APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
ISPETTORI DI VIGILANZA INAIL
RISPOSTE A QUESITI AGES 19 GIUGNO 2006
RISPOSTE
A QUESITI AGES 19 GIUGNO 2006
Oggetto: Richiesta autorizzazione - stipula contratto di locazione -.
A seguito de v/s nota n. _____del ______, acquisita al protocollo Agenzia n.
______, nella quale la S/V, in qualità di Segretario Generale del Comune di
_______consorziato con dell'A.T.O. 6 (Consorzio Ambito Territoriale Ottimale
Servizio Idrico Integrato), richiede formalmente, a questa Amministrazione,
l'autorizzazione a poter stipulare un contratto di locazione per conto del
Consorzio di cui sopra si rappresenta quanto segue.
Con delibera n. 155 del 25 ottobre 2005, allegata alla presente, il Consiglio
d'Amministrazione Nazionale ha ritenuto opportuno procedere in termini generali
ad autorizzare i Segretari che ricoprono tale carica presso le Comunità
Montane e i Consorzi di Comuni a svolgere attività rogatoria in ordine agli
atti posti in essere dagli stessi Enti, alle condizioni di cui all'art. 97,
comma 4, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 e della obbligatorietà della forma
pubblica amministrativa.
Ciò premesso, in relazione all'istanza in oggetto, si rinvia ai contenuti della
citata delibera.
Oggetto: Contratto di servizio e diritti di segreteria/rogito.
In relazione alla nota n. ________di codesto Comune, nella quale si chiede un
parere sull'applicabilità dei diritti di segreteria/rogito su un contratto di
appalto di servizi per il trasporto urbano e scolastico, si rappresenta quanto
segue.
Premesso che il contratto di appalto, ex art. 1655 del c.c., si caratterizza
per il fatto che una parte ( l'appaltatore) assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, la realizzazione di un'opera
o di un servizio verso il corrispettivo in denaro fornito dal committente o
appaltante.
L'appalto pubblico, strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione
realizza la domanda pubblica di beni e servizi, è un istituto analogo a quello
previsto dal codice civile ma differisce da questo principalmente per la
maggiore ristrettezza in ordine alla sua applicazione.
Nell'ordinamento amministrativo, infatti, il conferimento a privati
dell'esercizio di servizi di cui sono titolari gli Enti Pubblici avviene
mediante l'appalto o la concessione, ed alla normativa generale contenuta nel
codice si affianca una serie di norme speciali che si pongono in via accessoria
e talvolta derogatoria rispetto alla disciplina generale.
Fermo restando che, per una disamina più approfondita della questione sarebbe
opportuno conoscere le disposizioni previste in materia dalla legge regionale
toscana nonché le prescrizioni del capitolato speciale e disciplinare di gara,
dalla citata nota emerge la prevalenza, nell'appalto, del trasporto scolastico
su quello urbano. Per tale motivazione, infatti, è stata seguita la procedura
dell'evidenza pubblica per l'affidamento del relativo servizio ex D.lgs 157/95
normativa interna di carattere generale e il rispetto del principio UE della
"concorrenza" e non le disposizioni previste dal D.lgs 422/97 di
disciplina specifica del trasporto pubblico regionale e locale.
Pertanto, in virtù di quanto asserito circa la regolamentazione contrattuale
dei rapporti tra l'ente locale e l'Ati, sulla base delle prescrizioni del
capitolato di gara, sembrerebbe corretta la procedura seguita dalla S.V. e,
quindi, la relativa esazione dei diritti di rogito.
Oggetto: Quesito in merito all'applicazione dei benefici fiscali previsti
all'art.1, comma 275 della legge n. 311/2004 ai diritti di segreteria.
In relazione al quesito posto con nota prot. ______del ________, riguardante
l'oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il comma 275 dell'art. 1 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), nel suo
testo originario, ha espressamente previsto che tutte "le operazioni,
gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà
dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione …., in favore di
fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto".
Successivamente la norma anzidetta è stata modificata dal comma 576 dell'art. 1
della L. 266/2005 (c.d. legge finanziaria 2006) che, dopo la parola
"società" ha inserito le seguenti: "di cartolarizzazione,
associazioni riconosciute".
Con tale modifica è stato quindi posto un limite tassativo riferito alla
tipologia dell' ente destinatario del conferimento: deve trattarsi
necessariamente di fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni
riconosciute affinché ci si possa avvalere dell'esenzione dalle imposte di
registro, di bollo, ipotecaria, catastale e da altri tributi o diritti.
Tuttavia, considerato che il contratto in questione è stato rogato dal
Segretario Comunale in data 21/07/2005, come risulta da vs. nota, e quindi anteriormente
alla modifica legislativa citata, la scrivente Agenzia ritiene che possano
essere applicati i benefici fiscali previsti dalla norma in oggetto.
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