AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS
REPUBBLICA
ITALIANA N.
7089/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3190 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 3190/2005
del 20 aprile 2005, proposto dalla sig.ra CLEMENTINA FERRARO rappresentata e
difesa dall’avv. Luigi Diego Perifano con domicilio eletto in Roma via Cosseria
n. 12 presso l’avv. Alfredo Placidi;
CONTRO
- il sig. FORGIONE MENNATO rappresentato e difeso
dall’avv. Filippo Masotta con domicilio eletto in Roma via dei Vaccinari n. 19
presso l’avv. Cosimo Rillo,
- la COMUNITA’ MONTANA del TABURNO rappresentata e difesa
dagli avv.ti Fabrizio Crisci, Lucio Crisci con domicilio eletto in Roma via
Nicastro, n. 3 presso Carlo Voccia,
per la riforma
della sentenza del TAR
CAMPANIA-NAPOLI: Sezione II n. 525/2005, concernente AFFIDAMENTO INCARICO
PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PIANO FORESTALE 2004;
Visto l’atto di appello con i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del sig. FORGIONE MENNATO e della COMUNITA’ MONTANA DEL TABURNO;
Vista l’ordinanza n. 26835/2005;
Viste le memorie difensiove,
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione
n. 594/2005,
Alla pubblica udienza del 25
novembre 2005, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli
avv.ti CeceroG. per delega Perifano e L. Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al TAR
Campania, sede di Napoli, il sig. Forgiane Mennato impugnava gli atti della
procedura selettiva indetta dalla Comunità Montana del Taburno (BN) in vista
dell’affidamento dell’incarico di progettazione di rimboschimento e di
manutenzione ai rimboschimenti di cui al piano forestale 2004.
All’esito dell’espletata
gara, cui partecipavano solo due concorrenti, l’incarico in argomento veniva
conferito alla controinteressata, dr.ssa Clementina Ferraro.
Avverso i suddetti
atti, il ricorrente articolava le seguenti censure:
1) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 17 comma 12 della
legge 109/1994;
La tipologia degli
interventi da realizzare – rimboschimento e manutenzione del rimboschimento
-renderebbe inconferente il rinvio alla disciplina prevista per la
progettazione di lavori pubblici;
2) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 151 comma 4°,
dell’art. 183 commi 8 e 9, del d. lgs. 267/2000; violazione di legge per vizio
del procedimento;
Difetterebbe il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
3) violazione di legge per mancata applicazione del combinato disposto
dell’art. 17 comma 12 della legge 109/1994 e dell’art. 62 comma 1 del d.p.r
554/1999; violazione del principio costituzionale di trasparenza dell’azione
amministrativa e dell’art. 1 della legge 241/1990; violazione di legge per
mancata applicazione dell’art. 17 commi 10, 11 e 13 della legge 109/1994;
eccesso di potere per travisamento del dato fattuale e giuridico;
L’Amministrazione intimata non avrebbe dato adeguata pubblicità
all’avviso selettivo;
4) violazione di legge per mancata applicazione del combinato disposto
dell’art. 17 comma 12 della legge 109/1994 e dell’art. 62 del d.p.r 554/1999;
violazione di legge per mancata applicazione dei principi costituzionali di
imparzialità, di trasparenza e di buona amministrazione;
L’Amministrazione
intimata avrebbe omesso di predeterminare i criteri di valutazione dei
curricula dei partecipanti;
5) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 17 comma 12
della legge 109/1994; violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 3
della legge 241/1990; violazione di legge per mancata applicazione del
principio di trasparenza, sancito dall’art. 97 della Costituzione; eccesso di
potere per difetto di istruttoria, per motivazione insufficiente, incongrua,
contraddittoria, apodittica, dubbiosa ed illogica.
Non risulterebbe esplicitata la motivazione circa l’indefettibile
attività di verifica dell’esperienza e della capacità professionale dei
partecipanti.
6) violazione della lex specialis per assoluta genericità dell’avviso di
selezione; violazione del principio costituzionale di trasparenza; violazione
di legge per mancata applicazione dell’art. 17 comma 14 ter e comma 14 quater
della legge 109/1994; eccesso di potere per sviamento, per ingiustizia ed
illogicità manifesta;
Gli atti di gara non
indicherebbero il valore dei lavori da eseguire e, quindi, non consentirebbero
di determinare il criterio seguito per la fissazione dei corrispettivi posti a
base di gara.
Sulla scorta delle
suesposte censure la parte ricorrente chiedeva, dunque, l’annullamento degli
atti di gara ed il risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa.
Si costituiva in
giudizio la Comunità Montana del Taburno, che chiedeva il rigetto del ricorso,
mentre non si costituiva la controinteressata, dr.ssa Clementina Ferraro.
Il TAR adìto, con
sentenza n. 525/2005 del 31 gennaio 2005, resa in forma semplificata, disattesa
l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Comunità Montana del Taburno,
riteneva il ricorso parzialmente fondato e, pertanto, lo accoglieva nei limiti
indicati in motivazione, annullando gli atti impugnati e, invece, respingeva la
contestuale richiesta di risarcimento danni azionata dal ricorrente,
compensando le spese di lite.
Con ricorso notificato
il 18 aprile 2005 e depositato il 20 aprile successivo, la controinteressata
dr.ssa Clementina Ferraro ha impugnato la prefata sentenza, deducendone
l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con
ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado.
Successivamente, con
ricorso notificato in data 30 maggio 2005, ha proposto appello incidentale la
Comunità Montana del Taburno, che ha chiesto l’annullamento della predetta
sentenza, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado e con vittoria
delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Anche il dr. Mennato
Forgiane, nel costituirsi in giudizio, ha proposto appello incidentale con
ricorso notificato il 15 giugno 2005, chiedendo che, in riforma parziale della
sentenza di primo grado, vengano condannati la Comunità Montana e la dr.ssa
Ferraro al risarcimento dei danni in suo favore, da liquidarsi mediante
apposita C.T.U., o, comunque, in via equitativa.
Con ordinanza n. 2685
del 7 giugno 2005 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione
dell’efficacia della sentenza impugnata.
Le parti hanno
depositato memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione, tenutasi
il 25 novembre 2005, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 26 novembre
2005 è stato pubblicato il dispositivo con il n. 594/2005.