AFFIDAMENTO SENZA GARA SE IL COMUNE DETIENE IL 100% DELLA SOCIETA'
AFFIDAMENTO A SOCIETA' MISTA CON RILEVANTE ATTIVITA' ESTERNA
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)
6 aprile 2006 (*)
«Libera prestazione dei servizi – Servizio di trasporto
pubblico locale – Affidamento senza procedura di gara – Affidamento da parte di
un ente pubblico ad un’impresa di cui esso detiene il capitale»
Nel procedimento C‑410/04,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia con ordinanza 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 27 settembre
2004, nella causa
Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)
contro
Comune di Bari,
AMTAB Servizio SpA,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann,
presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore),
K. Lenaerts, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale:
sig. L.A. Geelhoed,
cancelliere:
sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento
e in seguito alla trattazione orale del 27 ottobre 2005,
considerate le osservazioni
presentate:
– per
l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV),
dall’avv. C. Colapinto;
– per il Comune
di Bari, dagli avv.ti R. Verna, B. Capruzzi e R. Cioffi;
– per la AMTAB
Servizio SpA, dagli avv.ti G. Notarnicola e V. Caputi
Jambrenghi;
– per il governo
italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito
dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;
– per il governo
tedesco, dalla sig.ra C. Schulze‑Bahr, in qualità di agente;
– per il governo
austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;
– per il governo
polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per la
Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis e dalla
sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni
dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli
artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE.
2 La
questione è sorta nell’ambito di una controversia tra l’Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori (in prosieguo: l’«ANAV»), da un lato, e il Comune di
Bari e l’AMTAB Servizio SpA (in prosieguo: l’«AMTAB Servizio»), dall’altro,
concernente l’affidamento a quest’ultima del servizio di trasporto pubblico sul
territorio del detto comune.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
3 L’art. 43 CE
così prevede:
«Nel quadro delle disposizioni che
seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate (...).
La libertà di stabilimento importa
l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi
dell’articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla
legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini,
fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».
4 L’art. 46 CE
ha il seguente tenore:
«1. Le
prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime
lasciano impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d’ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, stabilisce
direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni».
5 L’art 49,
primo comma, CE così prevede:
«Nel quadro delle disposizioni
seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della
Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti
in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della
prestazione».
6 Il
testo dell’art. 86, n. 1, CE è il seguente:
«Gli Stati membri non emanano né
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui
riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme
del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12
e da 81 a 89 inclusi».
Il diritto nazionale
7 Quanto
alla normativa italiana, l’art. 14 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante disposizioni urgenti per ......