AL GIUDICE AMMINISTRATIVO TUTTE LE CONTROVERSIE
Rilevanti modifiche, in sede di conversione, al DL 50/2003
Cassazione, Sez
Cassazione,
Sez. Un. Civili, Ordinanza del 13 dicembre 2002, n. 17913, sulla giurisdizione
in caso di ingiunzioni in materia edilizia emesse ai sensi dell'art. 2
R.D. n. 639 del 1910
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Prato,
in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Giulio
Cesare n.14, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Barbantini, che lo
rappresenta e
difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Vannucchi Milena, Carbonati Alda Catia;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente
n. 1980/99
del Tribunale di
Prato;
udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio il 10/10/02 dal Consigliere
Dott. Alessandro
Criscuolo;
lette le
conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il
quale chiede che
la Corte accolga il ricorso presentato dal Comune di Prato e affermi la
giurisdizione del
giudice amministrativo.
ORDINANZA
La Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - riunita in camera di
consiglio;
esaminati gli
atti;
CONSIDERATO
1.- Milena Vannucchi ed Alda Catia Carbonati, con ricorso al Tribunale di Prato
depositato il 21
luglio 1999 e notificato il 20 ottobre 1999, proposero opposizione
avverso le
ordinanze-ingiunzione n. p.g. 33096 e p.g. 33098, emesse dal Comune di
Prato ai sensi
dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 per la riscossione coattiva delle penali
relative al
ritardato pagamento del contributo per una concessione edilizia in
sanatoria.
A sostegno
dell'opposizione la Vannucchi e la Carbonati dichiararono che:
a) a seguito della
presentazione di due domande di condono edilizio ex L. n. 47 del 1985,
il Comune di Prato
aveva determinato e comunicato gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria
(quantificati, rispettivamente, in lire 16.016.159 e in lire 18.698.375);
b) a fronte di
tale determinazione, considerato il fatto che per i fabbricati oggetto di
condono erano
stati pagati oneri di urbanizzazione connessi alla partecipazione ad un
piano di
lottizzazione, era stato chiesto l'esonero dal pagamento di oneri ulteriori
(istanze
del 10 aprile e 17
luglio 1996);
c) le istanze non
avevano ottenuto risposta fino al 2 ottobre 1998, quando il Comune
con nota
dell'apposito ufficio aveva comunicato che gli oneri di cui alle domande di
condono andavano
comunque corrisposti, che essi non risultavano ancora versati e che
prima della
riscossione coattiva era possibile provvedere al pagamento dell'importo
dovuto (maggiorato
della penale del 100%), oltre agli interessi.
d) le opponenti
avevano quindi provveduto all'immediato pagamento degli oneri di
urbanizzazione e
degli interessi, chiedendo di essere dispensate dal pagamento della
penale stante
l'omesso riscontro alle istanze di esenzione a suo tempo inoltrate;
e) con nota del 22
gennaio 1999 il dirigente tecnico del Comune di Prato aveva
comunicato che i
versamenti eseguiti erano insufficienti, mancando l'importo della
penale, ed aveva
chiesto il pagamento di questa entro trenta giorni, minacciando in
difetto la
riscossione coattiva;
f) contro il
suddetto provvedimento esse avevano presentato ricorso al competente
Tribunale
amministrativo regionale (T.A.R.) della Toscana (ricorso iscritto al n.r.g.
901/99, sez.3). Su
tali premesse le opponenti censurarono le ingiunzioni loro internate,
adducendo
violazione dei principi di correttezza e di buona fede, costituzionalmente
sanciti, in ordine
all'operato della P.A., nonche' violazione della legge n. 241 del 1990 e
del giusto
procedimento, a causa del mancato tempestivo riscontro alle domande di
esonero, riscontro
che avrebbe evitato la maturazione della sanzione pecuniaria o
l'avrebbe
contenuta nella misura ridotta del 20%.
Le opponenti
aggiunsero che i profili dedotti erano alla base del ricorso proposto al
giudice
amministrativo, al quale a loro avviso era "devoluta anche la competenza a
decidere sulla
legittimita' delle predette ingiunzioni atteso che ai sensi dell'art. 16 L.
10/77 la materia
e' devoluta alla competenza esclusiva dei TAR" (ricorso in opposizione,
pag. 6).
Rilevarono, pero', che nelle ordinanze impugnate si avvertiva espressamente che
l'opposizione
andava proposta davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria competente per
valore del foro di
Prato e che, secondo un orientamento di questa Corte (Cass., sez.
un., 24 febbraio
1996, n. 1467), la giurisdizione del giudice ordinario - prevista dall'art. 3
del R.D. n. 639
del 1910 - non poteva considerarsi venuta meno per effetto dell'art. 16
della legge n. 10
del 1977, sia pur limitatamente alle questioni prospettabili con
l'opposizione
all'ingiunzione, cioe' a quelle relative alla legittimita' intrinseca di
questa,
mentre andava
esclusa per i vizi del diverso (ed anteriore) provvedimento che, sulla base
dell'accertamento
dell'illecito edilizio, aveva determinato ed applicato la sanzione
amministrativa.
In questo quadro
le opponenti - ritenendo che le ordinanze ingiunzioni fossero viziate
perche' contenenti
un'indicazione fuorviante e in contrasto con l'obbligo imposto dall'art.
3, ult. comma,
della legge n. 241 del 1990 - addussero l'illegittimita' formale delle
ingiunzioni
medesime e ne chiesero l'annullamento, accertandosi (se del caso) che esse
non erano tenute
al pagamento delle penali. In alternativa chiesero che, ferma la
pronunzia di
annullamento delle ordinanze per vizi intrinseci, si dichiarasse che ogni
questione relativa
al pagamento delle sanzioni intimate era devoluta alla cognizione del
giudice
amministrativo, eventualmente previa sospensione del processo promosso con
l'opposizione, in
attesa della decisione del T.A.R. della Toscana.
2. - Instauratosi
il giudizio davanti al Tribunale di Prato, il Comune convenuto ha
proposto ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione con atto notificato il 18
maggio 2001,
chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
3.- Le intimate
Vannucchi e Carbonati non hanno svolto in questa sede attivita'
difensiva.
4.- Il P.G. con la
requisitoria scritta ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del
giudice
amministrativo.
RITENUTO
In accoglimento dell'istanza di regolamento va dichiarata la giurisdizione del
giudice
amministrativo.
Gia' in sede di
applicazione dell'art. 16 L. 28 gennaio 1977, n. 10, questa Corte ha
chiarito che la
giurisdizione del giudice amministrativo contemplata dal citato art. 16 -
con riguardo, tra
l'altro, ai contributi per concessioni edilizie - ha carattere esclusivo e
deve percio'
essere affermata sia per le controversie che investono l'an e il quantum di
detti contributi,
sia per le contestazioni attinenti alla legittimita' del procedimento di
riscossione
(Cass., sez, un., 7 novembre 2000, n. 1145), precisando che la detta
giurisdizione esclusiva
si estende anche alle sanzioni pecuniarie per infrazioni edilizie e
che le modalita'
di riscossione adottate dalla P.A. non possono incidere sulle ragioni
determinanti la
giurisdizione (Cass., sez. un., 12 aprile 2000, n. 129/s.u.; 19 febbraio
1997, n. 1533; 21
dicembre 1990, n. 12128).
Nel caso in esame
si verte per l'appunto in tema di sanzioni pecuniarie inerenti a
ritardato
pagamento di oneri di urbanizzazione (art. 3 L. 28 febbraio 1985, n. 47),
sicche'
gia' in forza dei
principi sopra espressi la relativa controversia non puo' che rientrare
nella
giurisdizione del giudice amministrativo.
Il richiamo,
operato dalla Vannucchi e dalla Carbonati, alla sentenza di questa Carte
(s.u.) n. 1467 del
24 febbraio 1996 non potrebbe condurre a diverse conclusioni.
E' vero che con
tale pronuncia e' stato affermato che, qualora per il pagamento di
sanzioni
pecuniarie dovute per abusi edilizi il sindaco emetta a carico del trasgressore
ingiunzione a
norma dell'art. 2 R.D. n. 639 dei 1910, la giurisdizione del giudice ordinario
sull'opposizione
proposta dall'intimato puo' riconoscersi limitatamente alle sole
contestazioni
attinenti alla legittimita' intrinseca dell'ingiunzione medesima.
Ma, in primo
luogo, con riguardo al caso in esame si deve osservare che il richiamo alla
menzionata
sentenza non appare pertinente, perche' l'erronea avvertenza contenuta
nelle ingiunzioni
circa l'autorita' giudiziaria cui rivolgere l'opposizione non e' idonea a
determinare
l'illegittimita' dei provvedimenti medesimi, integrando piuttosto
un'irregolarita'
che attiene alle
modalita' d'impugnazione di questi e puo' impedire il formarsi di
preclusioni (cfr.,
per l'analogo caso di omissione dei termine per proporre l'impugnazione e
 ......