AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI
E' libera la disponibilità degli immobili pubblici
Ric
Ric.
n. 594/01 Sent.
n.5968/2002
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi -Presidente
Italo Franco -Consigliere
Mauro Springolo -Consigliere,
relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 594/2001 proposto
dalla S.r.l. Publimarkacommunication-Gestione Veneta Servizi Pubblicitari, in
persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Armando Zanichelli e Luigi Toso, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo in Venezia-S. Croce n. 269;
contro
il Comune di Padova, in persona del
Sindaco p.t. ,rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Sichel, Carlo De
Simoni, Chiara Laverda, Vincenzo Mizzoni e Marina Lotto, con domicilio eletto
presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento
del provvedimento 7.11.2000 di
diniego di autorizzazione ad esporre forme pubblicitarie;
della deliberazione n. 27 del
1.3.1999 del Consiglio Comunale di Padova;
visto il ricorso notificato il
15.2.2001 e depositato presso la
Segreteria il successivo 14.3.2001, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in
giudizio del Comune di Padova,
viste le memorie depositate in atti
dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all'udienza pubblica del 20
dicembre 2001 (relatore il consigliere Springolo) gli avv.ti Lovisotto, in
sostituzione di Zanichelli, per la società ricorrente, e Lotto per il comune resistente;
ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
F A T T O
La società ricorrente espone di
aver inoltrato istanza per la sanatoria relativa ad un cartello pubblicitario
delle dimensioni di m. 3x6, posto lungo la strada denominata viale S. Marco nel
Comune di Padova.
Adempiuti ulteriori incombenti
istruttori a richiesta dell'Ufficio competente, la stessa società si è vista
opporre un diniego alla predetta istanza.
Avverso detto diniego la ricorrente
deduce: 1) violazione dell'art. 3 l: 7.8.1990 n. 241 per carenza, incongruità
ed illogicità di motivazione nonché falsa applicazione dell'art. 3 del D.vo n.
507 del 15.11.1993 con riferimento all'art. 97 Cost.: il provvedimento richiama
la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 1.3.1999, la quale, peraltro,
ha disposto una riduzione degli spazi pubblicitari del tipo che qui rileva pari
a mq. 4000, prescindendo da qualsiasi motivazione, senza dunque alcun
riferimento a ragioni di pubblico interesse contrariamente a quanto previsto
dal citato art. D.vo 507/1993.
2) Eccesso di potere per difetto di
istruttoria e illogicità di motivazione nonché errata ponderazione degli
interessi in causa; sviamento: la limitazione degli spazi pubblicitari è stata
adottata in assenza di qualsivoglia approfondita istruttoria, con ogni
conseguenza in ordine alla congruità della motivazione e del sospetto di voler
illegittimamente discriminare la ditta ricorrente.
Si è costituito in giudizio il
Comune ricorrente che ha controdedotto sul merito del gravame chiedendone la
reiezione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame la S.r.l
Publimarkacommunication, impugna il diniego opposto dal Servizio controllo
affissioni pubblicità del Comune di Padova alla sua istanza volta ad ottenere
la sanatoria per un cartellone pubblicitario precedentemente affisso senza la
necessaria autorizzazione.
Il diniego, dd. 7 novembre 2000, è
del seguente tenore: la domanda "non può essere accolta in quanto il
Consiglio comunale, con deliberazione n. 27 del 1.3.1999, ha approvato il nuovo
Piano generale degli impianti pubblicitari prevedendo come ottimale una
superficie espositiva complessiva di mq. 19.900, corrispondente a quella già in
essere sul territorio".
In sostanza il diniego trova il suo
presupposto nella circostanza che il nuovo piano per gli impianti pubblicitari
del Comune di Padova precludesse l'installazione di nuovi impianti, perché la
superficie prevista risultava già tutta occupata, avuto riguardo che il nuovo
piano aveva ridotto quella precedentemente consentita.
La società ricorrente, non contesta
il dato di fatto, vale a dire l'esaurimento della superficie disponibile, bensì
deduce avverso il provvedimento de quo, ed alla deliberazione in esso citata,
una carenza di motivazione sotto diversi profili, in specie relativamente
all'omessa considerazione ed esposizione delle ragioni di pubblico interesse
che si porrebbero a fondamento della riduzione di superficie, e dunque del
diniego, ed alla corrispondente limitazione al diritto di intrapresa della
società stessa.
Il motivo non appare fondato.
Invero, come precisato dalla difesa
del Comune resistente, la citata deliberazione n. 27/1999, che ha fissato il
piano per installazione degli impianti pubblicitari nell'area comunale, trovava
il suo presupposto, per gli impianti analoghi a quello in questione, nella
deliberazione n. 4010 del 19 settembre 1989, puntualmente richiamata dalla n.
27 del 1999.
Invero, con la deliberazione
giuntale predetta, il Comune aveva ritenuto di non consentire l'ulteriore
installazione di impianti denominati "posters" (cartellonistica con
dimensioni di m. 3x6 e similari - dunque esattamente corrispondenti alle
dimensione di quello che la ricorrente intendeva installare) sia "per
grave impatto ambientale e perché il territorio comunale è saturo di tale tipi
di impianti". In particolare, nella parte motiva della determinazione, la
Giunta comunale aveva rilevato come giacessero richieste per oltre 200 impianti
tipo "posters", in aggiunta a quelli già esistenti, e come tali
impianti, "contrariamente alla cartellonistica minore, per le loro stesse
dimensioni assumono aspetti particolarmente rilevanti nei confronti della
normativa edilizia e della viabilità e sono i meno inseribili nel tessuto
urbano dal punto di vista dell'impatto ambientale e che, in ogni caso, il
territorio comunale è saturo di tale tipo si impianti.
Il Collegio ritiene che con questa
deliberazione, non impugnata. il Comune intimato avesse già assunto, a
prescindere da ogni considerazione sul merito delle argomentazioni svolte, una
ben preciso giudizio di valore in ordine alla rilevanza dell'impatto di tale
tipo di impianti e tale giudizio, non contestato, si pone come presupposto,
nella deliberazione n. 27/1999, per la riduzione delle aree da destinarsi alla
cartellonistica pubblicitaria da quelle effettivamente occupate, pari a 23.000
mq. a quelle deliberate pari a 19.900 mq.
Pare evidente al Collegio che il
giudizio di disvalore circa il tipo di impianti in questione fosse già stato
precedentemente formulato e che proprio tale giudizio si ponga a presupposto
della riduzione dell'area complessiva di esposizione per i cartelli
pubblicitari che ha determinato la reiezione della domanda della ricorrente.
Per quanto testé ricordato, e
dunque per il combinato disposto degli atti fin qui citati, pare al Collegio
che non ricorrano gli estremi del difetto di motivazione nelle varie forme
prospettate in ricorso e neppure degli ulteriori conseguenti vizi dedotti:
violazione dell'art. 3 del D.vo 507/1993 e sviamento. Infatti l'Amministrazione
comunale si era posta il problema dell'entità degli spazi da destinare alla
pubblicità mediante cartelloni proprio in relazione al tipo di impiantistica
per il quale era stata inoltrata la domanda e, giudicatane la rilevanza
dell'impatto sull'ambiente e sulla viabilità nonché il numero, aveva stabilito
di vietarne l'installazione; logicamente la successiva riduzione degli spazi
pubblicitari, fondata selle medesime argomentazioni, disposta dalla
deliberazione n. 27/1999, non poteva che riguardare innanzitutto proprio gli
impianti "posters", tanto più tenuto conto dell'esplicito richiamo
alla precedente deliberazione n. 4010 del 1989.
L'atto di diniego vero e proprio si
limita a richiamare la deliberazione di approvazione del piano e del resto è lo
stesso ricorrente a precisare che non viene contestata la motivazione ob
relationem bensì quello che a suo dire sarebbe il difetto di motivazione
inerente alle ragioni della riduzione della superficie espositiva, che, per le
ragioni anzidette, non risulta sussistere.
Conclusivamente il ricorso va
respinto in quanto non ricorrono i vizi dedotti.
Le spese come di regola seguono la
soccombenza e vanno poste a carico.
P. Q. M
il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pr......