ASSESSORE PROSCIOLTO: SULLE SPESE LEGALI DECIDE IL GIUDICE ORDINARIO
AUTENTICAZIONE ATTI RELATIVI A BENI MOBILI REGISTRATI
Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 17 novembre
2005-13 gennaio 2006 n
Corte di cassazione - Sezioni unite civili -
Sentenza 17 novembre 2005-13 gennaio 2006 n. 478
Presidente Nicastro - Relatore Roselli
Svolgimento
del processo
Ritenuto che con citazione del 24 marzo 1995 Gerardo Meridio esponeva di
essere stato, dal maggio 1985 all'agosto 1991, assessore all'urbanistica e
vicesindaco del Comune di Dueville (Vicenza) e di essere stato prosciolto nel
marzo 1994 dalle imputazioni per concussione e illecito finanziamento di
partiti, onde chiedeva la condanna del Comune al rimborso delle spese legali
sostenute, stante la connessione del procedimento penale con le pubbliche
funzioni relative alle dette cariche;
che, costituitosi il convenuto, l'adito Tribunale di Vicenza rigettava la
domanda con decisione del 20 maggio 1998, confermata con sentenza del 5
settembre 2002 dalla Corte d'appello di Venezia, la quale, per quanto qui
interessa, riteneva l'appartenenza della lite alla giurisdizione ordinaria,
trattandosi di diritto soggettivo «astrattamente spettante in forza del testo
unico della legge comunale e provinciale»;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Meridio mentre il Comune
di Dueville resiste con controricorso;
che entrambe le parti hanno presentato memoria.
Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione «dei testi
unici del 1915 e del 1934» e dell'articolo 64 legge 142/90, sostenendo dover
essere decisa la controversia dal giudice amministrativo in sede di
giurisdizione amministrativa generale di legittimità, stante che l'interesse
del pubblico dipendente, anche comunale, al rimborso delle spese legali
sostenute a causa dell'esercizio delle sue funzioni è tutelato nella forma non
già del diritto soggettivo perfetto bensì dell'interesse legittimo;
che il motivo non è fondato;
che nei casi concernenti il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti
connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni e già esaminati da questa
Corte, le pretese venivano esercitate da persone legate alla pubblica
amministrazione da un rapporto di pubblico impiego e la Corte, ravvisando in
questo rapporto il necessario presupposto della situazione soggettiva dedotta
in giudizio, ha ritenuto l'appartenenza della controversia al giudice del
pubblico impiego, vale a dire al giudice amministrativo oppure a quello ordinario
a seconda che si tratti di fatti anteriori o successivi al 30 giugno 1998
(articolo 45 comma 17, Dlgs 80/1998, ora articolo 69, comma 7, Dlgs 165/01,
Cassazione 111/00, 10168/02, 11486/02);
che nel caso ora in esame la pretesa viene esercitata in giudizio
dall'assessore e vicesindaco di un comune ossia da persona fisica che presta la
propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato,
come il pubblico impiegato, bensì quale rappresentante politico ossia a titolo
onorario;
che nei casi di pretese patrimoniali fondate sulla funzione onoraria questa
Corte ritiene dover essere ripartita la giurisdizione in base alle norme del
diritto comune (articoli 2 e 4, legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E; 2, 3, 4
legge 1034/71) ossia attribuendo al giudice ordinario le liti su diritti
soggettivi ed al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi
(Cassazione 4159/75, 4887/83, 1244/00);
che, per quanto riguarda i funzionari onorari del comune, in mancanza di una
disposizione specifica che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente
rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali non può che
essere esercitata, ammesso che esista una lacuna normativa ai sensi
dell'articolo 12, secondo comma, disp. prel. Cc, in base ad una disposizione di
legge da applicare in via analogica e non può che assumere la consistenza del
diritto soggettivo perfetto: il Consiglio di Stato ha assimilato sindaco ed
assessori al mandatario, riconducendo così, ma solo in via di astratta ipotesi,
la pretesa in questione all'articolo 1720 Cc (CdS, Sezione quinta, 2242/00;
Sezione terza, parere 792/04);
che, ciò stante, la pretesa dev'essere esercitata davanti al giudice ordinario
(nel caso deciso da CdS, Sezione quinta, 2242/00 cit. si trattava di una delibera
comunale di rimborso spese al sindaco e assessore e di impugnativa, da parte
del Comune, dell'ordinanza di annullamento emessa dal c. re.co.);
che pertanto la sentenza impugnata - corretta la motivazione ex articolo 384
cpv. Cpc - dev'essere confermata sul punto; che, avendo queste Sezioni unite
pronunciato sulla giurisdizione ai sensi dell'articolo 142 disp. att. Cpc,
sugli altri motivi deciderà la Corte a sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo
motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria e rimette gli atti al Primo Presidente affinché assegni la causa ad
una sezione semplice per l'esame degli altri motivi.
......