ANCHE IL COSTO DEL LAVORO PER VALUTARE L'OFFERTA ANOMALA
Uso delle entrate per cassa aventi specifica destinazione
N
N. 03807/2011REG.PROV.COLL.
N. 06759/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro
generale 6759 del 2010, proposto da:
AMA S.P.A., in personale del legale rappresentante in carica, rappresentata e
difesa dall'avv. Damiano Lipani, con domicilio eletto presso l’avv. Damiano
Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;
contro
ROMA MULTISERVIZI S.P.A., in proprio e quale
capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Caldani s.r.l., in persona
del legale rappresentante in carica, nonché CALDANI S.R.L., in proprio e quale
mandante della costituenda A.T.I. con Roma Multiservizi S.p.A., in persona del
legale rappresentante in carica, entrambe rappresentate e difese dagli avv.
Francesco Lilli, Stefano Baccolini e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso
l’avv. Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, n. 90;
nei confronti di
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I, con ECOFLORA 2
S.R.L., nonché quest’ultima, ognuna in persona del proprio legale
rappresentante in carica, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II ter,
n. 18980 del 18 giugno 2010, resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZIO DI
DECORO E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEI CIMITERI CAPITOLINI PER UN PERIODO
DI TRENTASEI MESI;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma
Multiservizi Spa, in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento
temporaneo di imprese con Caldani Srl, e di quest’ultima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio
2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Lipani,
Baccolini e Manzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
1. AMA S.p.A. con avviso pubblicato sulla G.U.C.E. in
data 13 marzo 2009 indiceva una gara a procedura aperta per l’affidamento del
“Servizio decoro e manutenzione del verde pubblico nei cimiteri capitolini per
un periodo di 36 mesi”, da aggiudicarsi col sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
All’esito della gara il servizio veniva aggiudicato,
prima provvisoriamente e poi definitivamente, alla costituenda A.T.I. tra il
Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale e Ecoflora 2 s.r.l., la
cui offerta aveva conseguito complessivamente punti 73,195 (punti 25,00 per la
parte tecnica e punti 48,195 per quella economica).
2. Roma Multiservizi S.p.A. e Caldani s.r.l., che in
costituenda A.T.I. Roma Multiservizi avevano partecipato alla predetta gara,
classificandosi al secondo posto con punti 70,216 (di cui 40 per l’offerta
tecnica e 30,126 per quella economica), chiedevano al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio l’annullamento delle note con le quali era stato loro
reso noto l’esito della gara in questione, deducendone l’illegittimità alla
stregua di due motivi di censura, entrambi imperniati sulla violazione e falsa
applicazione degli articoli 86 ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, eccesso di potere, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, ingiustizia,
e sviamento, e avanzando domanda di risarcimento dei danni subiti: in sintesi
lamentavano l’illegittimità e l’erroneità della valutazione dell’anomalia
dell’offerta dell’aggiudicataria, nonché l’inaffidabilità della stessa,
erroneamente non apprezzata dall’amministrazione, essendo essa, a loro avviso,
del tutto insufficiente a coprire integralmente i costi del personale impiegato
nell’esecuzione dell’appalto in ragione delle ore di lavoro necessarie e dei
minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
L’A.T.I. controinteressata (tra Consorzio Formula
Ambiente Società Cooperativa Sociale e Ecoflora 2 s.r.l.), oltre a costituirsi
in giudizio per resistere all’avversa domanda giudiziale, spiegava ricorso
incidentale, chiedendo l’annullamento degli stessi atti già impugnati in via
principale, nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione dalla gara
dell’A.T.I. Roma Multiservizi, giacché quest’ultima, in quanto società
affidataria diretta di servizi pubblici, non avrebbero potuto neppure
partecipare a procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 23 bis del
decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 25 giugno 2008, n. 133.
L’A.T.I. Roma Multiservizi proponeva poi motivi
aggiunti, chiedendo l’annullamento anche della determina dell’amministratore
delegato di AMA S.p.A. n. 271 del 19 ottobre 2009, recante l’aggiudicazione
definitiva dell’appalto in questione alla costituenda A.T.I. Consorzio Formula
Ambiente Società Cooperativa Sociale e Ecoflora 2 s.r.l., denunciandone
l’illegittimità per violazione dei principi del giusto procedimento, violazione
degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, eccesso di potere nella
forma del travisamento, dell’erronea valutazione, interpretazione ed
applicazione dei presupposti, violazione del principio di par condicio dei
concorrenti, reiterando sostanzialmente le censure sollevate col ricorso
principale ed osservando in particolare che le giustificazioni fornite
dall’A.T.I. aggiudicataria erano state erroneamente valutate in maniera
positiva dall’amministrazione appaltante.
3. L’adito tribunale, sez. II ter, con la sentenza
18980 del 18 giugno 2010, disposta una verificazione in relazione alle
denunciate anomalie dell’offerta presentata dall’A.T.I. aggiudicataria, dopo
aver respinto il ricorso incidentale per infondatezza della censura con esso
sollevata, ha accolto il ricorso principale, ritenendo, sulla scorta delle
conclusioni della relazione di verificazione, effettivamente incongrua l’offerta
presentata dall’A.T.I. aggiudicataria in riferimento al costo della mano
d’opera non conforme alla disciplina vigente, tanto più che non potevano
condividersi le argomentazioni sviluppate nel corso del procedimento di
verifica dell’anomalia circa il cumulo degli sgravi contributivi per
l’utilizzazione di lavoratori svantaggiati; è stata altresì respinta la domanda
di risarcimento del danno.
4. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio
postale il 16 luglio 2010 AMA S.p.A. ha chiesto la riforma di tale sentenza,
lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia all......