ANCORA SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI
DANNO ERARIALE PER APPROPRIAZIONE INDEBITA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 2716/04
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4608 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, ANNO 2003
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 4608/2003, proposto dal Comune di Villasor, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo
Fenza, Antonello Rossi e Giorgio Vasi, con i quali è elettivamente domiciliato
in Roma, via Sardegna, n. 29 (studio avv. Giorgio Vasi), giusta procura a
margine del ricorso, conferita in conformità alla delibera della Giunta
comunale 12 maggio 2003, n. 102;
contro
il sig. Sergio Serra, costituitosi in proprio,
senza l’assistenza di legale;
e nei confronti
dei
sig.ri Efisio Meloni e Walter Marongiu,
non costituitisi;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 495/03 del 12 marzo
2003, depositata il 29 aprile 2003;
Visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’appellato Sergio Serra;
Visti gli
atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 27 gennaio 2004, relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla
Bellavia, udito l’avv. Vasi;
Ritenuto
e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
FATTO
e DIRITTO
I°- Sul piano pregiudiziale, va
osservato che l’appellato, sig. Sergio Serra, si è costituito in giudizio in
proprio, senza l’assistenza di legale.
Ciò
posto, va precisato che, a norma dell’art. 6 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642,
il ricorso davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve
“contenere…. la sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell’avvocato
ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del solo avvocato,
indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale”.
In tale
situazione di fatto e di diritto, la costituzione del sig. Sergio Serra risulta
inammissibile e lo stesso va, conseguentemente, estromesso dal presente
procedimento.
II°-
Circa il merito del ricorso in appello si considera quanto appresso.
Con la
sentenza n. 495/03 del 12 marzo 2003, depositata il 29 aprile 2003, il T.A.R.
Sardegna ha accolto il ricorso del predetto sig. Sergio Serra contro l’omessa
esibizione di atti ed il mancato rilascio delle relative copie da parte del
Comune di Villasor, da esso richiesti, con varie istanze, nella sua veste di
consigliere comunale, ed ha, conseguentemente, ordinato al menzionato Comune di
esibire al ricorrente i documenti indicati nelle sue domande e di rilasciargli
le copie richieste.
Contro
tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dal Comune di
Villasor.
III°- In
punto di fatto, si precisa che il sig. Sergio Serra davanti al T.A.R. aveva
impugnato il provvedimento del Vice-Segretario del Comune di Villasor 20
dicembre 2002, n. 11609, con il quale, a riscontro di alcune sue domande di
accesso ad atti del Comune con rilascio delle relative copie, gli era stata
comunicata l’impossibilità di esaudire tali sue richieste, salvo ad assumere
qualificato personale “ad hoc” e che, comunque, la motivazione delle sue
istanze (“espletamento di mandato”) non era sufficiente a consentire il
rilascio o la presa visione di atti, specie se riguardanti dati sensibili,
quali i cedolini paga.
Con lo
stesso provvedimento è stato, poi, fatto presente al richiedente che, in attesa
di apposito Regolamento, necessario per stabilire le precise fattispecie di
diniego e quelle di accoglimento e fino a quando le relative istanze non
fossero state giustificate da motivazioni specifiche e dettagliate, non gli
sarebbero state rilasciate copie di atti.
Infine,
con il medesimo provvedimento, l’istante è stato informato che, per le esposte
motivazioni, non gli venivano trasmesse le copie delle determinazioni adottate
dai responsabili dei servizi, delle quali, comunque, gli sarebbe stato trasmesso
l’elenco, e che, inoltre, gli sarebbero stati trasmessi gli atti adottati dalla
Giunta comunale e dal Consiglio comunale.
Il
ricorrente, nell’impugnare l’illustrato provvedimento, aveva anche chiesto al
T.A.R. l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione
comunale ad esibirgli gli atti da lui richiesti, con rilascio delle relative
copie.
Il T.A.R.
ha giudicato il ricorso fondato, a norma dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267, e del Regolamento comunale vigente all’epoca
dell’emissione dell’atto impugnato e atteso, altresì, che il diritto di accesso
non può essere negato sulla base di difficoltà materiali ad eseguire la
relativa incombenza.
IV°-
L’appellante, con il primo mezzo di gravame, assume che il T.A.R. avrebbe
errato nel ritenere il diritto di accesso dei consiglieri comunali non
sottoposto ad alcun limite, trattandosi di diritto riconosciuto nell’ambito
dell’utilità all’espletamento del mandato, come precisato nell’art. 43, comma
2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Secondo
l’appellante, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe,
comunque, un argine nei diritti tutelati dall’ordinamento.
Sempre
secondo l’appellante, anche in base al Regolamento comunale il diritto di
accesso troverebbe un limite, per motivi di riservatezza, nei casi specificati
nell’art. 10.
Donde, ad
avviso dell’appellante, l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove vi è stato
affermato che il diniego di accesso al consigliere comunale Sergio Serra gli
sarebbe stato negato senza legittime giustificazioni.
Tali
prospettate tesi difensive mancano di fondamento.
La
“subiecta materia “ è disciplinata dall’art. 43 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267, che individua i diritti dei consiglieri comunali e provinciali connessi all’espletamento
della loro carica.
Per
quanto qui interessa, il citato art. 43, al comma 2, statuisce:
“I
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge”.
Dal
contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno
diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità
all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione.
Dal
contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso
avanzata da un consigliere comunale a motivo dell’espletamento del proprio
mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa
dall’Amministrazione.
Poiché la
surriportata norma attribuisce il diritto ai consiglieri comunali di chiedere i
documenti ravvisati utili all’espletamento del mandato, la precisazione che la
richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato basta a
giustificarla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le
specifiche ragioni della richiesta.
......