AREA PRIVATI IN ZONA F: VIGENZA DEI VINCOLI URBANISTICI
Per il condono è indispensabile l'abilità
N
N. 3999/2002
Reg. Dec.
N. 1109
Reg. Ric.
Anno 2002
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D
E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al
NRG 1109 dell’anno 2002 proposto dal COMUNE DI CONSELVE, in persona del sindaco
in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Cartia, con il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43, presso lo studio
dell’avv. Fabio Lorenzoni;
contro
MARTISSA MARIA GRAZIA ved. BERTOLI,
BERTOLI MARIA LUISA e BERTOLI MARIA ELENA, tutte rappresentate e difese dagli
avvocati Cesare Janna, Luigi Manzi e Andrea Manzi, con i quali sono
elettivamente domiciliate in Roma, via F. Confalonieri n. 5;
per
l’annullamento
della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale del Veneto, sez. I,
n. 4410 del 24 dicembre 2001;
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio delle signore Martissa Maria Grazia, vedova
Bertoli, Bertoli Maria Luisa, Bertoli Maria Elena, che hanno spiegato anche
appello incidentale;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 16 aprile 2002 il consigliere Carlo Saltelli;
Udito
l’avvocato Lorenzoni, su delega dell’avvocato Cartia, per il Comune di Conselve
.
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Le
signore Martissa Maria Grazia, vedova Bertoli, Bertoli Maria Luisa, Bertoli
Maria Elena, proprietarie nel comune di Conselve di un appezzamento di terreno
di circa 6355 metri quadrati, in via Mascagni (in catasto sezione unica, foglio
16, mappale 1575), destinato per effetto della previsione contenuta nel vigente
piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Regione Veneto n.
1525 del 20 marzo 1991, ad aree attrezzate a parco gioco e sport, rilevando che
tale destinazione urbanistica implicava un vincolo di inedificabilità
preordinato all’esproprio e che essa, già decaduta e reiterata, doveva
considerarsi definitivamente inefficace per inutile decorso del quinquennio
previsto dalla legge 19 novembre 1968 n. 1167, con atto notificato il 12 luglio
2001 diffidavano l’amministrazione comunale di Conselve ad adottare gli atti
deliberativi necessari per assegnare all’area di loro proprietà la destinazione
urbanistica più confacente.
Deducevano, infatti,
che l’area in questione aveva una naturale vocazione edificatoria e che la
mancata attuazione della previsione urbanistica dimostrava l’inesistenza di un
interesse pubblico al mantenimento del vincolo; inoltre un’eventuale
reiterazione, oltre che illegittima, avrebbe imposto la liquidazione
dell’indennizzo, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
179 del 20 maggio 1999.
Aggiungevano poi che
era rimasta senza seguito la nota della stessa amministrazione comunale n. 6129
del 30 marzo 2000 che, riscontrando una loro precedente diffida, aveva
assicurato la propria intenzione di tenere in considerazione la richiesta.
Anche la diffida del
12 luglio 2001 rimaneva senza riscontro, atteso che con nota n. 19270/2001
dell’8 ottobre 2001 si limitava a confermare la propria intenzione di procedere
alla revisione del piano regolatore, nell’ambito del quale sarebbe stata
valutata la richiesta delle proprietarie.
Con ricorso
notificato il 13 novembre 2001 le predette signore Martissa Maria Grazia,
vedova Bertoli, Bertoli Maria Luisa, Bertoli Maria Elena chiedevano al Tribunale
amministrativo regionale del Veneto, ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di
diffida notificato il 12 luglio 2001 con conseguente obbligo del Comune di
Conselve di determinarsi sulla richiesta di attribuire una nuova confacente
destinazione urbanistica all’area di loro proprietà, disponendo per il caso di
persistente inerzia la nomina del commissario ad acta.
Nella resistenza
dell’intimata amministrazione, l’adito Tribunale, con la sentenza n. 4410 del 24 dicembre 2001, accoglieva il ricorso,
ritenendo meramente soprassessoria la nota n. 19270/2001 dell’8 ottobre 2001,
dichiarava l’illegittimità del silenzio – rifiuto formatosi e ordinava, per
l’effetto, al Comune di Conselve di adottare entro il termine di novanta giorni
(dalla comunicazione o notificazione della sentenza) con apposita deliberazione
le determinazioni sulla richiesta di variante al piano regolatore vigente circa
la destinazione dell’area di proprietà delle ricorrenti, riservandosi di
nominare un commissario ad acta per
il caso di persistente inerzia.
Avverso tale
statuizione ha proposto appello il Comune di Conselve rilevandone l’erroneità
in quanto, così come precisato nella decisione n. 1 del 9 gennaio 2002
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il giudice amministrativo
avrebbe potuto solo dichiarare l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato
dall’Amministrazione, senza sostituirsi ad essa e alle sue scelte, come avevano
fatto i primi giudici ordinando all’amministrazione comunale l’adozione di una
variante al piano regolatore generale.
In ogni caso, ad
avviso dell’appellante, il vincolo gravante sulla proprietà delle
ricorrenti non aveva natura
espropriativa, consistendo in un mero azzonamento, così che non esso non era
scaduto, ciò senza contare che, trattandosi di “c.d. zona bianca” sussisteva
comunque la possibilità di edificare; inoltre era errata ed esagerata anche il
capo della sentenza relativa alla condanna al pagamento delle spese di
giudizio.
Le appellate si sono
costituite in giudizio deducendo l’assoluta infondatezza dell’avverso gravame,
spiegando a sua volta appello incidentale per la omessa immediata nomina del
commissario ad acta e chiedendo la
correzione della sentenza n......