ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI INTRACOMUNITARI
RESPONSABILITA' PER MANTO STRADALE SCONNESSO
Ministero della Salute Circolare 19 febbraio 2008
Ministero della Salute Circolare
19 febbraio 2008
OGGETTO: Precisazioni concernenti l'assistenza
sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia.
Con nota informativa del 3 agosto
2007, lo scrivente Ministero, nel fornire alcune indicazioni in merito
all'assistenza sanitaria e all'iscrizione al SSN dei cittadini comunitari, in
applicazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 2007, n. 30, che recepiva
nell'ordinamento italiano la Direttiva 2004/38 (relativa alla libera
circolazione ed al diritto di soggiorno dei cittadini comunitari in uno Stato
membro), ribadiva la proroga per tutto l'anno 2007 del codice STP per i
cittadini neocomunitari, che ne erano già in possesso al 31 dicembre 2006 e che
erano privi di copertura sanitaria, e raccomandava alle regioni di assicurare
le prestazioni urgenti ed indifferibili a coloro che ne facessero richiesta,
anche se privi di copertura sanitaria e del codice STP, tenendo una contabilità
separata.
Nel 2008 è
venuta a cessare la proroga e si presenta la problematica concernente quei
cittadini, soprattutto neocomunitari, che si trovano sul territorio dello
Stato, non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e non hanno i
requisiti per l'iscrizione al SSN. Problematica recepita da due recenti
circolari rispettivamente della Regione Marche (prot. 13/07/Sal/ass in data 4
gennaio 2008) e della Regione Piemonte (prot. 822/DA 2009 in data 09/01/2008)
con le quali sono state fornite indicazioni relative alle modalità di
assistenza sanitaria ai cittadini neocomunitari non iscrivibili al SSN.
In
proposito, occorre premettere che uno dei principi sanciti dai regolamenti
comunitari di sicurezza sociale è quello della parità di trattamento tra
l'assistito di uno Stato che si trova in un altro Stato-membro con gli
assistiti di questo ultimo.
I cittadini
comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno, quindi,
diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti limiti: i titolari di TEAM hanno
diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie, i titolari di modelli E
106 (lavoratori, studenti), E 121 (pensionati) hanno diritto alla assistenza
sanitaria completa.
Completamente
parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa
sulla base di un contratto di diritto italiano. Inoltre, godono dell'assistenza
sanitaria, con iscrizione al Servizio Sanitario nazionale anche alcune fasce di
popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o
le vittime di schiavitù, ai sensi della legge n. 17/2007 dell'art. l8 del Dlgs
286/1998 dell'art. 13 della legge 228/2003, così come indicato nella nota
informativa del 3 agosto 2007. Come si è detto. rimangono al di fuori di questo
quadro, quei cittadini comunitari, privi di copertura sanitaria e presenti sul
territorio nazionale.
Al riguardo,
ferme restando le competenze in materia sanitaria di spettanza regionale, si è
del parere che il decreto legislativo 30/2007 debba essere armonizzato con le
norme di principio dell'ordinamento italiano che sanciscono la tutela della
salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti (art. 32 Cost.), dai cui
principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio
Sanitario Nazionale. Pertanto, come sottolineato nella nota informativa del 3
agosto 2007, i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni
indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni
sanitarie relative:
alla tutela
della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989. ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176;
alla tutela
della maternità, all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di
condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi
29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10
settembre 1998.
Infine,
devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di
sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di
profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie
infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.
Di tutte
queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una contabilità
separata, da cui risulti l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni
ricevute, di cui si terrà conto per l'azione di recupero e negoziazione nei
confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica. In
particolare sono in corso con le autorità sanitarie dei paesi neocomunitari
trattative per una più opportuna regolamentazione delle procedure e dei
rapporti contabili relativi alla mobilità sanitaria internazionale.
Le Regioni
sono invitate ad assicurare alle aziende sanitarie ed ospedaliere un adeguato
supporto per una omogenea e uniforme applicazione della normativa vigente al
fine di assicurare ai propri cittadini una piena tutela del diritto alla
salute.
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