ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA AGGIUDICAZIONE DI UN APPLATO
Diritto di superficie/diritto di proprietà
N
N. 3997/2002
Reg. Dec.
N. 6770
Reg. Ric.
Anno 2001
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al n.r.g.
6770/2001 proposto dal Consorzio Nazionale
di Cooperative di Produzione e Lavoro “Lavoro, Patria e Famiglia”, in persona
del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Ferdinanzo Scotto e Aniello Mele, elettivamente domiciliato in Roma, via
Giuseppe Mercalli n. 13, presso Gianmarco Grez;
contro
lo I.A.C.P., Istituto Autonomo Case
Popolari, della Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Mario Chiusolo e Pierpaolo Forte, domiciliato - ai sensi dell’art.
35, II comma, R.D. 26.6.1924, n. 1054 - presso la Segreteria di questa Sezione;
per
l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Campania,
Sezione I, 30.3.2001, n. 1428.
Visto il ricorso, con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, all’udienza del 18
dicembre 2001, il Consigliere Ermanno de
Francisco;
Uditi altresì i difensori
costituiti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione
l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso
dell’odierno appellate avverso la determina n. 86 del 13.11.2000, con la quale
il Direttore generale dello I.A.C.P. di Benevento ha annullato la determina del
Presidente della giuria di gara del 23.3.1999, di aggiudicazione della gara di
appalto per la costruzione di una scuola elementare con annesso asilo nido in
Benevento, località Pace Vecchia, in favore del Consorzio ricorrente ed ha
ritenuto inefficace e privo di ogni effetto il contratto di appalto stipulato
in data 13 luglio 1999, rep. n. 4675; nonché avverso ogni altro atto o
provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente lesivo degli
interessi del ricorrente, ivi incluse le relazioni del D.L., del progettista e
del Presidente della commissione di gara, di estremi ignoti.
All’odierna udienza la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Questo, in breve, è stato l’antefatto della causa, per quale
risultante dalla sentenza di primo grado e dall’atto impugnato.
“La stazione appaltante
ha ritenuto di dover annullare l’aggiudicazione sul rilievo che le offerte
proposte dalle ditte partecipanti sarebbero state falsate …, risultando tutte,
ivi inclusa quella aggiudicataria, riferite solo a una parte delle categorie di
lavori necessarie a realizzare l’opera, mentre erano mancanti di quelle
relative al … capitolo 1/S, costituente quasi il 20 % dell’appalto”, che è
“relativo alle strutture in fondazioni ed elevazione nel corpo delle aule della
scuola, per un ammontare di £ 775.163.633” (la base di gara era di oltre 5
miliardi di lire, il ribasso di aggiudicazione del 25,6 %).
L’errore, che fu comune
a tutti gli offerenti, era dovuto alla stessa S.A. che, nella lista delle
categorie di lavori – inviata ai concorrenti ai sensi dell’art. 5 della legge 2
febbraio 1973, n. 14 – aveva “omesso, per mero errore materiale, l’intero
capitolo 1/S”, di cui si è detto.
“Nessuna delle imprese
partecipanti ha fatto rilevare tale manifesto errore che poteva essere
facilmente riscontrabile”; sicché lo I.A.C.P. – dato che “i ribassi offerti
dalle imprese partecipanti non sono riferiti a tutte le categorie dei lavori
costituenti il complesso dell'opera da realizzare, ma solo da una parte di
essi” e “rilevato che negli appalti a misura, a differenza di quelli a corpo,
il rischio della quantità dei lavori occorrenti per la esecuzione dell'opera
grava sul committente e, di conseguenza, l'importo per la realizzazione di
tutte le altre opere in c.a. è a carico di questo Ente” – autoannullava
l’aggiudicazione, “rilevato che sussistono validi e legittimi motivi di
interesse pubblico all’annullamento della gara e [a] provvedere ad un nuovo
esperimento”.
Il T.A.R. ha ravvisato
un legittimo esercizio dei propri poteri di autotutela da parte dello I.A.C.P.
di Benevento che, con l’atto qui impugnato, ha annullato l’aggiudicazione in
favore del Consorzio ricorrente della gara per la costruzione dell’opera di cui
alla narrativa che precede, nonostante i lavori fossero iniziati dal 28 giugno
1999.
L’appellante propone
quatto motivi di gravame: 1) error in
iudicando; violazione e falsa applicazione artt. 7 e 10 L. 7.8.1990, n.
241; violazione dei principi del giusto procedimento; difetto assoluto di
istruttoria; travisamento; 2) error in
iudicando; violazione art. 25 L. 1.2.1994, n. 109; violazione L. 2.2.1973,
n. 14; difetto di motivazione; contraddittorietà; perplessità dello iter logico-giuridico; superficialità
dell’istruttoria; 3) violazione art. 26 L. 1034/1971; error in procedendo; e......