APPALTO DI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA
MULTE E IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
REPUBBLICA
ITALIANA N.1632/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 599 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello
n. 599 del 2004 proposto dal COMUNE di CALVENZANO, rappresentato e
difeso dagli Avv. FRANCESCO DAMINELLI,
LODOVICO VALSECCHI, STEFANO SANTARELLI , con domicilio eletto in Roma, via Asiago n.8 presso STEFANO SANTARELLI;
CONTRO
PADANIA ACQUE s.p.a.
non costituitosi;
AEM s.p.a. non
costituitosi;
per l’annullamento
della sentenza del TAR LOMBARDIA - BRESCIA 1328/2003;
Visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica
udienza del 17 dicembre 2004 il Consigliere Aldo Fera;
Udito per la parte
l’avv. Stefano Santarelli come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza di cui
all’epigrafe il Tar della Lombardia, sede di Brescia, ha accolto il ricorso
proposto dalla società Padania Acque s.p.a. per l’annullamento del verbale di
gara 19 febbraio 2003 e della conseguente nota con cui veniva comunicato alla
ricorrente la non ammissione alla gara, indetta per la concessione del servizio
pubblico di distribuzione del gas, a causa della mancata produzione di almeno
una referenza rilasciata da un istituto bancario come richiesto dall’articolo
12.2 del bando di gara.
Secondo il primo
giudice la ricorrente, che aveva presentato al posto delle referenze una
autodichiarazione circa il loro possesso, sarebbe stata indotta in errore dal
non chiaro testo della norma di gara. Inoltre, la stazione appaltante avrebbe
dovuto, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157,
invitare la ricorrente a regolarizzare la documentazione in parola.
L’appello è proposto
dal Comune di Calvenzano, il quale si affida i seguenti
Motivi di appello:
1. la norma contenuta
nel bando non era affatto equivoca in quanto stabiliva che “unitamente alla
domanda di partecipazione i candidati dovranno produrre, a pena di non
ammissione alla gara, 12.2) referenze bancarie di almeno un istituto di
credito.”
2. a fronte della
omissione di documenti od indicazioni ritenute essenziali, ai fini della
partecipazione alla gara, l’autorità che presiede la gara non può invitare le
concorrenti a completare la documentazione carente.
L’appellante conclude
chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il rigetto del
ricorso di primo grado.
Le parti appellate non
sono costituite in giudizio.
DIRITTO
Il ricorso proposto dal Comune di
Calvenzano, per l’annullamento della sentenza specificata in epigrafe, è
fondato.
Il giudice di primo grado ha
annullato il provvedimento con il quale l'amministrazione ha escluso la Padania
Acque s.p.a. dalla partecipazione alla gara, indetta per l'affidamento della
concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas, per non aver la
concorrente prodotto unitamente alla domanda di partecipazione almeno una
referenza rilasciata da un istituto bancario, come richiesto dall’articolo 12.2
del bando di gara.
Secondo il Tar, la ricorrente, che
aveva presentato al posto delle referenze una autodichiarazione circa il
possesso delle referenze, sarebbe stata indotta in errore dal non chiaro testo
della norma di gara. Inoltre, la stazione appaltante avrebbe dovuto, ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, invitare la
ricorrente a regolarizzare la documentazione in parola.
Entrambe le argomentazioni non
possono essere condivise.
Quanto alla prima, il bando di
gara (articolo 12.2), nello stabilire che “unitamente alla domanda di partecipazione
i candidati dovranno produrre, a pena di non ammissione alla gara,… referenze
bancarie di almeno un istituto di credito” è esplicito nell'affermare che, con
riferimento a tale requisito, non fosse sufficiente una dichiarazione del
concorrente ma occorresse la presentazione del documento. D'altro canto, il
particolare rigore che ha ispirato la norma contenuta nel bando si spiega con
la essenzialità del documento, che rappresenta uno dei modi mediante il quale
le amministrazioni appaltanti possono valutare l'affidabilità dei concorrenti
sotto il profilo della capacità economica e finanziaria (articolo 13 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157). Cioè, di un elemento cardine
nel sistema dell'affidamento in concessione di un servizio pubblico.
Quanto alla seconda
argomentazione, il richiamo all'articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo
1995, numero 157, secondo il quale "le amministrazione aggiudicatrici
invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine contenuto dei certificati, documenti dichiarazione presentati", nel
caso di specie è fuori luogo. Infatti, non si trattava integrare o completare
una documentazione già presentata, ma di produrre ex novo il documento che la
concorrente non aveva presentato entro i termini perentori stabiliti dal bando
di gara. Un eventuale richiesta di completamento della documentazione,
pertanto, nel caso questione non era possibile in quanto avrebbe violato non
solo il bando ma il principio di par condicio tra i concorrenti.
L'appello pertanto va accolto.
Appare tuttavia equo compensare,
tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge
il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del 17 dicembre 2004, con l’intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta