APPALTI INTEGRATI E CONCORRENZA
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO
Sent
Sent.
598/2009
n.
21815
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE LOMBARDIA
composta
dai Magistrati:
Antonio
VETRO
Presidente
Luisa
MOTOLESE
Consigliere
Adelisa
CORSETTI
Primo Referendario relatore
nella
pubblica udienza del 25 giugno 2009 ha pronunciato
SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 21815 del registro di segreteria ad
istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
1)
Pietro CALTAGIRONE, nato a Santa Flavia (PA) il 13 maggio 1949,
residente a Milano in via Renato Birolli n. 20, ex Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Vincenzo Avolio e Vittoria Luciano, con elezione di domicilio
presso lo studio del primo in Milano, Via Gian Galeazzo, n. 16;
2)
Diego SCHIMMENTI, nato a Palermo il 12 febbraio 1952, residente a Milano
in via Domenico Scarlatti n. 8, ex Dirigente Responsabile della U.O.
Approvvigionamenti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Nocita e Guido
Bardelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano,
Via Visconti di Modrone, 12;
3)
Giuseppa BELLAVIA, nata a Palermo il 24 giugno 1955, residente in
Milano, in via Trebbia n. 33, nella qualità di dirigente medico di I livello
della direzione sanitaria, rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Todisco, con
elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, alla Via Cesare Mangili,
n. 3;
4)
Silvio KLUGMANN, nato a Trieste il 15 ottobre 1948, residente a Segrate
(MI), via F.lli Cervi, Res. Poggio app. 751, nella qualità di Responsabile
della III Divisione Cardiologia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele
Toniatti e Andrea Perron-Cabus, con elezione di domicilio presso il loro studio
in Milano, Piazza San Babila n, 4/A;
5)
Angelo VANZULLI, nato a Germignaga (VA) il 2 marzo 1958 residente a
Segrate (MI), via F.lli Cervi, Res. Cedri, nella qualità di Responsabile del
Servizio di Radiodiagnostica, rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Todisco,
con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, alla Via Cesare Mangili,
n. 3;
6)
Giuseppe Gregorio SCIALFA, nato a Catania il 16 gennaio 1942, residente
a Monza (MI) in via Tommaso Grossi n. 15, nella qualità di Responsabile del
Servizio di Neuroradiologia, rappresentato e difeso dall’Avv. Ileana Alesso,
con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, alla Via Lamarmora,
n. 40;
7)
Bolgè Lucapiero VALVASSORI, nato a Milano il 2 aprile 1960, residente ad
Albairate (MI) in via Cascina Razzolo, nella qualità di Dirigente medico di I
livello del Servizio di Neuroradiologia interventistica, rappresentato e difeso
dall’Avv. Ileana Alesso, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, alla Via Lamarmora, n. 40;
8)
Antonio Gaetano RAMPOLDI, nato a Como il 24 gennaio 1954, residente a Cermenate
(CO) in via Scalabrini n. 56, nella qualità di Dirigente medico di I livello
del Servizio di Neuroradiologia interventistica, rappresentato e difeso
dall’Avv. Fausto Maniàci, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, Via Podgora, n. 12/B;
9)
Marco CIBOLDI, nato a Milano il 15 agosto 1959 e residente in Cernusco
Sul Naviglio (MI) in via Don Milani n. 17, nella qualità di Responsabile
dell’U.O. Ingegneria clinica, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Gobbi,
con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, alla Via Cesare
Mangili, n. 3;
10) Salvatore GIOIA,
nato a Siderno (RC) il 7 dicembre 1966 ed ivi residente in via Lungomare n. 12,
domiciliato a Venegono Superiore (VA) in via F.lli Kennedy, Lotto 6/L, nella qualità
di Funzionario competente della U.O. Approvvigionamenti, rappresentato e difeso
dall’Avv. Rocco Mangia, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, Corso Magenta, n. 45.
VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038,
art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453,
convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il
d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in l. 20 dicembre 1996, n. 639; il
c.p.c., artt. 131 e 134.
VISTO l’atto introduttivo;
LETTI gli atti e i documenti di
causa.
UDITI, nella pubblica udienza del 25
giugno 2009, il Primo Referendario relatore Adelisa Corsetti, gli Avv.ti
Vincenzo Avolio, Guido Bardelli, Carlo Nocita, Fausto Maniàci, Ilaria Amici, su
delega dell’Avv. Rocco Mangia, Michele Toniatti, Giovanni Gobbi e Ileana
Alesso, ed il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Nicola Ruggiero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procura regionale ha convenuto
in giudizio i soggetti in epigrafe, con atto di citazione depositato il 18
ottobre 2004, per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’Azienda
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, della somma di €
2.386.017,21, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, a
titolo di responsabilità parziaria (nella misura del 75% del totale per
CALTAGIRONE e SCHIMMENTI e del restante 25% suddiviso tra gli altri convenuti)
per il danno da essi cagionato in sede di aggiudicazione e di esecuzione del
contratto di appalto integrato (service) per la gestione, l’esecuzione
dei lavori e la fornitura di servizi relativi a due reparti dell’Azienda
Ospedaliera, appalto aggiudicato alla Società N.G.C. Medical S.p.A. con
deliberazione n. 1359 del 12 ottobre 1999. I dirigenti medici vengono chiamati
in giudizio per aver partecipato al Gruppo di lavoro nominato con la determina
del Direttore generale 6 settembre 1999, n. 6, e per aver sottoscritto la
relazione finale del 20 settembre 1999, per la valutazione della
congruità dell’offerta tecnica della N.G.C.
Le diseconomie rilevate dalla
Procura attrice sono state quantificate in base alla relazione eseguita dal
Gruppo Servizi vari – S.A.RA.D.E. della Guardia di Finanza di Milano (pervenuta
il 5 febbraio 2004) e alla perizia del consulente tecnico arch. Maurizio
BRACCHI nel procedimento penale n. 2244/00. Esse, ad avviso della Procura
attrice, sono la diretta conseguenza di due gravi violazioni di legge nelle
quali sono incorsi i convenuti:
1) l’art. 9, co. 3, del d.lgs. 24
luglio 1992, n. 358 (come modificato dall’art. 8 del d.Lgs. 20 ottobre 1998, n.
402), che autorizza il ricorso alla trattativa privata, in caso di pubblico
incanto andato deserto, <<purché le condizioni iniziali della
fornitura non vengano sostanzialmente modificate>>. Al riguardo, si precisa
che: a) con deliberazione del Direttore generale 23 dicembre 1998, n.
1761, era stato indetto pubblico incanto per l’aggiudicazione della gestione
completa dei servizi di Emodinamica, Radiologia interventistica e
Neuroradiologia interventistica per la durata di cinque anni con prezzo a base
d’asta di 50 mld. di vecchie lire; b) con deliberazione del Direttore
generale 16 luglio 1999, n. 947, si indiceva una trattativa privata con invito
a due delle società concorrenti al pubblico incanto, di cui solo la Società
N.G.C. Medical S.p.A. presentava offerta ritenuta poi regolare; c) con
deliberazione del Direttore generale 12 ottobre 1999, n. 1359, si aggiudicava
il contratto alla N.G.C. Medical S.p.A. per i fabbisogni dei soli reparti
Emodinamica e Radiologia interventistica per un valore complessivo
(66.607.625.000 di vecchie lire) ben superiore al prezzo base di asta fissato
per il service dei tre reparti e si escludeva la manutenzione delle
apparecchiature di proprietà dell’Azienda. La condotta illecita, ad avviso
della Procura, si materializza nella falsa attestazione della permanenza delle
condizioni contrattuali di cui al Capitolato speciale di appalto, mentre si
procedeva ad un’aggiudicazione <<parziale>>, rispetto al progetto
originario, sotto il duplice profilo dell’esclusione del reparto di
Neuroradiologia interventistica e della manutenzione delle apparecchiature
ospedaliere;
2) l’art. 6 della l. 24 dicembre 1993, n. 537 (come modificato dall’art.
44 della l. 23 dicembre 1994, n. 724), secondo cui <<E’ vietato il
rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura
dei beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti
iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto
divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le
amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata
detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla
rinnovazione>>. Nella specie, la proroga è stata concessa con
deliberazione del Direttore generale 7 ottobre 2002, n. 1195 (previo accordo
negoziale del 30 settembre 2002), ossia due anni prima della naturale scadenza
(13 ottobre 2004), stanziando l’ulteriore somma di € 13.347.187,38 con
reiterata lesione del superiore principio della tutela della concorrenza e del
mercato.
I predetti fatti sono stati
indagati anche in sede penale. Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, in data 27 dicembre 2004, ha chiesto il rinvio a giudizio
di CALTAGIRONE e SCHIMMENTI unitamente all’amministratore delegato della N.G.C.
Medical S.p.A CREMASCOLI ravvisando nella fattispecie i delitti di abuso
d’ufficio e di false attestazioni in relazione alle predette violazioni delle
norme in materia di contratti pubblici. A seguito di richiesta di applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., il Tribunale ordinario di Milano
pronunciava, in data 19 luglio 2005, sentenza di condanna alla pena di mesi 12
di reclusione nei confronti di SCHIMMENTI, con concessione del beneficio della
sospensione condizionale, ritenendo che gli elementi a carico non consentissero
di procedere al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Nei confronti degli altri
imputati, lo stesso Tribunale, sez. X p......