ANNULLAMENTO D'UFFICIO DI ATTI ILLEGITTIMI
V ACCONTO ADDIZIONALE IRPEF 2004
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Direttiva in materia di annullamento d'ufficio di provvedimenti
illegittimi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell'articolo
21-nonies
della legge 7.8.1990, n. 241, come introdotto dalla legge 11.2.2005, n. 15.
1. Premessa
La disciplina legislativa dell'istituto dell'annullamento d'ufficio è stata
recentemente introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 136, della
Legge
Finanziaria per il 2005 (legge 30.12.2004, n. 311) e dalla legge 11.2.2005 n.
15
(recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241).
Nel corso del 2005 la materia del procedimento amministrativo è stata
oggetto di significativi interventi legislativi volti a modificare il rapporto
Statocittadini,
collocando questi ultimi al centro dell'attività di una Pubblica
Amministrazione la cui potestà risulta sempre più finalizzata alla
soddisfazione dei
bisogni individuali su larga scala.
Le recenti disposizioni legislative relative all'annullamento d'ufficio vanno
pertanto inquadrate nel percorso di progressivo avvicinamento
dell'amministrazione
pubblica ai cittadini e, in particolare, devono essere lette congiuntamente
alle due
importanti innovazioni normative relative alla generalizzazione degli istituti
della
dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio-assenso, introdotte come
novella
degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 dall'art. 3 del decreto legge 14
marzo
2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Con la nuova disciplina della DIA e la generalizzazione del principio del
silenzio-assenso la tutela degli interessi dei cittadini è stata collocata tra
le priorità
alle quali va improntata l'attività amministrativa, essendo compito della
pubblica
amministrazione migliorare la qualità della vita dei cittadini.
La logica di fondo comune a tutti i recenti interventi è quella di considerare
il cittadino centripeto rispetto all'agire della Pubblica Amministrazione.
In quest'ottica, l'estensione del principio del silenzio-assenso rende
effettivo il dovere della Pubblica Amministrazione di fornire sempre e comunque
una
risposta alle istanze del cittadino.
Il silenzio dell'amministrazione, quindi, da apodittica interdizione dei
diritti
del cittadino, è stato "trasformato" in uno strumento sollecitatorio
dei doveri della
pubblica amministrazione, che può sempre negare al cittadino quanto da lui
richiesto,
purchè motivi adeguatamente le ragioni del diniego.
In questo nuovo quadro lo ius poenitendi, il potere di autotutela della
pubblica amministrazione, va interpretato come "potestà", un
potere-dovere al quale
è chiamata l'amministrazione quando una corretta valutazione dell'interesse
pubblico
lo richieda.
2. L'annullamento d'ufficio nella legge 11.2.2005, n. 15 (articolo 21-nonies
della
legge 7.8.1990, n. 241).
La presente circolare intende fornire alle pubbliche amministrazioni prime
indicazioni interpretative delle nuove norme in materia di annullamento
d'ufficio,
individuando modalità e criteri di riferimento che evitino incertezze sul piano
applicativo, allo scopo di pervenire ad un indirizzo amministrativo univoco.
Pur essendo temporalmente successiva all'intervento normativo operato
dall'articolo 1, comma 136, della legge n. 311/2004, si ritiene opportuno
chiarire
preliminarmente i profili applicativi della norma prevista dalla legge n.
15/2005, che
ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina "generale"
dell'annullamento
d'ufficio dei provvedimenti illegittimi (articolo 21-nonies legge n. 241/1990).
Nel contesto normativo delineato in premessa, la nuova normativa generale
sull'annullamento d'ufficio, già soltanto per il fatto di rappresentare la
legificazione
di principi ricostruiti in passato soltanto in via dottrinaria e giurisprudenziale,
fornisce un quadro compiuto in ordine alla materia dell'annullamento d'ufficio
del
provvedimento illegittimo assicurando maggiore stabilità ad un istituto di
particolare
rilevanza per la cura degli interessi dei cittadini.
L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo
grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto
retroattivo, di un
provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi
di legittimità.
Oggetto dell'annullamento d'ufficio è dunque un provvedimento che, pur
constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza,
presenta uno
dei tradizionali vizi di legittimità delineati dall'articolo 26 del Testo Unico
26.6.1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato.
La legge n. 15 del 2005, conformemente al predetto articolo 26 e
all'unanime dottrina e giurisprudenza, ha quindi specificato, introducendo
l'articolo
21-octies nel corpo della legge n. 241/1990, che è annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o
da
incompetenza.
Il legislatore ha già da tempo previsto che la presenza di uno di tali vizi può
condurre di per sé all'annullamento dell'atto da parte dell'autorità
giudiziaria e da
parte della stessa Pubblica amministrazione, anche se limitatamente ai casi in
cui è
chiamata a conoscere in sede giustiziale dei ricorsi amministrativi.
Con l'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 trova, invece, compiuta
disciplina legislativa la potestà dell'autorità amministrativa di provvedere di
propria
iniziativa, nel perseguimento dell'interesse pubblico, all'annullamento di atti
che
risultino inficiati da uno dei vizi di legittimità ricordati.
In particolare, l'articolo 21-nonies dispone che il provvedimento illegittimo
possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da
altro
organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati.
Per procedere, quindi, l'amministrazione competente all'annullamento
d'ufficio ha l'obbligo di verificare:
la giuridica esistenza di un provvedimento amministrativo;
la ricorrenza di uno di vizi di legittimità del provvedimento (violazione
di legge, eccesso di potere, incompetenza);
la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento
d'ufficio
Nella valutazione della ricorrenza di ragioni di interesse pubblico
all'annullamento dovrà tenersi conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati.
Infine, ricorrendo tutte le altre condizioni previste dall'articolo 21-nonies,
la pubblica amministrazione competente potrà procedere all'annullamento
d'ufficio
entro un termine ragionevole.
Il disposto dell'articolo 21-nonies, pur consolidando normativamente
principi giurisprudenziali non controversi, deve essere in ogni caso
interpretato anche
in coerenza con i principi generali dell'azione amministrativa.
Elemento necessario per poter procedere all'annullamento dell'atto
illegittimo è, in primo luogo, l'interesse pubblico.
L'interesse pubblico alla base del provvedimento di autotutela, come
costantemente precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può
esaurirsi
nel mero interesse al ripristino della legalità violata.
Ai fini di una corretta valutazione dell'esistenza, nel caso concreto,
dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto, le Pubbliche
Amministrazioni
dovranno tener conto anche della circostanza che la propria attività è
costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon
andamento
(articolo 97 Cost.), ed è retta dai principi generali dell'azione
amministrativa sanciti
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1
della
legge 11.2.2005, n. 15.
Risponde all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a
criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di
"proporzionalità" dell'azione amministrativa.
Tale ultimo criterio, pur non essendo esplicitamente previsto dall'articolo 1
della legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa,
rientra nei
"principi del diritto comunitario", assolutamente consolidati anche
nella
giurisprudenza italiana, di cui al medesimo articolo 1 della legge n. 241/1990,
come
modificato dalla legge n. 15/2005.
Il principio di proporzionalità va inteso come dovere in capo alla Pubblica
Amministrazione di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei
privati, se
non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità.
In ossequio al principio di proporzionalità, che obbliga ad assicurare il
minor danno possibile agli interessi privati coinvolti e solo se strettamente
necessario,
l'amministrazione competente dovrà valutare sia la sussistenza di effetti
giuridici
ampliativi che il provvedimento ha eventualmente prodotto nella sfera giuridica
dei
privati (nei quali potrebbe essersi ingenerato un ragionevole affidamento in
ordine
alla definitività dell'assetto delle posizioni di interesse o di diritto
composte con il
provvedimento), sia gli eventuali effetti ampliativi conseguenti
dall'annullamento
d'ufficio dell'atto.
Sempre nell'ottica della proporzionalità ,inoltre, dovranno essere valutati i
pregiudizi a carico dei privati derivanti dall'atto illegittimo.
L'amministrazione, pertanto, procederà al ritiro d'ufficio dell'atto
illegittimo una volta riscontrato che l'interesse pubblico all'annullamento è
prevalente rispetto a quello alla conservazione dell'atto, alla luce degli
interessi
privati coinvolti, avendo riguardo, in particolare, al principio
dell'ordinamento
comunitario della "proporzionalità".
In altri termini, in considerazione del principio di proporzionalità,
l'amministrazione procederà all'annullamento d'ufficio quando ciò sia
necessario al
fine di evitare un danno non proporzionato agli interessi dei privati coinvolti
nel
procedimento.
Nella motivazione del provvedimento sarà poi necessario esplicitare
l'apprezzamento - anche sul piano comparativo - in merito al sacrificio imposto
al
privato, ovvero circa la possibilità di ovviare all'errore commesso con
appositi
strumenti giuridici (in questo senso, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12
ottobre
2004, n. 6554).
Peraltro, se il vizio che inficia il provvedimento può essere rimosso senza
addivenire all'annullamento dell'atto, l'amministrazione dovrà procedere in tal
senso.
Nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, ivi compresi gli atti che
rappresentano il momento conclusivo di subprocedimenti che afferiscono a
procedimenti complessi, la potestas di adottare l'atto di ritiro è in primo
luogo in
capo all'amministrazione che ha emesso l'atto endoprocedimentale.
In particolare, in fase endoprocedimentale, l'amministrazione competente
valuterà la ricorrenza dell'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio dell'atto
avendo riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, come sopra
illustrato,
nonché all'interesse ad evitare, in ossequio al principio di economicità
dell'azione
amministrativa, che l'atto endoprocedimentale illegittimo provochi
l'illegittimità
derivata del provvedimento conclusivo del procedimento principale, con le
prevedibili ricadute in termini di ampliamento del contenzioso.
Altro elemento che l'amministrazione dovrà valutare è il trascorrere del
tempo, sia perché esso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico
ad
annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, sia perché favorisce il
consolidamento dell'assetto degli interessi privati creato dall'atto
annullabile.
La scelta operata in via generale dall'articolo 21-nonies è quella che
consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'annullamento d'ufficio
"entro un termine ragionevole".
Pertanto, più tempo sarà trascorso dall'emanazione dell'atto illegittimo, più
dovrà essere approfondita la valutazione dell'amministrazione ed intenso lo
sforzo di
motivazione circa l'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento
dell'atto.
Inoltre, la "ragionevolezza" del termine dovrà essere valutata di
volta in
volta, oltre che in relazione al tempo, anche in considerazione del grado di
illegittimità del provvedimento, della graduazione degli interessi pubblici e
privati in
gioco, ecc.
3. L'annullamento ex art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 30/12/2004.
La portata delle disposizioni contenute dal comma 136 dell'articolo 1 della
legge n. 311/2004 può essere chiarita alla luce delle disposizioni della legge.
15/2005che hanno disciplinato in via generale il silenzio d'ufficio.
Il comma 136 citato stabilisce che, "al fine di conseguire risparmi o
minori
oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto
l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se
l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo
periodo
di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati
deve
tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale
derivante, e
comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione
dell'efficacia del
provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante".
Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai casi in cui l'atto di
annullamento rinvenga il suo fondamento nella finalità ex lege di interesse
pubblico
di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche.
Pertanto, l'amministrazione che intenda procedere ai sensi del comma 136
occorre che motivi adeguatamente, anche attraverso l'allegazione di un
eventuale
prospetto illustrativo, in ordine ai risparmi che si intendono acquisire con
l'annullamento dell'atto.
Inoltre, alla luce di quanto oggi disposto in via generale dal sopravvenuto
art. 21-nonies sulla necessità di un "termine ragionevole" per
l'annullamento, anche
l'inciso "può sempre essere disposto" usato dal comma 136 non dovrà
essere
interpretato disgiuntamente dal principio di ragionevolezza, destinato ex lege
a
segnare il limite temporale massimo all'annullamento d'ufficio dell'atto.
D'altro
canto, poiché lo stesso comma 136, nel secondo periodo, stabilisce ipso iure la
durata
massima del termine ragionevole, "non oltre tre anni"
dall'acquisizione di efficacia
del provvedimento, qualora questo incida su rapporti contrattuali o
convenzionali,
può ricavarsi che, limitatamente alle altre ipotesi di possibile risparmio
previste dal
primo periodo, il termine conforme al principio di ragionevolezza possa in
taluni casi
anche superare, sia pure con la necessaria adeguata motivazione, i tre anni
dall'acquisizione di efficacia del provvedimento
In altre parole, le pubbliche amministrazioni devono considerare il termine
triennale quale termine ragionevole massimo ex lege, nello specifico caso di
annullamento d'ufficio di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o
convenzionali con privati, nel presupposto che in simili ipotesi il decorso di
un lasso
di tempo maggiore finirebbe per fondare legittimi affidamenti nelle parti
private.
In tal senso, l'art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004 opera,
limitatamente alle particolari fattispecie previste dal medesimo comma 136, ed
esclusivamente per le ipotesi di cui al secondo periodo, una forfetizzazione
prudenziale rispetto alla misura di un termine "ragionevole", da
ritenere possibile
esclusivamente per le fattispecie di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al primo periodo, infatti, si può ritenere sussistente la
ragionevolezza del termine fino a che, perdurando l'esecuzione del
provvedimento
illegittimo, l'annullamento di quest'ultimo comporti un sicuro risparmio per la
pubblica amministrazione.
Diversa è invece da ritenersi l'ipotesi del provvedimento illegittimo la cui
esecuzione sia già terminata. In questo caso, l'Amministrazione potrà procedere
all'annullamento secondo i criteri generali validi per tutte le altre ipotesi
previste al di
fuori del comma 136, quindi previamente valutando, caso per caso, gli assetti
privati
consolidati, la ragionevolezza del tempo trascorso, nonché l'effettivo
interesse
pubblico, attuale e concreto, all'annullamento (anche in relazione alla
quantificazione
dell'effettivo possibile risparmio ed all'entità del sacrificio eventualmente
richiesto ai
privati).
Nell'inciso "può sempre essere disposto l'annullamento…" non è
peraltro
individuabile neppure un fattore che osti alla possibilità di procedere alla
sanatoria
nei casi previsti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/90.
Per quanto riguarda gli interessi dei destinatari degli atti da annullare, il
comma 136 prevede che l'Amministrazione debba "tenere indenni i privati
st......