ANNULLAMENTO INQUADRAMENTO IN CATEGORIA SUPERIORE
LOMBARDIA/INFRASTRUTTURE PER IMPRESE ARTIGIANE
n
n.
7503/06 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La
Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, composto dai Signori
Magistrati:
- Dr. Carlo D’Alessandro - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore
estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2463/06 R.G. proposto da GIONTI
RAFFAELE elettivamente domiciliato in Napoli, via A. Vespucci n. 9 presso lo
studio dell’avv. Nicola Abbondante e rappresentato e difeso nel presente
giudizio dagli avv.ti Enea Pigrini, Ruggero M. Pigrini e Mario Romano
CONTRO
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 2, in persona del
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Palepoli
n. 20 presso lo studio dell’avv. Augusto Chiosi che la rappresenta e difende
nel presente giudizio
per l’annullamento della deliberazione n. 618 del 29/12/05 con cui il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 ha proceduto
all’annullamento d’ufficio della determina del Direttore Generale n. 1232 del
23/05/03 relativa all’inquadramento nella categoria D per trasformazione del
posto, ai sensi dell’art. 12 C.C.N.L. della Sanità biennio economico 2000/01,
del personale, tra cui il ricorrente, proveniente dalla categoria C;
Visti
gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato
il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio
dell’11 maggio 2006 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dal
ricorrente;
Uditi
gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto
di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi
degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto
della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
Avvisate
le parti presenti alla Camera di Consiglio dell’11 maggio 2006 della
possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma
10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;
Considerato
che, in via pregiudiziale, deve essere respinta l’eccezione con cui l’Azienda
Sanitaria Locale Caserta 2 deduce l’inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione del Giudice Amministrativo;
Rilevato,
infatti, che la presente controversia concerne la legittimità della procedura
selettiva interna finalizzata alla progressione verticale di carriera del
personale dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 con l’inquadramento del
ricorrente dalla categoria C alla categoria D per trasformazione del relativo
posto;
Considerato
che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
20107/05; Cass. SS.UU. n. 10605/05; Cass. SS.UU. n. 6217/05), le controversie
aventi ad oggetto la legittimità di procedure selettive riservate a dipendenti
che comportano la variazione di area o categoria (quale è quella in esame)
rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 63 comma 4° D. Lgs. n. 165/01 e,
pertanto, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
Rilevato,
poi, che nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato
che il ricorrente impugna la deliberazione n. 618 del 29/12/05 con cui il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 ha annullato
d’ufficio la determina del Direttore Generale n. 1232 del 23/05/03 relativa
all’inquadramento nella categoria D, per trasformazione del posto, ai sensi
dell’art. 12 C.C.N.L. della Sanità biennio economico 2000/01, del personale
(tra cui il ricorrente) proveniente dalla categoria C;
Rilevato
che la motivazione dell’atto impugnato, secondo cui il titolo di studio
immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno alla
categoria D avrebbe dovuto essere posseduto alla data in cui è stata indetta la
procedura selettiva, risulta immune dai vizi dedotti con la prima censura
(eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta ed
insufficienza della motivazione);
Considerato,
in particolare, che costituisce principio generale (già codificato dall’art. 26
D.P.R. n. 494/87) quello secondo cui l’ammissione alle procedure selettive
interne finalizzate al passaggio di qualifica, area o categoria è consentita ai
dipendenti purchè muniti di titolo di studio immediatamente inferiore a quello
necessario per l’accesso dall’esterno (T.A.R. Toscana n. 617/84; sul principio
di progressione in carriera “per gradi” si veda anche C.d.S. sez. V n.
6508/03);
Rilevato,
infatti, che la necessità del titolo di studio in esame, quale requisito di
ammissione alla procedura, risponde all’esigenza di consentire una progressione
in carriera “per gradi”, coerente con l’interesse pubblico a conferire le
mansioni superiori al personale effettivamente in possesso dei titoli culturali
e professionali necessari per il loro espletamento, e, pertanto, costituisce il
presupposto minimo necessario (unitamente ad altri requisiti specificati nel
bando) per il conseguimento della categoria superiore;
Considerato,
tra l’altro, che tale è stata l’interpretazione che è stata seguita
dall’Azienda nella fattispecie in esame laddove ha prescritto, in capo ai
concorrenti, il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello
necessario per l’accesso dall’esterno alla categoria D;
Rilevato
che, in quanto requisito di ammissione alla procedura selettiva, il titolo di
studio immediatamente inferiore avrebbe dovuto essere posseduto alla data di
espletamento della stessa e non avrebbe potuto essere conseguito in epoca
successiva;
Considerato,
tra l’altro, che l’illegittimità della delibera n. 1232 del 23/05/03, annullata
in autotutela con la deliberazione n. 618 del 29/12/05 in questo giudizio
impugnata, appare palese se si considera che a decorrere dal 01/01/03 ha
reinquadrato il ricorrente nella categoria superiore senza che lo stesso avesse
a quella data i requisiti (titolo di studio ed espletamento del corso di
formazione di 150 ore) necessari per l’espletamento delle relative mansioni
presupponenti una maggiore qualificazione rispetto a quella inizialmente
posseduta;
Rilevato
che il richiamo contenuto nell’atto introduttivo all’art. 16 C.C.N.L. del
07/04/99 non appare conferente in quanto il titolo di studio ivi previsto non è
quello necessario ai fini dell’accesso alla procedura selettiva ma quello
ulteriore valutabile quale criterio di preferenza nell’ambito della selezione
(come si evince dal riferimento, oltre che ai “titoli di studio” anche ai
“diplomi di specializzazione o perfezionamento, certificati di abilitazione a
funzioni direttive” ecc.);
Considerato,
pertanto, che la prima censura deve essere respinta;
Rilevato
che deve ritenersi, altresì, infondato il secondo motivo con il quale il
ricorrente deduce la violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/90 in quanto il
provvedimento impugnato sarebbe intervenuto oltre un periodo di tempo ragionevole
e, quindi, avrebbe illegittimamente pregiudicato l’affidamento del dipendente;
Considerato,
in particolare, che la ragionevolezza del termine menzionata dall’art. 21
novies L. n. 241/90 deve essere riguardata in riferimento all’esigenza di
contemperare l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e
l’affidamento del privato;
Rilevato,
in quest’ottica, che l’illegittimità della delibera n. 1232 del 23/05/03,
annullata in autotutela ed avente ad oggetto l’inquadramento non dovuto del
ricorrente in una categoria superiore, comporta l’indebita erogazione di somme
di denaro da parte dell’amministrazione il che integra ex se un pregnante
interesse pubblico alla rimozione dell’atto (C.d.S. sez. IV n. 7210/04; C.d.S.
sez. IV n. 7072/04; C.d.S. sez. V n. 7524/03) in riferimento al quale
l’interesse del privato alla conservazione del provvedimento deve essere
valutato con estremo rigore;
Considerato,
pertanto, che a fronte di tale rilevante interesse pubblico e degli effetti
dell’illegittimità dell’atto non può ritenersi che l’annullamento intervenuto a
circa due anni e sette mesi di distanza superi il “termine ragionevole” il cui
rispetto è previsto dall’art. 21 novies L. n. 241/90 quale presupposto per
l’esercizio del potere di autotutela ivi disciplinato;
Rilevato,
in ogni caso, che il provvedimento impugnato appare legittimo alla luce
dell’art. 1 comma 136° L. n. 311/04 secondo cui, “al fine di conseguire risparmi o minori oneri
finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto
l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se
l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso”;
Rilevato, infatti, che la norma in
questione non pone alcun limite di tempo per l’eliminazione dei provvedimenti
che comportano indebite erogazioni di somme, quale è quello in questo giudizio
impugnato che ha ad oggetto l’annullamento dell’illegittimo inquadramento del
ricorrente in categoria superiore;
Ritenuto, pertanto, di non potere
accogliere il ricorso;
Considerato che la peculiarità delle
questioni giuridiche oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.,
l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione
Interna, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21
comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71: