APPOSITO CONTRATTO PER L'INQUADRAMENTO DEI DIRIGENTI
RICHIESTA MODIFICHE DEL PATTO DI STABILITA'
Giuseppe S
Giuseppe
S. dipendente dell’Agenzia delle Entrate è stato sospeso in via cautelare dal
servizio, nell’agosto del 2000, in seguito al suo rinvio a giudizio in sede
penale per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro. La sospensione è
stata disposta in base all’art. 27 del contratto collettivo per il personale
non dirigente del comparto ministeri. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di
Genova di dichiarare illegittimo il provvedimento, in quanto emanato in base ad
un contratto collettivo non applicabile nei suoi confronti, dal momento che
egli doveva ritenersi dirigente per aver superato nel 1992 il relativo
concorso. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Genova hanno ritenuto la
domanda priva di fondamento, rilevando che il ricorrente, pur avendo superato
il concorso per dirigente ed essendo stato iscritto nel ruolo unico della
dirigenza delle amministrazioni statali, non aveva la qualifica di dirigente
perché questa si acquista solo mediante contratto individuale con
l’Amministrazione avente ad oggetto la prestazione di attività dirigenziale.
Giuseppe S. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della
Corte di Genova per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 3003 del 12 febbraio 2007, Pres. Est. De Luca) ha
rigettato il ricorso affermando che – base all’art. 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993 n. 29, confluito nell’art. 19 decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 – il vincitore del concorso per la dirigenza nelle amministrazioni
statali risulta bensì in possesso dell’idoneità professionale a svolgere le
mansioni corrispondenti, ma acquista tuttavia la qualifica dirigenziale
soltanto mediante contratto individuale di lavoro, per la stessa qualifica, con
l’amministrazione. Peraltro né l’esito delle procedure concorsuali, né l’atto
unilaterale e non recettizio di conferimento dell’incarico dirigenziale
costituiscono titolo per l’insorgenza del diritto a stipulare contratto, in
quanto si tratta di atti preliminari; in relazione a tali atti – ha precisato
la Corte – sono configurabili posizioni di interesse legittimo di diritto
privato, come tali suscettibili di tutela giurisdizionale.
La
sentenza impugnata – ha concluso la Cassazione – non merita censure, laddove ha
ritenuto che al ricorrente, sebbene iscritto nel ruolo unico della dirigenza
delle amministrazioni statali, dovesse trovare applicazione la disciplina della
sospensione cautelare dal servizio prevista per il personale non dirigente
anche per quanto riguarda l’identificazione dell’organo competente ad
adottarla.
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