ANCORA SU IVA E OPERE A SCOMPUTO
Controversie in corso lavori: competente il giudice ordinario
Risoluzione del 21/02/2003 n
Risoluzione
del 21/02/2003 n. 37
Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Istanza d'interpello - Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. IVA - Cessione
gratuita di immobile in esecuzione di un piano particolareggiato.
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta
applicazione dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e' stato
posto il seguente
QUESITO
Il Comune X ha stipulato una convenzione con la societa' Z S.p.A. relativa al
Piano Particolareggiato " Y ". All'articolo 7 di detta convenzione e'
stato previsto che tale societa' si obbliga a cedere gratuitamente all'ente
locale l'intero secondo piano di un immobile, da
adibire a centro civico, con annessa area verde pertinenziale di 270 mq.
Al riguardo, si chiede di conoscere se la suddetta operazione possa essere
esclusa dal campo di applicazione dell'IVA in forza dell'articolo 51 della
legge 21 novembre 2000, n. 342.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune X ritiene che la cessione gratuita dell'immobile destinato a centro
civico e dell'area pertinenziale non debba essere assoggettata ad IVA. A parere
dell'ente interpellante sussistono, infatti, le condizioni previste dal citato
articolo 51 della legge n. 342 del 2000, sia per il fatto che si e' in presenza
di una convenzione, sia per il fatto che il suddetto immobile e' qualificabile
come opera di urbanizzazione, trattandosi di un'opera destinata alla
collettivita' al fine di migliorare la qualita' di vita degli abitanti del
predetto comune.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 "non e' da intendere
rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle
limitazioni del diritto di detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di
aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o
in esecuzione di convenzioni di lottizzazione".
La circolare n. 207 del 16 novembre 2000, al riguardo, ha precisato che
"...la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte
dell'impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo del contributo
di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di
lottizzazione, costituisce un'operazione non rilevante agli effetti dell'IVA,
alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro del
predetto contributo effettuato, alternativamente, dalla stessa
impresa...".
Come gia' chiarito dalla scrivente con la risoluzione n. 6/E del 14 gennaio u.
s., il legislatore ha inteso equiparare, al fine del trattamento applicabile
agli effetti dell'IVA, il versamento in denaro del contributo di urbanizzazione
di cui agli articolo 5 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cosiddetta
"Legge Bucalossi") alla cessione di opere di urbanizzazione e delle
aree necessarie alla loro realizzazione.
Con riferimento all'operazione in esame, si osserva preliminarmente che, ai
sensi dell'articolo 7 dello schema di convenzione, la societa' Z si obbliga a
cedere gratuitamente al Comune X l'immobile da adibire a sala riunioni
"compreso mq 225 ca di verde privato di pertinenza attiguo
all'edificio".
Dalla lettura del citato articolo 7, si evince che l'area ceduta gratuitamente
costituisce una pertinenza dell'immobile ceduto: di conseguenza, la cessione
dell'immobile con l'area annessa deve essere considerata unitariamente.
Ne consegue che alla cessione dell'area verde non si applica il citato articolo
51 secondo cui non e' assoggettabile ad IVA la cessione di aree di
urbanizzazione in base a "convenzioni di lottizzazione"; tale
articolo si riferisce invero a quelle specifiche tipologie contrattuali in base
alle quali il lottizzante e' tenuto a cedere gratuitamente al comune le aree
sulle quali e' chiamato a realizzare le opere di urbanizzazione.
Per quanto concerne la cessione dell'immobile, deve innanzitutto osservarsi che
il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 si applica alla cessione di
"opere di urbanizzazione". Come e' noto, le categorie di beni che
costituiscono opere di urbanizzazione sono tassativamente elencate
nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo
44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, si considerano opere di urbanizzazione
primaria:
. le strade residenziali;
. gli spazi di sosta o di parcheggio;
. le fognature;
. la rete idrica;
. le reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
. la pubblica illuminazione;
. gli spazi di verde attrezzato.
Sono opere di urbanizzazione secondaria:
. gli asili nido e le scuole materne;
. le scuole dell'obbligo;
. i mercati di quartiere;
. le delegazioni comunali;
. le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
. gli impianti sportivi di quartiere;
. i centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
. le aree verdi di quartiere.
Il bene immobile che viene ceduto dalla societa' Z S.p.A. al Comune X non
rientra tra le categorie sopra elencate.
Invero, la circostanza che l'immobile venga adibito a sala riunioni per gli abitanti
del Comune X e sia, quindi, destinato alla collettivita', al fine di
migliorarne la qualita' della vita, non e' di per se' sufficiente per ritenere
che trattasi di un centro sociale.
Al riguardo, si osserva che per "centro sociale" deve intendersi (come
si desume dalla risoluzione n. 399968 del 26 giugno 1985) un luogo di
aggregazione permanentemente aperto al pubblico, nel quale si svolgono
attivita' di rilevanza sociale, quali ad esempio i centri di ritrovo per
giovani e/o anziani; nel caso in esame, l'articolo 7 dello schema di
convenzione qualifica invece genericamente l'immobile ceduto "centro
civico", utilizzando cioe' termini non univoci, tali da far pensare a un
luogo utilizzato occasionalmente per lo svolgimento di riunioni relative ad
attivita' che non possono essere ricondotte con certezza a finalita' sociali.
Pertanto, non trattandosi di opera di urbanizzazione (gli elementi ei dati
forniti non consentono di acquisire certezza della qualita' di centro sociale
dell'immobile), la cessione dell'immobile con l'area pertinenziale annessa di
che trattasi non e' riconducibile nell'ambito applicativo della disposizione
recata dall'articolo 51 della legge n. 342 del 2000; di conseguenza, tale
operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai
sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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