ANCORA SU TARSU E ATTIVITA' ALBERGHIERE STAGIONALI
GRADUATORIE DISABILI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA N. 858/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10658 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10658 del
2004 proposto dal Comune di ISCHIA, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi
M. D’Angiolella, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in
Roma, Via Mercati n. 51,
contro
Hotel Royal (recte, Hotel Royal Terme s.r.l.); Hotel Terme Parco Edera s.r.l.,
Alexander Hotel Terme di Sirabella Catello & C. s.n.c., ditta Cava
Francesco (meglio, Hotel Annabelle di Cava Francesco), Hotel Floridiana s.r.l.,
Bristol Hotel Terme s.r.l., Eunice s.r.l., Frutteto s.a.s., Hotel Hermitage
(meglio, Hotel Hermitage & Park s.r.l.), Hotel Regina Palace s.r.l., Hotel
Parco Cartaromana s.n.c., Pensione Noris s.a.s., Camp s.r.l., Dega Tourist
s.n.c., Euro Ambassador s.n.c. di P. e P. Conte, Mary Garden s.r.l., Hotel
Imperial s.r.l., Hotel Pensione Ulisse ed Hotel Terme San Valentino di Pirozzi
Rosa, tutti in persona dei propri legali rappresentati, rappresentati e difesi
dall'avv. prof. Lucio Iannotta con il quale elettivamente domiciliano in Roma
alla Via Cola di Rienzo n. 111;
e ditta Di Meglio Gabriella, ditta
De Angelis Antonimo, società Rita Dirozzi e ditta Maria Di Meglio, non
costituite in giudizio;
per la
riforma
della sentenza n. 12012 in data 15
settembre 2004 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania, sede di Napoli, Sez. I;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado
Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del
giorno 1 luglio 2005 l’avv. G.
Abbamonte, su delega dell’avv. D’Angiolella, e l’avv. Iannotta;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, gli attuali
appellati, gestori di esercizi alberghieri nel Comune di Ischia, hanno
impugnato la deliberazione 19 febbraio 2001 n. 9 con la quale il Consiglio
Comunale di Ischia aveva fissato la tariffa della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani relativa all’anno 2001.
Il ricorso è stato accolto con la
sentenza n. 12012 in data 15 settembre 2004 della Sez. I, che ha annullato il
provvedimento impugnato nella parte in cui, nell’ambito della stessa categoria
C, comprendente residenze in senso ampio, aveva differenziato la tariffa per
gli esercizi alberghieri da quella per le altre sottocategorie, senza
considerare il carattere stagionale e discontinuo dell’attività alberghiera.
Contro la sentenza ora detta ha
proposto l’appello in esame il Comune di Ischia, chiedendone la riforma.
Per resistere, si sono costituiti
in giudizio gli appellati, i quali hanno controdedotto, riproponendo altresì i
motivi assorbiti in primo grado, e concludendo per la reiezione del gravame
perché inammissibile ed infondato; vinte le spese di giudizio.
La causa è stata trattata
all’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2005, nella quale, sentiti i difensori
presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Il Comune ricorrente si duole che
il T.A.R. ha annullato l’impugnata deliberazione C.C. 19 febbraio 2001 n. 9,
con la quale era stata fissata la tariffa della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani per l’anno 2001, essenzialmente sul presupposto della
mancata valutazione del carattere stagionale e discontinuo dell’attività
alberghiera, dovuto all’andamento saltuario dei flussi turistici, che comporta
una minore produzione di rifiuti.
Con il primo motivo d’appello
l’assunto viene contestato, facendo rilevare come, ai sensi dell’art. 66 D.Lgs.
15 novembre 1993 n. 507, la stagionalità non costituisce elemento motivazionale
della tariffa, ma eccezione proponibile dal singolo contribuente con apposita
documentata istanza e potrebbe essere presa in considerazione da parte
dell’ente impositore soltanto ove risulti dalla licenza di esercizio come
carattere strutturale e necessario dell’attività svolta dal contribuente. Nella
specie, invece, le licenze di esercizio di cui sono titolari gli appellati sono
annuali. Non conta neppure il concreto utilizzo del bene e, quindi, la minore
produzione di rifiuti, ma la sua possibilità di utilizzo e, comunque, i flussi
turistici nell’isola di Ischia sono costanti, anche in relazione all’attività
termale che dura tutto 1’anno.
La censura è integrata, poi, nel
secondo mezzo d’appello, evidenziando che incombeva agli albergatori ricorrenti
dimostrare la sussistenza e l’incidenza delle circostanze rappresentate come
fatti impeditivi o riduttivi della potenzialità produttiva di rifiuti.
Da parte loro, gli appellati
eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, sostenendo che il
Comune non ha contestato l’affermazione, fatta in sentenza, della sproporzione
ed irrazionalità della ripartizione del costo di gestione del servizio di
nettezza urbana tra le categorie incise, che si denunciava con il secondo
motivo del ricorso originario accolto dal giudice di primo grado.
Per l’ipotesi subordinata che detto
motivo debba considerarsi di fatto assorbito, essi lo ripropongono nel presente
giudizio d’appello attraverso la notificazione della memoria di costituzione
del 12 gennaio 2005; da valere, peraltro, come ricorso incidentale nel caso in
cui la mancata menzione nella sentenza possa essere interpretata come rigetto
della parte del motivo non espressamente accolta.
Ad ogni modo, secondo gli
appellati, il primo motivo di gravame è anche infondato, perché, derivando dal
provvedimento impugnato un enorme incremento delle tariffe ed una fortissima
discriminazione tra alberghi e abitazioni private, era doveroso per il Comune
valutare tutti gli elementi che potevano incidere in termini favorevoli per i
soggetti maggiormente penalizzati, nella specie gli alberghi, per non incorrere
- com’è invece avvenuto - nella violazione dei principi di proporzionalità,
adeguatezza, ragionevolezza, eguaglianza e giustizia. Tra questi elementi non
potevano non essere ricomprese la stagionalità e la discontinuità e comunque la
riduzione dell’attività in vari mesi dell’anno.
A fronte di tale sicuro dovere del
Comune, inoltre, non incombeva alcun onere probatorio a carico degli
interessati.
Considera il Collegio che, in
realtà, con il secondo motivo del ricorso di primo grado, ritenuto fondato dal
Tribunale, gli originari ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della
differenza tra la tariffa prevista per gli esercizi alberghieri e quella
stabilita per i locali e le aree adibiti all’utenza domestica, nonostante che
si tratti di usi compresi nella stessa categoria contributiva di cui all’art. 68,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e che l’attività
alberghiera abbia carattere stagionale tale che i relativi esercizi “per oltre
sei mesi all’anno … non producono in concreto alcun rifiuto a differenza delle
destinazioni residenziali” (pag 6 del ricorso). Non può ritenersi fondata,
quindi, la riferita eccezione d’inammissibilità, essendo il primo motivo
d’appello rivolto a contestare proprio “l’accoglimento della censura di
sproporzione tariffaria”, attraverso la dimostrazione dell’erroneità degli
argomenti sui quali esso si fonda.
Nel merito, occorre premettere che,
come si rileva dalla lettura del provvedimento impugnato, il Comune appellante
aveva già stabilito con delib. C.C. n. 18 del 29 febbraio 2000 di determinare i
valori per la commisurazione della tassa in argomento, non in base alla
quantità e qualità dei rifiuti effettivamente prodotti, bensì, come consente
l’art. 65 del D.Lgs. n. 507 del 1993, in base alla quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani
producibili nei locali ed aree interessati, a seconda del tipo di uso a cui gli
stessi sono destinati, ed al costo di smaltimento.
Inoltre, nella stessa
deliberazione, si precisa che la determinazione degli importi tariffari è
avvenuta secondo le indicazioni propositive, “adattate alla realtà locale”,
delle circolari diramate in materia dal Ministero delle Finanze (specificamente
indicate) “con l’utilizzo dei dati statistici rilevati, raccolti ed aggiornati
dall’Ancitel” e che, sulla base di tali dati risulta confermata la capacità di
produrre rifiuti delle diverse categorie contributive e la maggiore propensione
in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari.
Gli stessi dati statistici periodici raccolti dall’Ancitel sono stati assunti
come base per l’individuazione dell’indice di produttività specifica
(cosiddetto “ips”) e dell’indice di qualità specifica (c.d. “iqs”) al fine di
differenziare ed articolare la tariffa in rapporto alle specifiche ed effettive
produttività delle singole attività considerate.
Alla stregua di queste risultanze,
si rivelano fondati entrambi i motivi di appello sopra riferiti.
L’affermato, ma non dimostrato,
andamento stagionale dell’attività alberghiera nel Comune in questione, invero,
costituisce argomento evidentemente correlato all’effettiva produzione in
concreto di rifiuti. Questa, tuttavia, come si è visto, è, nella specie,
sostanzialmente irrilevante nel procedimento di formazione della tariffa,
avendo optato l’Amministrazione per il parametro base della produttività o
attitudine a produrre rifiuti.