AI DIRIGENTI LA RESPONSABILITA’ DI RESISTERE IN GIUDIZIO
RELAZIONE SULL’ADDIZIONALE IRPEF 2003
CONSIGLIO DI STATO SEZ
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 25 gennaio 2005, n.
155 - Pres.
Elefante, Est. Pullano - Comune di Roma (Avv.ti Magnanelli e Rossi) c.
Rizzacasa (Avv. Chiola) - (annulla T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 12 marzo 2003,
n. 1922) (sulla nullità di un ricorso contro un Comune notificato in
persona del dirigente piuttosto che in persona del sindaco e
sull’inammissibilità di un appello proposto da un Comune senza delibera
autorizzativa del dirigente), con nota di L. OLIVERI.
FATTO e DIRITTO
Il TAR Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso
proposto dall’Avv. Rizzacasa Giuseppe avverso il silenzio rifiuto tenuto del
Comune di Roma sulla domanda di accesso ai documenti dallo stesso presentata il
13.9.2002 (al fine di conoscere la data in cui il dipartimento dell’ufficio
contravvenzioni del Comune di Roma aveva curato la trasmissione al Prefetto del
ricorso che aveva proposto, ex art. 203 C.S., avverso il verbale di
accertamento n. 20010508315 elevatogli in data 9.5.2001) ed ha ordinato al
Comune di Roma di rilasciare all’interessato copia dei documenti suddetti.
Il Comune appellante, che non si era costituito in giudizio,
chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza, in quanto pronunciata su
un ricorso non ritualmente notificato, non essendo state osservate le
disposizioni circa la persona alla quale avrebbe dovuto essere consegnata la
copia.
Il ricorso era stato, infatti, notificato al "Comune di Roma
- II Dipartimento U.O. Contravvenzioni, in persona del legale rappresentante
pro tempore nel domicilio per la carica presso la sede dello stesso in Roma, in
via Ostiense n. 131L".
L’appellato, nel costituirsi in giudizio, sostiene che il ricorso
sarebbe stato ritualmente notificato al dirigente del Dipartimento II, in
quanto secondo l’art. 34, quarto comma, dello Statuto del Comune di Roma
"i dirigenti promuovono e resistono alle liti" e ritiene che,
comunque, l’appello sarebbe inammissibile, in quanto il sindaco, per agire in
giudizio, avrebbe avuto bisogno di una previa delibera dei dirigenti responsabili.
L’appello è fondato.
La notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
è, infatti, avvenuta, come si è appena visto, al Comune di Roma presso il II
Dipartimento Ufficio Contravvenzioni, nella persona del dirigente pro tempore,
anzichè al Comune di Roma - nella persona del sindaco, legale rappresentante
dell’ente - presso la sua sede, e, pertanto, in difformità da quanto disposto
dall’art. 145 c.p.c. per le notifiche alle persone giuridiche.
Nè ha alcun fondamento la tesi dell’appellato, secondo la quale la
notifica sarebbe rituale, perchè il vigente (anche all’epoca in cui il ricorso
è stato proposto) statuto comunale attribuisce ai dirigenti il potere di
promuovere e resistere alle liti.
Invero, a prescindere dalla dubbia legittimità di una disposizione
siffatta - considerato che, secondo un fermo orientamento della Corte di
Cassazione, la rappresentanza in giudizio del comune è riservata, in via
esclusiva, al Sindaco e non può essere esercitata dal dirigente titolare della
direzione di un ufficio o di un servizio neppure se così preveda lo statuto
comunale (cfr., tra le sentenze più recenti, Cass. civ., Sez. Trib.,7.6.2004 n.
10787) - il riconosciuto potere dei dirigenti di promuovere o resistere alle
liti riguarda la loro legittimazione processuale e non già la rappresentanza
dell’ente, che è l’elemento rilevante in materia di notifica degli atti.
Per quanto concerne, poi, l’eccezione di inammissibilità
dell’appello, per essere stato proposto dal sindaco senza la previa delibera
del competente dirigente comunale, si deve convenire che, al riguardo, non solo
da questo Consiglio, con il precedente invocato a sostegno di detta
argomentazione (Sez. IV, 5.7.1999 n. 1164), ma, in epoca più recente, anche
dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 17.12.2003 n. 19380) è
stato affermato che occorre la previa determinazione del dirigente in ordine
alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel vigore
dell’ordinamento degli enti locali approvato con il d.lg. 18.8.2000 n. 267, la
norma dello statuto comunale che attribuisce al dirigente la funzione di
gestione amministrativa deve ritenersi comprensiva dell’attribuzione al
medesimo del potere di determinazione - in luogo della delibera autorizzativa
della giunta municipale - in ordine alla opportunità di promuovere o resistere
ad una lite, atteso che tale determinazione non appartiene all’attuazione
dell’indirizzo politico-amministrativo generale del Comune (spettante al
sindaco ed alla giunta), ma alla gestione amministrativa del singolo caso, ed
assume il carattere di una proposta e di una valutazione di natura tecnica, la
quale viene accolta discrezionalmente dal sindaco, quale capo
dell’amministrazione ed esclusivo rappresentante dell’ente locale dinanzi agli
organi giudiziari.
Nella specie tale determinazione è, comunque, intervenuta in data
23.9.2004 - quindi, con effetto sanante ex tunc - ed è stata prodotta in
giudizio il 24.9.2004.
Pertanto, l’eccezione non può essere condivisa.
In conclusione, la notifica dell’originario ricorso è nulla per
violazione dell’art. 145 c.p.c., che disciplina le notificazioni alle persone
giuridiche, con conseguenziale violazione del contraddittorio, in quanto non è
stato consentito all’amministrazione intimata di svolgere regolarmente ed
efficacemente le proprie difese.
L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, la sentenza
impugnata va annullata con rinvio della controversia al tribunale
amministrativo, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Le spese di questa fase del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello e per
l’effetto annulla la sentenza impugnata con rinvio della controversia al TAR.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre
2004, con l'intervento dei Signori:
Agostino ELEFANTE Presidente
Raffaele CARBONI Consigliere
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
IL PRESIDENTE
F.to Agostino Elefante
L'ESTENSORE
F.to Nicolina Pullano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25 gennaio 2005
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