ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL SINDACO DA PARTE DEL PREFETTO
IMPUGNATIVA DI UNA DELIBERA DI GIUNTA DA PARTE DI UN ASSESSORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3076/08
Reg.Dec.
N. 1663 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Comune di
Azzano Decimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to Roberto Longo, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Giovanni Pallottino, in Roma, via Oslavia,
n. 14;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di
Pordenone, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. 645/2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 15-4-2008 relatore il Consigliere
Roberto Chieppa.
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E
D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto
dal Comune di Azzano Decimo avverso il decreto del 9 settembre 2004, con cui il
Prefetto di Pordenone ha annullato l’ordinanza n. 24/2004 del Sindaco del
predetto comune.
Con l’atto annullato dal Prefetto il Sindaco, in qualità di
ufficiale del governo, aveva ordinato di adeguarsi alle norme che fanno divieto
di comparire mascherati in pubblico, includendo tra i mezzi idonei a rendere
difficoltoso il riconoscimento della persona anche il velo che copre il volto.
Il Tar ha ritenuto che l’annullamento dell’atto rientrasse tra i
poteri del Prefetto e fosse giustificato dall’illegittimità di tale ordinanza.
Il Comune di Azzano decimo ha proposto ricorso in appello avverso
tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Pordenone non si sono
costituiti in giudizio.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla
contestazione da parte del Comune appellante dell’esercizio del potere
prefettizio di annullamento di una ordinanza emessa dal sindaco nella qualità
di ufficiale di governo.
L’ordinanza annullata era stata adottata in materia di pubblica
sicurezza dal Sindaco, che aveva precisato che il divieto di comparire
mascherati in luogo pubblico, di cui all’art. 85, comma 1, del R.D. n.
773/1931, doveva intendersi derogato “durante il periodo carnascialesco, i
festeggiamenti di halloween e le
altre occasioni esplicitamente stabilite” e che il divieto di utilizzo di "mezzi atti a rendere difficoltoso il
riconoscimento della persona" va riferito anche al "il velo che copra
il volto".
Con un primo motivo l’appellante contesta la sussistenza del
potere di annullamento delle ordinanze sindacali in capo al prefetto, rilevando
che non vi è alcuna dipendenza funzionale del sindaco dal prefetto.
Il motivo è infondato.