AFFIDAMENTO INCARICHI A UN RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI
NUOVAMENTE RINVIATO IL TERMINE ULTIMO PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2008
Autorità per la vigilanza
Autorità per
la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n.
64
del 28.02.2008
PREC541/07
Oggetto: istanza di parere per la
soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto
legislativo n. 163/2006 presentata dall’ATP Building Design Partnership
Ltd/Altri – progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il
completamento dell’area Ospedaliero Universitaria di Cisanello. S.A. Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 12 novembre 2007 è
pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’Associazione
temporanea di professionisti Building Design Partnership Ltd/Altri ha richiesto
l’avviso dell’Autorità in relazione alla controversia insorta con l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana a seguito dell’esclusione dell’associazione
istante, disposta dalla commissione di gara, che non ha ritenuto legittima la
partecipazione alla gara di detta associazione temporanea, in quanto al suo
interno è presente un consorzio stabile di società di ingegneria.
In sede di istruttoria
procedimentale, ha rappresentato che l’articolo 90, comma 1, del d. Lgs. n.
163/2006, nell’individuare i soggetti che possono espletare le attività di
progettazione, alla lettera g), prevede la possibilità di costituire
raggruppamenti temporanei esclusivamente in relazione ai liberi professionisti
singoli o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939, alle società di
professionisti ed alle società di ingegneria.
Ritenuto in diritto
L’articolo 90, comma 1, lettera g)
del d. Lgs. n. 163/2006 individua i liberi professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939, le società di professionisti e le
società di ingegneria quali soggetti autorizzati a costituire raggruppamenti
temporanei al fine dell’espletamento delle prestazioni attinenti all’architettura
ed all’ingegneria.
I consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria, di cui alla successiva lettera h), non sono
espressamente indicati nel novero dei soggetti che possono costituire detti
raggruppamenti temporanei.
Si pone quindi un problema interpretativo sulla
legittimità della costituzione di un raggruppamento temporaneo tra un consorzio
stabile di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h), del d. Lgs. n. 163/2006 e
uno o più soggetti di cui al medesimo articolo 90, comma 1, lettere d), e) ed
f).
Per la definizione della questione giova richiamare il
dettato della citata lettera h) dell’articolo 90 che recita “da consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore
dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore
a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento
di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è
incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente
legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4
e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.”
Per espresso richiamo normativo,
quindi, ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria si applicano i commi 1, 4, 5 e 6, dell’articolo 36 del d. Lgs. n.
163/2006, contenente la disciplina generale dei consorzi stabili dettata per i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Del resto, già nel previgente
assetto normativo di cui alla legge 109/1994, in virtù delle modificazioni
introdotte dalla legge 166/2002, i consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria erano stati inseriti nel novero dei
soggetti che possono rimanere affidatari di incarichi di progettazione
prevedendo un rinvio alle disposizioni dell’allora vigente articolo 12 della
legge 109/1994.
Si deve inoltre rilevare che,
relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’articolo
34, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 163/2006 riconosce la possibilità di
costituire raggruppamenti temporanei di concorrenti anche ai consorzi stabili.
Si pone dunque un problema di
difetto di coordinamento della norma, da affrontarsi secondo un approccio
sistematico, secondo il quale, l’applicazione del principio comunitario della
libera prestazione di servizi e della tutela della concorrenza nonché del
rispetto del paritetico esercizio della professione da parte di tutti i
titolari della funzione, singoli o comunque associati, comporta a ritenere che
non si rilevano elementi atti a suffragare il diniego del riconoscimento della
forma aggregativa di cui all’istituto del raggruppamento temporaneo anche in
riferimento ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, così come avviene per i consorzi stabili operanti nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In base a quanto sopra considerato
Il
Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione del RTP Building Design Partnership Ltd/Altri non
è conforme alla normativa di settore.
I Consiglieri
Relatori
Il Presidente
Piero
Calandra
Luigi Giampaolino
Guido Moutier
Depositato presso la
segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2008
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