ANNULLAMENTO GARE: OCCORRONO RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO
CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI DELLO STATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7102/06
Reg.Dec.
N. 5266 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5266/2006,
proposto dalla MIXER S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Potì Francesca ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Cola di Rienzo n.
217;
contro
la FONDAZIONE ENASARCO, rappresentata e
difesa dall’Avv. Bartolo Spallina con domicilio eletto in Roma piazza Sallustio
n. 9;
e nei confronti di
CO.SE.V. LAVORI S.R.L., I.M.E.I. S.R.L.,
entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Riccardo Barberis ed elettivamente
domiciliate in Roma via A. Pollaiolo n. 3;
WORKS S.R.L., EDILTRAS S.R.L., EDILCOP
S.R.L., IMPRESA SAPORI S.R.L., IMPRESA ARCA GRUPPO IMMOBILIARE S.R.L., MIXER
S.R.L., tutte non costituite;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sez. III bis n. 1659/2006.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla pubblica
udienza dell’11 luglio 2006 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi
l’avv. Carlini per delega dell’avv. Potì e l’avv. Barberis;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con bando
pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 19.1.2005 la Fondazione Enasarco indiceva
la procedura per l'affidamento dei
lavori di manutenzione edile da eseguirsi negli stabili di proprietà della
fondazione siti in Roma, Pomezia e Milano (da eseguirsi in 5 lotti: Roma Sud;
Roma Est, Roma Nord, Roma Ovest, Milano - Torino). La società Cosev risultava
provvisoriamente aggiudicataria del lotto Roma nord. Successivamente la detta
società apprendeva che detta aggiudicazione era stata annullata in relazione
alla pregressa esclusione da una gara bandita dalla Provincia de L’Aquila di
cui vi notizia nell’Osservatorio dei
Lavori Pubblici. A carico della ditta provvisoriamente aggiudicataria del lotto
Roma Nord, CO. SE.V. Lavori s.r.l., risultava infatti iscritta annotazione sul Casellario Informatico dell'Autorità di
Vigilanza, ai sensi dell'art. 27 del
D.P.R. n. 34/2000, per situazione di collegamento sostanziale con l'impresa
CICCHETTI FERDINANDO, anch'essa partecipante alla procedura di gara ed oggetto
di analoga segnalazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
L’amministrazione
quindi reputava che tale situazione costituiva
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 75, lettera h), del
D.P.R. 554/99 e s.m.i., come anche
precisato dall'Autorità di Vigilanza
con determinazione n. 13 del 15/07/2003"; e quindi annullava
l’intera procedura, anche con
riferimento agli altri lotti, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione gare nella seduta del
27.04.2004 "in merito all'opportunità di annullamento delle gare,
risultando alterati, per effetto dell'esclusione delle due predette imprese
concorrenti, i criteri per l'individuazione delle offerte più convenienti”.
Il Tribunale
accoglieva quindi il ricorso proposto Cosev
avverso detta statuizione, in una con gli atti successivi con i quali
l’amministrazione, annullata la gara intera, aveva proceduto a successivi affidamenti
dei lotti in parola. Dichiara quindi improcedibile il ricorso proposto dalla
seconda classificata del lotto in questione Mixer s.r.l.
2. Con separata
decisione resa sul ricorso n. 3527/2006 alla quale si rinvia la Sezione ha
ritenuto infondato il motivo di appello proposto da Enasarco avverso la
sentenza in esame quanto al profilo della giurisdizione; ha invece accolto il
motivo relativo alla legittimità dell’atto di
esclusione di Cosev.
3. Riemerge a
questo punto l’interesse della seconda classificata Mixer s.r.l. a vedere
valutato il motivo di ricorso teso a stigmatizzare l’illegittima decisione
dell’amministrazione di procedere all’annullamento dell’intera gara, piuttosto
che addivenire alla sola adozione degli atti conseguenti nell’ambito della gara in corso.
3.1. Il deposito
dell’appello risulta tempestivo tenendo conto dell’ultima notifica. In ogni
caso ricorre l’errore scusabile alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali
concernenti il computo del termine per il deposito in caso di effettuazione
della notifica con l’uso del servizio postale (vedi da ultimo Cons. Stato, Sez.
VI 21 giugno 2006, n. 3705).
3.2. Nella
decisione resa sul ricorso n. 3527/2006 si è osservato che, in base a
consolidata giurisprudenza,
l’annullamento di una gara pubblica, specie se in stato avanzato di
espletamento o addirittura culminata in
una pur provvisoria aggiudicazione, implica la frustrazione dell’affidamento
ingenerato in capo ai partecipanti e, segnatamente, all’aggiudicatario. Di qui
la necessità, consacrata dal disposto dell’art. 21 nonies della legge 241/1990,
di una ragione di interesse pubblico tale da giustificare comparativamente
l’incisione delle posizioni in rilievo. Ora, nella specie, la mera menzione,
contenuta nel parere espresso dalla
Commissione gare nella seduta del 27.04.2004 "in merito all'opportunità di
annullamento risultando alterati, per effetto dell'esclusione delle due
predette imprese concorrenti, i criteri per l'individuazione delle offerte più
convenienti “ non mette in luce esigenze
di pubblico interesse di rilievo tale da giustificare ragionevolmente la
lesione degli interessi delle imprese risultate aggiudicatarie. In
definitiva, la semplice esigenza del
ricalcolo della soglia di anomalia, in una con le operazioni connesse, innesca operazioni meramente contabili, nell’ambito di una gara
aggiudicata sulla base di semplici
criteri economici,
comportando un dispendio di
energie amministrative certamente inferiore a quello derivante dalla
ripetizione in parte qua della procedura. Con la conseguenza che la soluzione
imposta appare contrastante con l’interesse pubblico all’efficienza
amministrativa e gestionale oltre che irragionevolmente penalizzante per le
imprese vulnerate dall’atto di autotutela.
4. Il ricorso di
primo grado va quindi accolto pur se sulla scorta di motivi diversi da quelli
reputati fondati dal Primo Giudice. Restano quindi annullati gli atti
conseguenziali all’illegittimo annullamento dell’intera gara.
Le spese seguono
la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e conferma,
con diversa motivazione, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Condanna l’ente
appellato......