ANCORA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Responsabilità per rifiuto risposta su atti d'ufficio
Determinazione n
Determinazione
n. 4 del 7 luglio 2011
LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
Premessa
Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le
mafie”, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti
misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per
prevenire infiltrazioni criminali.
Lo strumento della tracciabilità è disciplinato
principalmente dall’art. 3 e dall’art. 6 della legge n. 136 che hanno già
subito una importante modifica ad opera del decreto legge n. 187 del 12
novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217
del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010). In particolare, con tali provvedimenti
normativi sono state apportate modifiche al predetto art. 3 della legge n.
136/2010, mentre l’art. 6 del decreto n. 187/2010, come modificato dalla
relativa legge di conversione, ha, da un lato, introdotto la disciplina
transitoria sulla tracciabilità dei pagamenti per i contratti di appalto in
corso al 7 settembre 2010 e, dall’altro, chiarito, con interpretazione
autentica, alcune importanti espressioni contenute nel testo dell’art. 3.
L’Autorità ha adottato, in materia, due atti di
determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante “Prime
indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n.
136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”, e n. 10 del 22 dicembre
2010, recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari”. La prima adottata all’indomani della pubblicazione sulla G.U. del
d.l. n. 187/2010; la seconda, adottata a seguito dell’entrata in vigore della
legge n. 217/2010, di conversione del d.l. 187/2010.
A far data dal 2 maggio 2011 è entrato, inoltre, in
funzione un sistema semplificato per l’acquisizione del CIG per talune
fattispecie.
Alla luce dell’esperienza acquisita nel primo periodo
di applicazione della legge, l’Autorità ritiene necessario emanare una nuova
determinazione che riordini quanto affermato nei precedenti atti e
fornisca nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune
specifiche fattispecie.
Pertanto, la presente determinazione è da considerarsi
sostitutiva delle due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010.
Sulla base di quanto sopra considerato,
IL CONSIGLIO
approva le linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Presidente Relatore
Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data:
8 luglio 2011
Il Segretario: Maria Esposito
Indice
1. Le finalità della legge n. 136/2010
2. Entrata in vigore e regime transitorio.
2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010
2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre
2010
2.3 L’adeguamento automatico
3. Ambito di applicazione
3.1 Soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi
di tracciabilità
3.2 La filiera delle imprese
3.2.1 Esemplificazioni di filiera rilevante per i
contratti di servizi e forniture
3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei
3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilità
3.5 Concessioni di lavori e servizi
3.6 Tracciabilità tra soggetti pubblici
3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia
3.8 Contratti nei settori speciali
3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo
II, parte I, del Codice