ANTICIPO DEGLI STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
MOTIVAZIONE DEI RICORSI SUL GIUDIZIO DI OFFERTA ANOMALA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2040/2009
Reg.Dec.
N.7008 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7008 del
2004, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro
tempore, e dal Prefetto della provincia di Teramo, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
contro
il Comune di Castiglione Messer
Raimondo, in persona del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato G. Sante Assennato in
Roma, via Carlo Poma n. 2;
per la
riforma
della sentenza del TAR per la
Abruzzo, L'Aquila, 5 settembre 2003 n.
658;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte
appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009 il
Consigliere Aldo Fera;
Udito l’avv. dello Stato Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in
rubrica, con la quale il TAR
dell’Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Castiglione Messer
Raimondo per l'annullamento del decreto del prefetto di Teramo 6 settembre
1993, n. 7710, comunicato al Comune il 28 marzo 1994, con nota 23 marzo 1994,
n. 7710, di diniego di rimborso della spesa di £. 17.416.495 sostenuta dal
Comune per il lavoro straordinario effettuato da taluni dipendenti in occasione
delle consultazioni referendarie del 1993.
Il primo giudice ha ritenuto arbitraria la pretesa dell'Amministrazione dell'interno, secondo la
quale il rimborso delle spese sostenute dal Comune era subordinato alla
circostanza che la deliberazione di autorizzazione preventiva all'effettuazione
del lavoro straordinario, richiesta dall'articolo 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n.
8, convertito con modificazioni nella L. 19 marzo 1993, n. 68, avrebbe dovuto
contenere anche "i nominativi del
personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e
delle funzioni da assolvere".
Ciò che conta, ad avviso del Tar, è solo che non sia stato superato il
limite medio di spesa di 50 ore pro capite, con l'ulteriore limite di 70 ore
per persona addetta.
L'appellante, che contesta le motivazioni contenute nella
sentenza, propone il seguente motivo d’appello:
violazione e falsa applicazione dall'articolo 15 del D.L.
18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella L. 19 marzo 1993, n.
68, in quanto il secondo comma della disposizione legislativa in questione
richiede esplicitamente che nella delibera di giunta debbano "essere indicati i nominativi del personale
previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni
da assolvere" con l'ulteriore specificazione che "la mancata deliberazione preventiva inibisce
il pagamento dei compensi per il periodo già decorso. "
Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza
appellata, il rigetto del ricorso di
primo grado.
E’ costituito in giudizio il Comune di Castiglione Messer
Raimondo, che controbatte le tesi avversarie, osservando in particolare come
non sia possibile stabilire ex ante il carico lavorativo occorrente per il
disbrigo dell'attività nell'impiego quantitativo di ciascun dipendente,
ribadisce le censure prospettate nel ricorso di primo grado e conclude per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Oggetto dell’appello è la sentenza di cui all’epigrafe,
con la quale il Tar dell’Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dal Comune di
Castiglione Messer Raimondo per l'annullamento del provvedimento con il quale
il prefetto di Teramo ha negato il rimborso della spesa di £. 17.416.495
sostenuta dal Comune per il lavoro straordinario effettuato da taluni
dipendenti in occasione delle consultazioni referendarie del 1993.
Il rimborso è stato negato perché la deliberazione di
autorizzazione preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario, adottata
dalla Giunta municipale, ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n.
8, convertito con modificazioni nella L. 19 marzo 1993, n. 68, avrebbe dovuto
contenere anche "i nominativi del
personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e
delle funzioni da assolvere".
La tesi, che non è stata accolta dal primo giudice,
secondo il quale “solo la mancata
preventiva adozione della deliberazione autorizzatoria avrebbe potuto
giustificare il diniego di rimborso, così come previsto dal 2° comma del
menzionato art. 15, e non già l’asserita irregolarità formale”, è ribadita
dall’Avvocatura dello Stato in questa sede di appello.
La questione giuridica prospettata dall’Amministrazione
dell’Interno consiste nel decidere se il diritto al rimborso sia o meno
subordinato all’esistenza di un preventivo atto autorizzativo perfettamente conforme allo schema
legislativo.
In realtà, il
richiamato art. 15 si compone di più disposizioni.
Il comma 1, in occasione della organizzazione tecnica di
consultazioni elettorali, consente ai
comuni di autorizzare il personale addetto ai servizi elettorali ad effettuare,
anche in deroga alle vigenti disposizioni, “
lavoro straordinario e......