AFFITTO AUTOVELOX: PRUDENZA GESTIONALE
Responsabilità per multe non riscosse
Sentenza n
Sentenza n.1362-2002 del 8 luglio
2002 - Sezione giurisdizionale per la regione siciliana
Sentenza del 8 luglio
2002 n.1362/2002
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Presidente f.f.: S. Cultrera – Relatore: P. Zingale
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Con
deliberazione n.243 del 9 aprile 1992 la Giunta Municipale del Comune di S. X
Li X, su proposta del Comandante della Polizia Municipale, approvava un
contratto di noleggio, per un anno, presso la ditta GIPE di C. Ugo, delle
attrezzature di autovelox necessarie alla esecuzione di due rilevamenti
settimanali per il controllo elettronico della velocità dei veicoli in transito
nel territorio comunale.
Il corrispettivo del contratto
veniva determinato in £.100.000 annue, oltre IVA, per il noleggio delle attrezzature
e dell’autovettura e per la disponibilità di un operatore, ed in ulteriori
£.40.000 più IVA per ogni fotogramma scattato e per gli adempimenti connessi
agli accertamenti presso il P.R.A. e la stampa, compilazione e collocazione in
busta del verbale del rilievo e di n.2 copie di fotografia per ciascun
fotogramma .
Il contratto di noleggio stipulato
in data 16 giugno 1992 riproduceva integralmente le clausole negoziali
approvate dalla Giunta Municipale.
In considerazione dell’applicazione
di misure interdittive dall’esercizio delle funzioni pubbliche disposte in data
28 marzo 1993 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania
nei confronti degli amministratori che avevano approvato il predetto contratto
di noleggio, con deliberazione n.163 del 3 aprile 1993 la Giunta Municipale
sospendeva per fini cautelari l’esecuzione del contratto e la liquidazione dei
relativi corrispettivi.
Per il pagamento delle prestazioni
commissionate ed eseguite in conformità al contratto, la ditta GIPE, però,
notificava all’amministrazione comunale il decreto ingiuntivo n. 488 del 3
marzo 1993, per l’importo corrispettivo di £.105.112.700, ed il decreto
ingiuntivo n. 2579 del 6 luglio 1993, per il pagamento dell’importo
corrispettivo di £.32.986.000, che venivano entrambi opposti dal Comune.
A seguito della sentenza di
assoluzione per insussistenza del fatto, pronunziata dal Tribunale di Catania
il 15 aprile 1996, la Giunta Municipale con la deliberazione n.331 del 24
ottobre 1996 liquidava in favore della ditta GIPE la somma di complessive
£.108.523.137 per sorte capitale, spese ed interessi dovuti in adempimento
delle obbligazioni contrattuali.
L’Ufficio del P.M. presso questa
Corte, informata dei fatti con nota n.38465 del 13 gennaio 1997 del CO.RE.CO. di
Catania, avviava i necessari accertamenti istruttori, anche mediante
un’indagine tecnica delegata alla Questura di Palermo.
La relazione tecnica elaborata sui
quesiti istruttori posti dalla Procura Regionale per la verifica di economicità
delle clausole contrattuali, avrebbe evidenziato, ad avviso del P.M., la totale
diseconomicità del corrispettivo contrattuale di £.40.000 oltre IVA per ogni
fotogramma scattato, e per gli adempimenti connessi agli accertamenti presso il
P.R.A. ed alla stampa, compilazione e collocazione in busta del verbale del
rilievo e di n. 2 copie di fotografia per ciascun fotogramma, consentendo di
quantificare il danno erariale, mediante l’acquisizione di dati economici
comparativi, in £.77.523.137, pari alla differenza tra quanto liquidato
dall’Amministrazione comunale (£.108.523.137) e l’effettivo valore del servizio
reso (£.31.000.000).
In relazione alla valutazione
dell’elemento psicologico della colpa grave, la Procura Regionale ha ritenuto
di dovere attribuire valore probatorio alla nota n.525 del 17 marzo 1992 con la
quale il Comandante dei Vigili Urbani, Giuseppe A., aveva informato
l’amministrazione come, da notizie assunte con l’ausilio di personale
dipendente da quello stesso Ufficio presso altri Comandi della Provincia, risultasse
che detti Uffici, per il controllo elettronico della velocità, avevano
acquistato le apparecchiature e che non risultavano, in zona, altre ditte che
noleggiavano tali apparecchiature, e di come risultasse che quel servizio di
noleggio fosse stato adottato già dal Comune di A. H.
Tale nota evidenzierebbe, ad avviso
del P.M., la conoscenza di elementi e di circostanze di fatto idonee a
stimolare comportamenti di prudenza gestionale sia nella scelta tra acquisto e
noleggio delle apparecchiature, sia nella determinazione delle clausole
remunerative del noleggio .
Secondo il P.M. nell’adozione della
deliberazione della Giunta Municipale n. 243 del 9 aprile 1992, tali
comportamenti prudenziali sarebbero stati radicalmente omessi, poiché non
sarebbe stata effettuata una completa ed attenta disamina delle condizioni di
mercato, la quale avrebbe evitato la macroscopica irragionevolezza economica
della scelta d’amministrazione.
Tali argomentazioni
evidenzierebbero la concorrenza di profili di colpa grave per l’omissione delle
cautele minimali nella istruzione procedimentale della scelta discrezionale e
nella ponderazione della economicità delle clausole negoziali, principio,
quest’ultimo, cioè quello dell’economicità, che deve informare di sé,
condizionandone anche la legittimità, tutta l’attività della P.A.
Pertanto, la imputazione di
responsabilità è stata ripartita dal P.M., con l’atto di citazione in giudizio
depositato il 22 novembre 2001, in quote eguali tra i partecipanti alla
deliberazione di approvazione del noleggio ed il Comandante dei Vigili Urbani
proponente l’oggetto del contratto, non emergendo criteri probatori idonei a
differenziare la rilevanza causale dei comportamenti personali .
A tal proposito il P.M. ha pure
escluso espressamente la configurabilità della responsabilità esclusiva
dell’organo tecnico proponente, atteso che la ponderazione della economicità
della scelta discrezionale appartiene anche alla competenza dell’organo
politico deliberante.
In conclusione il P.M. ha chiesto la condanna di ciascun
convenuto al pagamento della somma di £.12.921.000, fino alla concorrenza
complessiva di £.77.523.137, in favore del Comune
di S. X Li X oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
Il
convenuto A. si è costituito, rappresentato e difeso dall’avv. T., con memoria
depositata il 20 febbraio 2002, con la quale ha chiesto di essere mandato
esente da ogni responsabilità, atteso che la deliberazione è stata assunta
dall’organo politico competente ed essendosi lui limitato a formulare la
relativa proposta.
Il
convenuto S. si è costituito, rappresentato e difeso dall’avv. Ca., con memoria
depositata il 10 maggio 2001, eccependo in via gradata la prescrizione del
diritto fatto valere dal P.M., l’inammissibilità della domanda sotto il profilo
dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ed , infine,
l’infondatezza della domanda sotto il profilo dell’assenza di danno e con
specifico riferimento ai vantaggi comunque conseguiti dalla P.A.
Tutti gli
altri convenuti si sono costituiti rappresentati e difesi dall’avv. C., con
memoria depositata l’8 maggio 2002, eccependo in via gradata il difetto di
giurisdizione di questa Corte, sotto il profilo della insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali, l’insussistenza di danno erariale, l’assenza
di colpa grave ed invocando, in via estremamente subordinata, l’esercizio del
potere riduttivo, con una diversa ripartizione delle quote di responsabilità ed
aggravio della posizione dell’A..
Alla pubblica udienza del 29 maggio
2002 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale A.
L. Carra, ha insistito nella richiesta di condanna; gli avvocati Alessandro C.
e Carmelo T. hanno confermato le richieste di cui agli atti scritti.
\E[s \E[202s D I R I T T O
In ordine logico deve prima darsi
soluzione all’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, formulata
dalla difesa di alcuni dei convenuti con riferimento all’insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali.
L'espressione usata nell'art.1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, quale sostituito dall'art.3 del D.L. 23
ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n.639 "ferma
restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali", secondo
l’interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di questa Corte, dalla
quale il Collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, non ha escluso la
giurisdizione della Corte dei Conti quando l'attività amministrativa si
estrinseca in scelte di natura discrezionale. Pertanto la giurisdizione del
giudice contabile non è limitata alla fattispecie in cui vi siano atti o fatti
violativi di norme cogenti; escludendo i fatti che trovano fonte in norme
dispositive o attributive di discrezionalità amministrativa o tecnica. Infatti,
una volta che l'amministrazione abbia esercitato l'attività discrezionale
operando la scelta, non può essere disconosciuta la possibilità del giudice
contabile di penetrare "ex post" il momento volitivo e di procedere
ad una valutazione dell'operato della P.A in punto di legittimità, alla stregua
delle regole cosiddette interne dell'azione amministrativa al fine di
verificare la corrispondenza di quell'operato con gli interessi demandati
all'amministrazione e di appurare il rispetto dei principi di congruità,
logicità, razionalità, ragionevolezza e giustizia che debbono sempre presiedere
all'esercizio della suddetta azione amministrativa (Corte dei Conti, Sez.II, 19 ottobre 1998, n.212/A).......