ASPETTATIVE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E VERSAMENTI INPDAP
LA PATENTE A PUNTI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Inpdap
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Nota operativa n.5
OGGETTO: Cooperazione nei Paesi in via di sviluppo. Aspettativa concessa ai
sensi dell'art.32 della legge 26.2.87 n.49, modificata dalla legge 29.8.91
n.288.
Ad integrazione di quanto rappresentato con l'informativa n.26 del 30.6.2003,
di questa Direzione Centrale in merito alla tutela previdenziale
dell'aspettativa senza assegni concessa ai cooperanti con le organizzazioni non
governative, si fa presente quanto segue.
L'articolo 32 della legge n.49 del 26 febbraio 1987, integrato dall'articolo 3,
comma quater, della legge n.288,29 agosto 1991, prevede che i cooperanti con le
organizzazioni non governative, che siano dipendenti dello Stato o di enti
pubblici, possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni e
l'articolo 20 della stessa legge n.49/87
riconosce che il servizio reso sia equivalente per intero ad analoghe attivitą
professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale anche ai fini del
trattamento di previdenza e quiescenza.
Dalla citata previsione normativa discende l'obbligo nei confronti degli Enti e
Amministrazioni di appartenenza al versamento a questo Istituto previdenziale
dei relativi contributi e alla compilazione della relativa denuncia dei redditi
ai fini fiscali e contributivi (modello 770).
Tale precisazione conferma l'interpretazione gią effettuata da questa Direzione
Centrale in riscontro a numerosi quesiti formulati sull'argomento.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba AMATO)
F.to AMATO
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