AMBITO DI VALIDITÀ MULTE CON AUTOVELOX
Vigilanza sui soggetti affidatari
Corte di Cassazione Sez
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del
12.10.2010, n. 21091
PREMESSO
Con la sentenza impugnata
il Tribunale dl Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del
Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione
proposta dal sig. (…) a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142,
comma 8, codice della strada (eccesso di velocità) rilevata il 16 dicembre 2005
mediante apparecchiatura “Velomatic 512″ direttamente gestita dalla
Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto per due ragioni:
difetto della contestazione immediata pur essendo stato l’accertamento eseguito
su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi
dell’art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., in legge_168_2002);
omessa produzione del certificato di omologazione dell’ apparecchiatura
‘Velomatic 512 matr. 1590″ utilizzata per l’accertamento, che doveva
quindi ritenersi inidonea.
Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per
quattro motivi, cui l’ intimato non ha resistito.
Nella relazione ai sensi dall’ art. 380 bis c. p. c. il Consigliere relatore ha
espresso l’avviso che il ricorso sia fondato.
Detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata
all’avvocato della parte
ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.
CONSIDERATO
Con il primo motivo di
ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del
giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di
impossibilità della
contestazione immediata prevista dall’art. 201, comma 1 bis lett. e), c.d.s.
(”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità
che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”),
tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle
violazioni dell’art. 142 c.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali
inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 d.l. cit.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di
diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata
nell’ipotesi di cui alla lett. e) del comma 1 bis dell’art, 201 c.d.s.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La tesi del Tribunale, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento
eseguito ai sensi dell’art, 4 dl. n. 121/2002, cit., è invece oggetto di
espressa, distinta previsione alla lett. f) dell’ art. 201, comma 1 bis,
c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle
lett. e) ed i) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima
l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è - a differenza che nella
seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame –
“direttamente gestita” dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’
inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4
d.l. cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature
di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, d.l. cit. non
anche di quelle “direttamente gestite” - come nella specie - dagli organi di
polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti
stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905
del 2008),
Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di
diritto, si osserva che l’omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura
destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare
di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.
Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che
l’efficienza dell’apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da
fornirsi dall’opponente, del difetto di costruzione, installazione o
funzionamento.
Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro
connessione, ed accolti per l’assorbente considerazione che, come questa Corte
ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle
apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della
validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al
singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345,
comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 197 d.P.R.
16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole
apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici
(cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti)
Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma ult. parte,
c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta al Giudice di pace.
Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’originaria opposizione e condanna l’opponente alle spese processuali, liquidate
in € 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 200,00 per onorari, quanto al
giudizio di rimo grado, € 50,00 per esborsi, 100,00 per diritti e € 500 per
onorari, quanto al giudizio di appello, e in € 200,00 per esborsi e 400,00 per
onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di
legge.
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