la Segreteria del
Consiglio in data
Il
Segretario
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