ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
REPUBBLICA
ITALIANA N.
1440/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NN. 2177-3489 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO 2006
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello
nn. 2177 e 3489 del 2006, proposti da:
I - ricorso in appello n. 2177/2006:
OLICAR s.p.a.
con sede in Bra (CN) (P.I.va 00165610049) in persona dell’Amministratore
delegato legale rappresentante in carica, Ing. Paolo FUSARO, in proprio e nella
qualità mandataria della A.T.I. con le società PETROLIFERA ESTENSE s.p.a.,
EREDI CAMPIDONICO s.p.a., COMAT s.p.a., GEFI s.p.a., SIEL s.p.a., SIEL
EUROIMPIANTI s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Carlo Emanuele
Gallo del Foro di Torino e Prof. Alberto Romano del Foro di Roma, con domicilio
eletto presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;
contro
la società ELYO ITALIA s.r.l., con sede in Sesto San Giovanni
(MI) (C.f. 01532960067 – P.IVA 02259890962), in persona del procuratore speciale
Ing. Franco Quagliozzi, rappresentato e difeso dall’Avv. Valentino Vulpetti,
con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Sabotino n.2/A;
e nei confronti di
Azienda Sanitaria U.S.L. N. 3 di
Lagonegro, non
costituito;
II - ricorso in appello n.
3489/2006 del 27/04/2006
AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 3 di
LAGONEGRO (P.IVA
01186360762), in persona del Direttore Generale in carica, Dr. Mario Marra,
rappresentata e difesa dall’Avv. Gerardo Pedota, con domicilio eletto in Roma,
Via Mantegazza n.24, press Luigi Gardin
contro
la soc. ELYIO ITALIA s.r.l. - non costituita –
e nei confronti di
la società OLICAR s.p.a.
con sede in Bra (CN) (P.I.va 00165610049) in persona dell’Amministratore
delegato legale rappresentante in carica, Ing. Paolo FUSARO, in proprio e nella
qualità mandataria della A.T.I. con le società PETROLIFERA ESTENSE s.p.a.,
EREDI CAMPIDONICO s.p.a., COMAT s.p.a., GEFI s.p.a., SIEL s.p.a., SIEL
EUROIMPIANTI s.r.l., OLICAR S.P.A. IN PR. E Q. MANDATARIA R.T.I.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
della Basilicata, .n. 163/2006 del 16 febbraio 2006, resa tra le parti,
concernente appalto per servizio gestione e manutenzione impianti tecnologici;
Visti gli atti di appello con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio e l’appello incidentale di ELYO
ITALIA s.r.l. sull’appello n. 2177/2006;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 05
Dicembre 2006, relatore il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani ed uditi, altresì, gli avvocati Romano, Vulpetti e Pedota;
Pubblicato, in data 6 dicembre
2006, il dispositivo n. 595/2006 del 5 dicembre 2006;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1.
Con separati atti (rubricati rispettivamente ai nn. 2177 e 3489 r.g.r.
dell’anno 2006), la soc. Oligar in proprio e quale mandataria della ATI meglio
specificata in epigrafe e l’Azienda sanitaria USL n. 3 di Lagonegro, hanno
impugnato la sentenza n. 163/2006 del 16 febbraio 2006, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha accolto, per la parte
impugnatoria, il ricorso proposto dalla soc. ELYO Italia, avverso gli atti con
i quali l’Azienda sanitaria suddetta ha affidato dalla ATI controinteressata
(attuale appellante) l’appalto quinquennale, eventualmente rinnovabile, del
servizio di gestione e manutenzione impianti tecnologici di cui al bando di
gara pubblicato sulla GUCE del 12 aprile 2005 (e, per quanto di ragione,
avverso ogni altro atto presupposto o comunque connesso, fra cui principalmente
il verbale di aggiudicazione ed altri specificamente indicati nonché
l’eventuale determinazione di stipulare il contratto di appalto, l’eventuale
convezione), respingendo, al contrario, la domanda di risarcimento, ed ha, per
l’effetto annullato la deliberazione di aggiudicazione ed il verbale che ha
giudicato la conformità dell’offerta congiunta della A.T.I. controinteressata,
sulla base del primo motivo di impugnazione (ritenuto assorbente) con il quale
parte ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 11, comma 2 del
decreto legislativo n. 157 del 1995 per omessa indicazione – nell’offerta
economica per l’affidamento del servizio in gara prodotta dalla ATI
aggiudicataria – delle prestazioni che sarebbero state eseguite da ciascuna
delle imprese appartenenti alla suddetta associazione temporanea.
Per
maggior precisione:
- la ATI in epigrafe ha impugnato
dapprima il dispositivo, deducendo la natura meramente formale dei vizi dedotti
dalla ricorrente in primo grado e, su tale base, il vizio radicale della
sentenza impugnata; successivamente ha notificato e depositato i motivi prima
riservati di appello avverso la sentenza nel frattempo depositata, sottoponendo
a censura il procedimento logico giuridico posto alla base della pronuncia di
accoglimento ed eccependo la mancanza di fondamento del motivo accolto, in
quanto, contrariamente agli assunti, sarebbe stata precisa ed esauriente e
corrispondente a quanto richiesto dall’ordinamento (art. 11, secondo comma del
D.Lgs. n. 157 del 1995), l’indicazione del raggruppamento in ordine alle
attività da svolgersi pro-quota (rispettivamente dalle soc. Olicar, Petrolifera
Estense, Eredi Campodonico e Comat -
consistenti in una pluralità di adempimenti specificamente indicati; la Soc.
SIEL Eurimpianti – quanto allo svolgimento pro-quota della gestione, conduzione
e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici) ed alla attività da
svolgersi in esclusiva da una delle partecipanti al raggruppamento (la Soc.
GEFI, quanto alla assistenza edile di ogni genere finalizzata alla
realizzazione dei servizi di appalto); non troverebbe riscontro nella
disciplina normativa e negli orientamenti giurisprudenziali la pretesa che
nella dichiarazione di partecipazione siano indicate anche le percentuali dei
singoli servizi facenti capo a ciascuna delle imprese costituenti la ATI, in
caso di associazione orizzontale o parzialmente orizzontale (per tale parte);
di ciò farebbe fede anche la disciplina speciale di gara, essendo frutto di
equivoco le conclusioni opposte alle quali il giudice di primo grado sarebbe
pervenuto, con riferimento al capitolato speciale (che richiederebbe
l’indicazione dell’attività e non anche la ripartizione in quota- parte);
- a sua volta, l’Azienda sanitaria
deduce contro la sentenza impugnata, con separato ma convergente atto, censure
ed argomenti analoghi, sostenuti da significativi riferimenti
giurisprudenziali;
-
entrambe le appellanti concludono chiedendo la riforma della sentenza
appellata, nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.
1.2.
Si è costituita in giudizio, resistendo all’appello ed a sua volta proponendo
appello incidentale (volto all’accoglimento dei motivi assorbiti), la Eyo
Iatali s.r.l.
A
parte gli argomenti che tendono alla conferma della sentenza appellata,
controdeducendo all’appello della ATI controinteressata, la......