AFFIDAMENTO IN HOUSE LEGITTIMO SE CONSEGUENTE AD ANALISI DI MERCATO
Verifica del collegamento tra imprese
Oggetto: Vs
Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi
dell’articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi
cimiteriali.
Con riferimento alla
richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella
sua adunanza del 7 gennaio 2010, ha preso atto delle informazioni fornite
dall’ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime
esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4, del
d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.
Preliminarmente, si
osserva come nel caso di specie sembra difettare un requisito essenziale per la
configurazione dell’affidamento in house, ossia la sussistenza di un
controllo analogo del Comune sulla società affidataria del servizio in
questione, in ragione del fatto che il Comune di Codigoro non detiene, al
momento, alcuna quota di SECIF S.r.l.. Dalle informazioni fornite, peraltro,
non emerge nemmeno l’intenzione del Comune di fare il proprio ingresso nel
capitale sociale della società affidataria.
In ogni caso, si
osserva che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di
soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La
stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa
derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.
Nel caso in esame, si
ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di
tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato per l’affidamento della gestione dei servizi
cimiteriali.
L’Amministrazione
Comunale si è, infatti, limitata a giustificare la decisione di affidare il
servizio in questione attraverso modalità in house sulla base della
constatazione secondo cui alcune caratteristiche del mercato di riferimento,
ossia la sua piccola dimensione, o il basso valore degli introiti attesi dal
servizio in esame, renderebbero poco appetibile la gestione del servizio stesso
da parte di un operatore privato. Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta
derivare ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare
l’eventuale presenza o meno di operatori in grado di rispondere alle esigenze
dell’Amministrazione.
All’Autorità non
sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e
utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto
che il servizio oggetto di affidamento è stato in precedenza svolto da un
operatore privato.
Il presente parere
sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.
Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità
entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
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