AI DIRIGENTI LA COMPETENZA PER LE ORDINANZE-INGIUNZIONE
PATROCINIO LEGALE ANCHE AI SEGRETARI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 1 aprile
2004 n. 6362
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale del 19 novembre 2000 la Polizia municipale di
Venezia contentava a Federica Poli, in possesso di autorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la violazione
dell'art. 14 del d.lgs. 114 del 1998 per aver esercitato la vendita di prodotti
di vario tipo in località Venezia-Dorsoduro Ponte della salute, senza esporre i
relativi prezzi; e con ordinanza del 12 settembre 2001, il comandante di detta
Polizia infliggeva a quest'ultima la sanzione di £. 2.500.000, pari ad Euro
1291,14.
Il giudice di pace di Venezia, con sentenza del 18 aprile
2002, ha accolto l'opposizione dalla Poli e revocato l'ordinanza-ingiunzione in
quanto emessa da organo incompetente, osservando che sia per il disposto degli
art. 17 e 18 della legge 689 del 1981, sia par l'art. 95 del d. lvo 507 del
1999, la competenza suddetta spetta al sindaco pur dopo il T.U. 267 del 2000
che a quest'organo attribuisce il potere di rappresentare l'ente locale e,
quindi, di delegare ai dirigenti l'emanazione delle ordinanze-ingiunzioni.
Per la cassazione della sentenza il comune di Venezia ha
proposto ricorso affidandolo a due motivi; cui resiste con controricorso Federica
Poli la quale ha formulato altresì ricorso incidentale per un motivo. La
controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DALLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sansi dell'art.
335 cod.proc.civ. perché proposti contro la medesima sentenza con quello
principale che si articola in due motivi, il comune di Venezia, denunciando
violazione dell'art. 22 d.lgs. 114 del 1998, nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione nell'applicarla, censura la sentenza impugnata per
aver ritenuto che la competenza ad adottare le sanzioni amministrative nella
materia prevista dalla menzionata legge sia riservata al sindaco, senza
considerare che la norma in questione deve essere coordinata con il nuovo T.U.
267/2000 che ai sindaci, attribuisce soltanto poteri di indirizzo e di
controllo; laddove tatti i poteri di gestione sono stati trasferiti dall'art.
107 ai dirigenti.
Rileva altresì che erroneamente il giudice di pace ha
escluso la natura di provvedimento amministrativo delle sanzioni suddette, invece
espressione di discrezionalità tecnica.
Il ricorso è fondato.
In effetti il d.lgs. 114 del 1998, contenente la
disciplina relativa al settore del commercio, dopo avere fissato nell'art. 14
la regola della pubblicità dei prezzi con riguardo ai prodotti esposti per la
vendita al dettaglio e previsto nel successivo art. 22, tra l'altro, anche le
sanzioni per la violazione dell'obbligo suddetto, stabiliva espressamente
(comma 7°) che l'autorità competente ad infliggerle doveva considerarsi
"il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo". Sicché non può
revocarsi in dubbio che in conseguenza di questa specifica disposizione
legislativa la competenza ad emettere sanzioni amministrativa in questa materia
restasse devoluta ai sindaci, malgrado l'art. 51 della legge 142 del 1990
avesse già introdotto la distinzione ricordata dall'amministrazione ricorrente,
tra attività di indirizzo e di controllo ad attività gestionale amministrativa,
ed attribuito agli organi elettivi, fra cui rientra il Sindaco, soltanto la
prima; ed ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti, di indirizzo adottati dall'organo politico (2°
comma): pur escludendo dai compiti suddetti (3° comma) l'adozione di atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
E, tuttavia, l'art. 107 del successivo T.U. della legge
sull'ordinamento degli enti locali, emanato con d.lgs. 267 del 2000, e già
vigente all'epoca dell'ordinanza-ingiunzione, ha dato nell'ambito di detti enti
piena attuazione al principio per cui soltanto "i poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo". Ed ha conseguentemente modificato le
menzionate disposizioni dell'art. 51 nel senso di devolvere alla competenza dei
dirigenti tutti indistintamente "i compiti, compresa l'adozione degli atti
e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dall'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di
cui rispettivamente agli articoli 97 e 108" (2° comma); nonchè "tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dai medesimi organi" (3° comma). L'art. 274 ha,
infine, abrogato il T.U. delle leggi comunali e provinciali appr. con r.d. 393
del 1934.
Pertanto anche le sanzioni amministrative che,
contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice di pace, sono tipici
provvedimenti amministrativi in quanto atti autoritativi posti in essere da una
pubblica amministrazione nella esplicazione di una potestà amministrativa (art.
1 e segg.; 18 segg. legge 689 del 1981) ed aventi rilevanza esterna (incidendo
immediatamente nella sfera giuridica dei soggetti destinatari), sono state
devolute a partire dall'entrata in vigore del T.U. del 2000 alla competenza dei
dirigenti; come del resto confermano, per un verso l'esemplificazione contenuta
nel 3° comma dall'art. 107 che a costoro assegna "i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale"; e, per altro verso,
il successivo 5° comma che modificando anche l'attribuzione di competenza
affermata dal menzionato art. 22 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che "le
disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo
quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54" (che non
riguardano la fattispecie).
La sentenza impugnata che non ha tenuto in alcuna
considerazione la normativa fin qui esaminata, attribuendo non ai dirigenti
(fra cui é incontestato che rientrasse il Direttore della Polizia municipale di
Venezia), ma ancora al sindaco la competenza all'adozione delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 14 del d.lgs. 114/98 pur dopo il sopravvenire
del T.U. 267/2000, va pertanto cassata con rinvio allo stesso giudice di pace
di Venezia, che si atterrà ai principi esposti.
Il Collegio, deve, infine dichiarare inammissibile il
ricorso incidentale con cui la Poli: a) ripropone la questione, affinchè sia
valutata in sede di rinvio, se la vendita da lei compiuta, per le
caratteristiche con cui era stata esercitata, rientrasse o meno nella fattispecie
di vendita al pubblico prevista dall'art. 14 d. lgs. 114 del 1998; b) rinnova,
ai fini interruttivi, la riconvenzionale rivolta a conseguire il risarcimento
dei danni materiali e morali conseguenti all'illegittimo comportamento dei
vigili (che assume formulata in primo grado).
E di fatti: 1) sub a): la questione, se effettivamente
proposta, dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio; 2) su b): nulla è
richiesto a questa Corte.
Sarà, infine, cura del giudice di invio liquidare le spese
di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso
principale, dichiara inammissibile l'incidentale, cassa la sentenza impugnata
in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese
del giudizio di legittimità al giudice di pace di Venezia, altro magistrato.
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1° APRILE 2004.
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