APPALTO CONCORSO: LECITE LE RICHIESTE AL VINCITORE DI MODIFICHE AL PROGETTO
Non rimborsabili le ritenute IRPEF su indennità integrativa speciale
REPUBBLICA
ITALIANA N.
3566/02 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8553 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2000
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n.r.g. 8553 del 2000, proposto
dalla s.p.a. JC DECAUX COMUNICAZIONE ESTERNA ITALIA, già Avenir Italia s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Alessandra Sandulli e Maurizio
Zoppolato, e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio della prima,
in Roma, corso Vittorio Emanuele, n. 349,
contro
il Comune di Venezia,
rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maria Maddalena Morino,
Nicoletta Ongaro e Nicolò Paoletti, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’ultimo, in Roma, via B. Tortolini, n. 34,
e nei confronti
della s.p.a. JOLLY
PUBBLICITA’, rappresentata e difesa
dagli avv. Francesco Segantini, Fulvio Lorigiola e Luigi Manzi, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri,
n. 5, e
della S.C.I. SOCIETA’
CONCESSIONI INTERNAZIONALI r.l., S.M.A. SOCIETA’ MANIFESTI ED AFFISSIONI p.az.,
A & P AZIENDA PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI DI AFFISSIONI E PUBBLICITA’ a
r.l., GALLO PUBBLICITA’ s.r.l., non costituite,
per l'annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. I, n. 637/00, pubblicata il 19
febbraio 2000.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio delle parti sopra indicate;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Visto
il dispositivo della decisione, n. 87 pubblicato il 12/02/2002 a norma
dell’art. 23-bis, comma sesto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Designato
relatore, alla pubblica udienza del 5 febbraio 2002, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati
difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1.
Il ricorso n. 8553/2000 è stato notificato il 15, 19 e 20 settembre 2000 e
depositato il 3 ottobre.
E’
impugnata la sentenza specificata in epigrafe, con la quale è stato respinto il
ricorso per l’annullamento: a) della deliberazione della Giunta comunale di
Venezia n. 298 del 19 febbraio 1998, di
aggiudicazione alla controinteressata Jolly Pubblicità dell’appalto-concorso
per la fornitura, installazione e gestione di 400 impianti pubblicitari di
grande formato e di 50 impianti tipo “trespolo”, per nove anni; b) della
deliberazione n. 302 della stessa data, concernente talune modifiche al
contratto da stipulare; c) di altri atti connessi.
2.
Per la riforma della decisione sono proposte queste censure:
illegittima
composizione della commissione giudicatrice;
violazione
del principio del collegio perfetto, con riguardo a talune operazioni compiute
dalla commissione;
illegittimità
delle operazioni compiute dalla sottocommissione nella valutazione dei progetti
presentati;
violazione
dell’art. 5 del capitolato di gara;
illegittimità
della verifica sull’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria;
erroneità
della sentenza, nella parte in cui ha statuito la tardività del terzo motivo
aggiunto, recante censure avverso la deliberazione n. 302 del 1998 di modifica
parziale dell’oggetto del contratto, ed illegittimità della deliberazione
stessa;
illegittimità
in via derivata della deliberazione n. 300 del 19 febbraio 1998, recante
limitazione al 28 febbraio 1998 della possibilità, per la ricorrente, di utilizzare
i cartelloni pubblicitari in sua disponibilità;
illegittimità
della clausola di rinnovo del contratto, contenuta nel capitolato;
infondatezza
del ricorso incidentale della controinteressata, ove sia riproposto in appello.
In
data 3 gennaio 2002 sono stati depositati atti.
3.
Il Comune di Venezia si è costituito il 5 ottobre 2002, depositando anche
documenti.
Con
memoria del 18 gennaio 2002, confuta analiticamente tutte le censure dedotte
con l’appello.
4.
La società controinteressata si è costituita con memoria depositata il 17
luglio 2001.
Essa
oppone che l’offerta dell’appellante era duplice, in violazione dell’art. 5 del
capitolato speciale, sicché la società concorrente doveva essere esclusa dalla
gara; che aveva fatto acquiescenza ai criteri ed ai risultati della loro
applicazione, resi noti con prospetto riassuntivo consegnato il 3 febbraio
1998; che i motivi aggiunti erano inammissibili, per difetto di posizione
qualificata, in quanto proposti contro la deliberazione G.M. n. 302 del 1998, e
comunque tardivi. Espone, poi, le argomentazioni in virtù delle quali ritiene
che le singole censure siano da disattendere.
5.
All’udienza del 5 febbraio 2002 il ricorso è stato introitato in decisione.
DIRITTO
1.
E’ oggetto di controversia in questa sede, attraverso l’impugnazione della
sentenza in esame, la legittimità
1.1.
della deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 298 del 19 febbraio
1998, che aggiudica alla società controinteressata, a seguito di
appalto-concorso, l’appalto novennale della fornitura, installazione e
gestione, nel Comune stesso, di 400 impianti p......